TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2020-12-31, n. 202006548

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2020-12-31, n. 202006548
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202006548
Data del deposito : 31 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/12/2020

N. 06548/2020 REG.PROV.COLL.

N. 04805/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4805 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
“SANNIO BIOMETANO a r.l.s.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Lucianelli ed Enrico Romano, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto presso il primo in Napoli, alla Via G. De Blasiis, n. 5;



contro

Comune di Puglianello, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Barbieri, domicilio PEC come da Registri di Giustizia;



e con l'intervento di

ad opponendum:
Soc. Agricola I.F.D. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci n. 16;



per l'annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) della nota del Responsabile del Servizio – non specificato - del Comune di Puglianello del 20.9.2019, prot. 8000, notificata in data 21.9.2019, con la quale è stato ordinato alla Società ricorrente “ di non effettuare l’intervento di realizzazione di un impianto per la produzione di Biometano da biomassa Agricola e Zootecnica ” di cui alla istanza depositata in data 23.7.2019 prot. 6132;

b) della deliberazione di Consiglio Comunale di Puglianello del 2.9.2019, n. 42 menzionata nella predetta nota impugnata sub a) con la quale è stato deliberato di “ dichiarare la contrarietà del Comune di Puglianello all’insediamento di impianti di produzione di biogas della Ditta Sannio Biometano società agricola a responsabilità semplificata con sede in San VA TE (BN) Via Cese Nove, n. 4 – Partita Iva: 01743550624, e di altri impianti similari ”;

c) per quanto necessario, della nota del Responsabile del procedimento – non specificato – del Comune di Puglianello del 4.9.2019, prot. 7413, notificata in data 21.9.2019, con la quale è stato comunicato l’avvio del procedimento finalizzato al diniego dell’inizio dei lavori di cui alla istanza depositata dalla Società ricorrente in data 23.7.2019 prot. 6132;

d) di ogni altro atto e/o provvedimento ad esso sotteso preordinato, connesso e conseguente comunque lesivo dei diritti e degli interessi della Società ricorrente;

nonché, con ricorso per motivi aggiunti depositati in data 27.02.2020,

e) della determina del Responsabile dell’Area Tecnica e Responsabile del Procedimento del Comune di Puglianello del 14.1.2020, prot. n. 408, con la quale è stato annullato in autotutela il “silenzio assenso” in relazione all’autorizzazione per la realizzazione del progetto di impianto per la produzione di biometano dalla digestione anaerobica di biomasse agricole e zootecniche presentato dalla ricorrente “Sannio Biometano a r.l.s.”;

f) della delibera di G.M. del 15.10.2019 col quale risulta approvato il Piano Energetico Comunale integrativo del Piano Urbanistico Comunale menzionato nella determina impugnata sub a) nella parte in cui esclude la realizzazione dell’impianto della Società ricorrente;

g) delle delibere di G.M. n. 170 e 176 del 13 e 20 novembre 2019 menzionate nella determina impugnata sub a) nella parte in cui il predetto Piano Energetico Comunale risulterebbe recepito nel Piano Urbanistico Comunale;

h) per quanto necessario, della perizia tecnica redatta dal dott. Angelo Mocerino menzionata nella determina impugnata sub a);

g) di ogni altro atto e/o provvedimento ad esso sotteso preordinato, connesso e conseguente comunque lesivo dei diritti e degli interessi della Società ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Puglianello;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 25 novembre 2020 il dott. Guglielmo Passarelli di Napoli in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del d.l. n. 137/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso iscritto al n. 4805 dell’anno 2019, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

- di aver presentato al Comune di Puglianello, in data 23.7.2019, prot. 6139, istanza ai sensi dell’art. 8 bis d.lgs. 3.3.2011 e art. 30 d.lgs. 24.6.2014 n. 91 per la realizzazione di un impianto alimentato da energia rinnovabile in relazione all’area di circa 28.500 mq. sita in Puglianello, riportata in NCT al foglio 1, particelle n. 536, 537, 538, 626, 628, 629, 632;

- che tale impianto era finalizzato alla produzione di biometano da biomassa agricola e zootecnica ai sensi del d.lgs. 2.3.2018, riguardante le modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete di gas naturale;

- che il Comune adottava gli atti sub a), b) e c) in epigrafe;

- di averli impugnati;

- che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione comunale annullava in autotutela il silenzio assenso in relazione all’autorizzazione per la realizzazione del progetto in questione;

- di aver pertanto impugnato anche tale atto, e quelli presupposti, con motivi aggiunti.

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