TAR Roma, sez. I, sentenza 2011-10-05, n. 201107735
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Testo completo
N. 07735/2011 REG.PROV.COLL.
N. 07868/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7868 del 2010, proposto da:
TT Automobili s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Saldarelli e Ciro Benelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Federico Mazzella in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, n.1;
contro
Autorita' garante della concorrenza e del mercato e Ministero dell'interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
per l'annullamento:
a) della delibera adottata il 26 maggio 2010 dall'Autorità intimata, comunicata in data 11 giugno 2010 (n. 0037053) e pubblicata in data 21 giugno 2010 sul Bollettino n. 22/2010 nonché sul sito istituzionale www.agcm.it;
b) di ogni altro atto ad essa presupposto e conseguente, ivi compresi, per quanto occorrer possa, la segnalazione del 17 giugno 2009, integrata il 22 ottobre 2009, 29 gennaio 2010 e 27 aprile 2010, della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale "Toscana", nonché il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, adottato dall’Autorità con delibera 15 novembre 2007.
Visto il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle intimate amministrazioni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 6 luglio 2011 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 10 settembre 2010, depositato il successivo 14 settembre, la TT Automobili s.p.a., con sede in Firenze, esposto di esercitare attività di commercio al dettaglio di autovetture, autoveicoli, motocicli e ciclomotori, nonché dei relativi ricambi ed accessori, ha impugnato la delibera 26 maggio 2010 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato intimata, comunicatale in data 11 giugno 2010.
La delibera in parola, accertata in capo alla ricorrente la scorrettezza di una pratica commerciale, ai sensi degli artt. 20, 21 comma 1, lett. b) e d), e 22, comma 1, del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, codice del consumo, le ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di € 245.000,00, ed ha disposto che la società provvedesse a propria cura e spese alla pubblicazione di un estratto della stessa, ai sensi dell’art. 27, comma 8 del codice.
Il comportamento sanzionato consiste nella commercializzazione, dal 21 settembre 2007 e almeno sino al 15 ottobre 2008, di numerose autovetture usate, che indicavano nel quadro strumenti un chilometraggio inferiore rispetto a quello effettivo, inserendo anche il relativo dato nei certificati di garanzia rilasciati agli acquirenti, enfatizzando la particolare convenienza del prezzo di vendita, nonché nell’offerta ai potenziali clienti dell’usato di una garanzia convenzionale gratuita della durata di 12 mesi, omettendo di specificare che il consumatore è, altresì, titolare dei diritti di garanzia legale di conformità di cui agli artt. 128 e ss. del codice del consumo, e che la garanzia offerta lascia impregiudicati tali diritti.
L’azione impugnatoria è stata estesa alle segnalazioni della Polizia Giudiziaria di cui in epigrafe, sulla base della quale il procedimento sanzionatorio è stato avviato, nonché al regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, adottato dall’Autorità con delibera 15 novembre 2007.
Queste le censure formulate avverso gli atti impugnati.
1) Violazione del principio di necessaria corrispondenza tra contestazione e condanna – violazione dei principi di contraddittorio e del giusto procedimento – violazione di legge (artt. 24, 97 e 113 Cost.; artt. 20, 21, 22 e 27 d. lgs. 206/2005; art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241) – violazione dell’art. 6 del regolamento AGCM sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette.
L’ingannevolezza della pratica in riferimento all’enfatizzazione della particolare convenienza del prezzo di vendita è stata introdotta solo in sede di provvedimento finale, non avendo formato oggetto di preventiva contestazione.
La ricorrente non è stata posta in grado di interloquire neanche in relazione alla sconosciuta integrazione documentale del 27 aprile 2010 proveniente dal segnalante, menzionata nell’atto impugnato.
2) Violazione dei principi di contraddittorio e del giusto procedimento – violazione di legge (artt. 24, 97 e 113 Cost.; artt. 20, 21, 22 e 27 d. lgs. 206/2005; art. 7 l. 241/1990) – violazione degli artt. 6 e 8 del regolamento AGCM sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette.
L’Autorità ha emesso il provvedimento impugnato senza delibare preventivamente sull’impegno ex art. 27, comma 7, del codice del consumo, prodotto dalla società con memoria difensiva pervenuta all’AGCM il 26 febbraio 2010, ovvero entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento (2 febbraio 2010), di cui all’art. 8 del regolamento sulle procedure istruttorie.
