TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 2020-07-06, n. 202007740

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 2020-07-06, n. 202007740
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202007740
Data del deposito : 6 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/07/2020

N. 07740/2020 REG.PROV.COLL.

N. 09173/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9173 del 2019, proposto da
RI NE, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Talladira in Roma, via Buccari, 11;



contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

- del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 8834 del 10.05.2019 ricevuto a mezzo posta elettronica in pari data, a mezzo del quale l'Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione

del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l'istanza presentata da parte istante sia in riferimento al percorso di abilitazione per le specifiche classi di concorso indicate sia per posto comune

che posto sostegno.- nonché dell'Avviso n. 5636 del 02.04.2019 a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 02.04.2019 con nota m_pi.AOODGSOV.REGISTRUO UFFICIALE.U.0005636

nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso

- e per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno

- della validità dei titoli di abilitazione all'insegnamento sia per la specifica classe di concorso materia sia per classi di concorso sostegno, conseguiti all'esito di percorsi abilitanti seguiti da parte istante presso le Università rumene ed il cui percorso è stato ritenuto valido – dall'autorità competente rumena - per l'esercizio della professione di docente in Romania;

- del diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti nello Stato membro dell'Unione Europea.

- Per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di riconoscimento del titolo di studio conseguito in Romania ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di docente ovvero alla verifica in concreto delle capacità professionali degli istanti o, in subordine mediante l'attivazione di procedure compensative.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2020 il dott. Emiliano Raganella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti di cui in epigrafe nella parte in cui è stata rigettata l’istanza tese ad ottenere il riconoscimento in Italia dei titoli abilitativi conseguiti in Romania.

Si è costituita l’intimata amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 1 luglio 2020, tenutasi secondo le modalità di cui all’art.84 del D.L. n.18/2020, conv. in legge n. 24/20202, il gravame è stato assunto in decisione ai sensi del combinato disposto di cui al comma 5 del richiamato art. 84 e dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso. Al riguardo il Collegio, avuto presente che:

- non appare contestato che la ricorrente è in possesso sia titolo di studio conseguito in Italia, sia del titolo conseguito in

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