TAR Roma, sez. III, sentenza 2021-10-12, n. 202110509
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Testo completo
Pubblicato il 12/10/2021
N. 10509/2021 REG.PROV.COLL.
N. 03765/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3765 del 2021, proposto da
Consorzio Stabile Research Scarl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Migliarotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Rete Ferroviaria Italiana - Rfi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Calo', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Calò in Roma, via Pasubio, 11;
per l'annullamento
della nota prot. AGCS RMNBF.0093594.20.U del 25 novembre 2020 nella parte in cui ha parzialmente diniegato l'ostensione dei documenti richiesti con nota del 12/10/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana - Rfi S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2021 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il proposto gravame ex art. 116 cod. proc. amm. – in riassunzione dinanzi a questo Tribunale a seguito dell’ordinanza del TAR Campania, Napoli, n. 1954/2021 – il Consorzio ricorrente, riferendo in via preliminare di aver stipulato un accordo quadro con Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni (R.F.I. S.p.A)., odierna resistente (a seguito dell’aggiudicazione in proprio favore disposta all’esito di apposita gara a procedura aperta) e di avere in tale ambito sottoscritto uno specifico contratto applicativo (n. 30/2015) per la realizzazione di lavori di viabilità in località “Calabroni” nel Comune di Dugenta, impugnava il diniego parziale opposto all’istanza di accesso concernente la documentazione relativa all’appalto oggetto di esecuzione (specificamente individuata nell’istanza presentata).
1.1. Rappresentava che nel corso dell’esecuzione dei lavori oggetto di tale contratto applicativo si era trovato nelle condizioni di dover procedere all’iscrizione di una riserva nei registri di contabilità per maggiori oneri economici non dipendenti dalla sua volontà; segnalava altresì di non aver accettato la proposta di accordo bonario avanzata dalla Stazione appaltante in relazione alle suddette riserve, dichiarando l’intenzione di agire in sede civile per il riconoscimento dei maggiori oneri e danni sopportati nel corso dell’esecuzione dei lavori.
1.2. Riferiva che l’istanza di accesso presentata aveva ad oggetto i documenti di seguito indicati:
“a ) Il secondo verbale di consegna del 3 novembre 2015;
b) Il terzo verbale di consegna del 30 novembre 2015;
c) Il quarto verbale di consegna del 14 giugno 2016;
d) Il quinto verbale di consegna del 17 marzo 2017.
e) Il Giornale dei Lavori completo, dall’inizio dell’appalto ad oggi.
f) La nota mail del 27.05.2016 dell’UO Specialistica Progettazione per modifica progettuale.
g) Le mail della direzione lavori, del 6 maggio 2016 a Specialistica Espropri, e del 17 maggio 2016 all’Appaltatore per la definizione del tracciato.
h) Il verbale di accordi del 10 febbraio 2017 con gli occupanti, per ulteriori aree
N. 05174/2020 REG.RIC. espropriate di cui al Fog. 2 del Comune di Dugenta.
i) Copia degli allegati al contratto applicativo 30/2015, (il computo metrico e stima degli oneri per la sicurezza -Elaborato IF0L00E53PUSZ002003B).
j) Copia conforme del Registro e di tutti i SAL e Certificati di pagamento emessi
per l’appalto de quo.
k) Le lettere di incarico e nomina del Collaudatore Tecnico Amministrativo.
l) Le lettere di incarico e nomina per il Collaudo Statico.
m) La istruttoria della Direzione Lavori, e relativi allegati, per la concessione della proroga di 346 gg. concessa con l’ODS n. 261.
n) La istruttoria della Direzione Lavori, e relativi allegati, per la concessione della
proroga di 320 gg. concessa con l’ODS n. 414.
o) La istruttoria della Direzione Lavori, e relativi allegati, per la concessione della
proroga di 105 gg. concessa con l’ODS n. 446.
p) Verbali di collaudo statico e Tecnico amministrativo parziali resi finora.
q) Verbali di anticipata consegna della viabilità ultimata in Comune di Dugenta agli Enti preposti.
r) Relazione sul conto finale prescritta dall’art.27 del Contratto AQ27/15 e relativi allegati.
s) Ogni altro atto in essi richiamato e/o ad essi connesso e/o preordinato inerente
problematiche dell’appalto ”.
1.3. Rappresentava che l’istanza di accesso era stata accolta dalla Stazione appaltante limitatamente alla documentazione di cui alle lettere e), i), m), p), senza tuttavia che facesse seguito l’effettiva trasmissione della suddetta documentazione; riferiva che, per la parte oggetto di diniego, era stato addotto il carattere generico della motivazione posta alla base dell’istanza presentata ovvero il possesso dei documenti richiesti già in capo alla stessa società richiedente.
2. Il proposto gravame è affidato a un unico motivo di doglianza, di seguito riportato: “ Violazione di Legge – Violazione e falsa applicazione della L.241/1990 art. 22 e ss. ”.
2.1. Con riferimento al diniego di accesso opposto in relazione ai documenti di cui ai punti f), g), h), k), l), q), il Consorzio ricorrente deduce la posizione differenziata rivestita e la conseguente sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, evidenziando la propria qualità di parte del contratto di appalto (quale impresa esecutrice dei lavori) e l’esigenza di tutelare i propri interessi patrimoniali in sede giudiziale, sostenendo che i predetti documenti sarebbero funzionali a dimostrare l’anomalo andamento dei lavori in relazione ad un (supposto) errore progettuale quale circostanza conducente alla riserva iscritta in contabilità.
2.2. Quanto al diniego riferito ai documenti di cui ai punti a), b), c), d), j), parte ricorrente sostiene che non corrisponde al vero la circostanza dedotta dall’Amministrazione resistente quanto all’asserita disponibilità dei suddetti documenti in capo alla ricorrente medesima.
2.3. Per il diniego in relazione al documento di cui al punto r) il Consorzio ricorrente lamenta l’imperscrutabilità della motivazione addotta, secondo cui la relazione sul conto finale non sarebbe oggetto di disciplina nell’ambito del contratto quadro e comunque la documentazione ivi indicata risulterebbe già detenuta dal ricorrente medesimo.
2.4. Quanto al diniego riferito ai documenti di cui ai punti n), o) – concernenti l’istruttoria condotta ai fini della proroga di ultimazione dei lavori – parte ricorrente assume l’irrilevanza dell’argomentazione addotta (connessa all’intervenuta concessione della proroga) per escludere l’interesse all’ostensione.
3. Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.a. si costituiva in giudizio per resistere al ricorso, depositando documentazione e memoria difensiva, con la quale in via preliminare eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto della procura alle liti (in mancanza del rilascio di un’apposita procura al difensore per la riassunzione del ricorso dinanzi a questo Tribunale) e, in via subordinata, l’inammissibilità per carenza di legittimazione attiva in capo al Consorzio ricorrente (in quanto non coincidente con il soggetto proponente l’istanza di accesso, rappresentato dalla società consorziata esecutrice dei lavori).
3.1. Nel merito rappresenta di aver