3) Violazione di legge (artt. 20, 21, 22, 27, 128, 130, 133 e 134 d. lgs. 206/2005; art. 7 l. 241/1990; art. 2729 c.c.) – eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti – eccesso di potere per travisamento ed errore di fatto.
L’assenza nella garanzia convenzionale della specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal Capo I del codice del consumo, e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti, non costituisce per ciò solo pratica commerciale scorretta, non essendo la stessa inclusa nelle “liste nere” di cui agli artt. 23 e 26 del codice.
Nella fattispecie non vi è alcun vulnus per il consumatore, poiché l’art. 133 del codice del consumo, ultimo comma, stabilisce che una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 resta comunque valida ed il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l’applicazione.
Il provvedimento erra laddove afferma che la ricorrente offre ai propri clienti una “garanzia convenzionale ulteriore”, ai sensi dell’art. 128, comma 2, del codice del consumo, trattandosi, in realtà, di una polizza che assicura una serie di servizi accessori (soccorso stradale, auto sostitutiva, rimborso spese albergo, etc…).
4) Violazione di legge (artt. 20, 21, 22 e 27 d. lgs. 206/2005; art. 7 l. 241/1990; artt. 2729 e 2697 c.c.) – eccesso di potere per carenza di istruttoria.
L’Autorità non poteva ritenere sufficienti gli elementi di prova prodotti dal denunciante/segnalante, dovendo pur sempre procedere ad ulteriori verifiche in sede di istruttoria procedimentale, a maggior ragione laddove, come nel caso di specie, si tratti di elementi che, attenendo a procedimenti penali in fase di indagini preliminari, non erano sufficienti a comprovare gli illeciti amministrativi contestati.
5) Violazione di legge (art. 14 l. 24 novembre 1981, n. 689; art. 102 d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507) – eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti.
L’Autorità ha contestato gli illeciti amministrativi in parola il 2 febbraio 2010, oltre il termine perentorio di novanta giorni decorrente dal 17 giugno 2009, data in cui ha ricevuto gli atti del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Firenze.
In ogni caso, non essendo ancora intervenuto il rinvio a giudizio, la trasmissione degli atti non avrebbe potuto essere effettuata direttamente dalla Polizia Giudiziaria in assenza dell’autorizzazione del P.M..
6) Violazione del principio della personalità dell’illecito (cd. societas delinquere non potest ) – violazione di legge (artt. 20, 21, 22 e 27 d. lgs. 206/2005; artt 2 e 3 l. 689/1981) – eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti.
La responsabilità per gli illeciti amministrativi ha carattere personale, di talchè la sanzione amministrativa non può essere comminata alla ricorrente, società per azioni, quale presunta autrice delle contestate violazioni amministrative.
7) Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità – violazione di legge (artt. 20, 21, 22 e 27 d. lgs. 206/2005; art. 11 l. 689/1981; art. 3 l. 241/1990) – eccesso di potere per carenza di istruttoria – eccesso di potere per travisamento e manifesta illogicità.
La modificazione della condotta commerciale adottata dalla ricorrente dall’ottobre 2008, ovvero in periodo ricompreso nella durata della violazione (dal 21 settembre 2007 almeno sino al 15 ottobre 2008), portata a conoscenza dell’Autorità procedente, così come l’avvenuto ristoro dei danni agli acquirenti interessati dalla pratica commerciale di cui trattasi, incidendo sull’intensità della gravità della violazione, avrebbero dovuto essere apprezzati nella determinazione della sanzione pecuniaria, alla stregua di un ravvedimento operoso post factum .
Nella commisurazione della sanzione, l’Autorità non ha tenuto conto dell’assenza di precedenti e procedimenti sanzionatori a carico della società e del fatto che la pratica in parola era cessata da quasi un biennio. Non risponde a realtà che il numero di autovetture oggetto della pratica risultasse particolarmente elevato, trattandosi di un numero inferiore a 50, che non può considerarsi tale in relazione al complessivo parco macchine esposto per la vendita.
La riduzione della sanzione operata in relazione all’esistenza di bilanci in perdita è troppo esigua.
8) Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità – violazione di legge (art. 27 d. lgs. 206/2005; art. 11 l. 689/1981; art. 3 l. 241/1990) – violazione dell’art. 18 del regolamento AGCM sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette – eccesso