TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2021-05-17, n. 202100183

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2021-05-17, n. 202100183
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202100183
Data del deposito : 17 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/05/2021

N. 00183/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00065/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il MO

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 65 del 2021, proposto dalla Pro.Ma. Project Management s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ennio De Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Venafro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Di Nezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

IE IR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati VA Monforte e Antonino Pracanica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
GE AT, AN IA, BE SA, VA TT, CO NC, Fulvio Carta, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

a) della determina del responsabile del settore lavori pubblici e manutenzione del Comune di Venafro prot. n. 797 del 12.01.2021, con la quale, nel dare atto delle verifiche positive sul possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale in capo al concorrente aggiudicatario di cui alla relazione del R.U.P. prot. n. 795 del 12.01.2021, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione ex art. 32, comma 7, d.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei “ servizi di progettazione di fattibilità tecnica economica, progettazione definitiva/esecutiva, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e di direzione dei lavori per la realizzazione dell'intervento di recupero e riconversione di palazzo San CO in piazza Merola. CIG 8232851B8F CUP G72I18000060001 ”;

b) delle note del responsabile del medesimo settore del Comune di Venafro prot. n. 1391 del 19.01.2021 e prot. n. 2048 del 27.01.2021;

c) delle note dello stesso responsabile di settore prot. n. 2410 del 02.02.2021 e prot. n. 3355 del 17.02.2021, di riscontro agli atti di diffida inoltrati dalla ricorrente a mezzo pec in data 29.01.2021 e in data 04.02.2021;

d) della determinazione del predetto responsabile n. 406 del 20.11.2020, in uno alla nota di comunicazione ex art. 76 co. V d.lgs. n. 50/2016 prot. n. 18220 del 24.11.2020, di aggiudicazione del servizio al IR IE;

e) dei verbali di gara della commissione giudicatrice dell'appalto ed in specie di quelli del 09.11.2020, nelle parti relative alla valutazione dell'offerta tecnica ed alla proposta aggiudicazione in favore del IR IE;

f) di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale;

nonché per il risarcimento del danno ingiusto, da quantificarsi in corso di causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del IE IR e del Comune di Venafro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Daniele Busico all’udienza pubblica del giorno 28 aprile 2021, svoltasi con partecipazione da remoto dei magistrati ai sensi ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, come modificato dall’art. 1 del d.l. n. 183/2020, nonché dell’art. 4 del d.l. 28/2020, e in presenza, ai sensi degli stessi articoli, degli avvocati di cui al verbale;

1. Con ricorso notificato il 18 febbraio 2021 e depositato il successivo 1° marzo, Pro.Ma. Project Management s.r.l. (d’ora innanzi solo “Pro.Ma”) ha impugnato la determina del responsabile del settore lavori pubblici e manutenzione del Comune di Venafro n. 797 del 12/01/2021 con la quale, nel dare atto della positività dell’esito delle verifiche sul possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale in capo al concorrente aggiudicatario attestata dalla relazione del RUP prot. n. 795 del 12/01/2021, parimenti impugnata, è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione ex art. 32, comma 7, del d. lgs. n. 50/2016 già a suo tempo disposta con la determina dirigenziale n. 406 del 20/11/2020 in favore del IE IR per l’affidamento dei “ servizi di progettazione di fattibilità tecnica economica, progettazione definitiva/esecutiva, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e di direzione dei lavori per la realizzazione dell’intervento di recupero e riconversione di palazzo San CO in piazza Merola, CIG 8232851B8F CUP G72I18000060001 ”.

La ricorrente ha dedotto le seguenti censure: 1) violazione dell’art. 120 cod.proc.amm. in relazione agli artt. 113 cost., 8, 32 e 83 d.lgs. n. 50/2016, violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 7.3 del disciplinare di gara, eccesso di potere; 2) violazione degli artt. 32 e 83 d.lgs. n. 50/2016, nonché violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara (artt. 23 – 7.3) sotto altro profilo - eccesso di potere (arbitrarietà - illogicità - sviamento); 3) violazione degli artt. 32 e 83 d.lgs. n. 50/2016, nonché violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara (artt. 23 – 7.3) sotto un ulteriore profilo.

Si sono costituiti il Comune di Venafro e l’aggiudicatario IE IR, che hanno eccepito la tardività del ricorso e la sua infondatezza nel merito.

All’udienza pubblica del giorno 28 aprile 2021 la causa è passata in decisione.

2. Il ricorso è irricevibile per tardività nella parte in cui teso a censurare l’aggiudicazione dell’appalto, e per il residuo infondato.

3. Col primo motivo la ricorrente deduce l’illegittimità delle note del RUP con le quali è stata negata la riapertura del procedimento di aggiudicazione da essa stessa richiesta in via stragiudiziale opponendo alla richiedente l’ormai intervenuta consolidazione dell’aggiudicazione. In contrario, nel ricorso si assume in sintesi che non era vero, in primo luogo, che l’aggiudicazione si era ormai consolidata, atteso che l’emersione dei vizi denunciati era avvenuta solo a seguito dell’accesso della ricorrente alla documentazione, che da essa era stata acquisita solo nella fase di verifica dei requisiti. Quest’ultima, inoltre, doveva comunque concludersi in senso negativo per l’aggiudicataria, perché

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