TAR Bari, sez. III, sentenza 2023-01-12, n. 202300102
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Testo completo
Pubblicato il 12/01/2023
N. 00102/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00479/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 479 del 2016, proposto da Società -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fiorenzo Calcagnile, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Prospero Petroni n. 40;
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale per la Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
Comune di Mola di Bari, Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;
per l'accertamento
del diritto della ricorrente e la condanna delle amministrazioni resistenti alla restituzione delle somme da versare a titolo di oblazione di cui al condono edilizio D.L. 30/09/2003 convertito in Legge n. 326/2003 oltre interessi e rivalutazione, nonché - in via gradata e subordinata -
per l'accertamento
del diritto della ricorrente e la condanna delle amministrazioni resistenti alla corresponsione, per il ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., della somma di € 181.178,74 oltre interessi e rivalutazione, versata a titolo di oblazione di cui al condono edilizio D.L. 30/09/2003 convertito in Legge n. 236/2003.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale per la Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2022 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società G.-OMISSIS- -OMISSIS- s.r.l. ha adito il Tar per ottenere l'accertamento del suo diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di oblazione, di cui al condono edilizio D.L. 30/09/2003 convertito in Legge n. 326/2003, oltre interessi e rivalutazione, con relativa condanna delle amministrazioni resistenti nonché - in via gradata e subordinata - per l'accertamento del diritto alla corresponsione, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., della somma di € 181.178,74 oltre interessi e rivalutazione, versata a titolo di oblazione di cui al condono edilizio D.L. 30/09/2003 convertito in Legge n. 236/2003.
Rappresenta, in fatto, la deducente, di avere avviato un programma costruttivo sulla base di una concessione edilizia rilasciata il 1 luglio 1994 al n. 226, e di un presupposto piano di lottizzazione approvato dal Comune di Mola di Bari con delibera di Consiglio comunale n. 34 del 15 aprile 1992 su aree di sua proprietà.
Assume di avere pagato, in data 27 maggio 1994, gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione, liquidati dall’amministrazione comunale, oltre al contributo di costruzione.
Descrive l’avvio di un procedimento penale incardinato per il reato di lottizzazione abusiva a causa della mancata preventiva richiesta del parere paesaggistico alla Regione Puglia, poi culminata del rigetto dell’istanza di parere paesaggistico in sanatoria adottato con parere negativo del C.U.R. del 15 maggio 1997.
Sta di fatto che i provvedimenti emanati nel caso di specie dal Comune di Mola sono rimasti disapplicati fino alla sentenza definitiva resa