TAR Bologna, sez. I, sentenza 2014-01-08, n. 201400025

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2014-01-08, n. 201400025
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201400025
Data del deposito : 8 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00276/2005 REG.RIC.

N. 00025/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00276/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 276 del 2005, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RT EP, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Carbone, con domicilio eletto presso il medesimo in Bologna, via Azzo Gardino, 1;



contro

la Questura di Bologna e la Prefettura di Bologna, in persona del questore e del prefetto in carica, rappresentate e difese per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;



per l'annullamento

- del decreto del Questore di Bologna reg. dec. n. 86/2004 dell'8 novembre 2004 comunicato in data 17 novembre 2004, che ha respinto l'istanza di rinnovo della licenza di porto d'armi ad uso caccia;

- del decreto del Prefetto di Bologna prot. 1733/2004/Area 1 bis del 21 gennaio 2005 conosciuto in data 10 febbraio 2005 che ha respinto il ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento di diniego del Questore;

nonché per il risarcimento del danno;

inoltre, come da ricorso per motivi aggiunti, notificato il 28 ottobre 2008 e depositato il 13 novembre 2008, del decreto della Questura di Bologna Cat. 6 F.P.A. /Div. P.A.S. del 4 settembre 2008, con cui viene respinta l'istanza presentata dal ricorrente al fine di ottenere, in sede di riesame del decreto n. 15/2003, il rilascio della licenza di porto d'arma uso caccia;

nonchè, come da ricorso per motivi notificato il 16 aprile 2009 e depositato il giorno 28 successivo, per l’annullamento del decreto del Prefetto di Bologna prot. 208/09/area 1bis, notificato in data 3 marzo 2009, di divieto di detenzione armi; del decreto della Questura di Bologna cat.6D/Div.P.A.S, notificato in data 5 marzo 2009 di rifiuto del rilascio della licenza di porto di fucile usa caccia ed infine del provvedimento del Prefetto di Bologna prot. 208/2009 Area 1bis, notificato il 27 marzo 2009, di rigetto dell’istanza di riesame del decreto sopra indicato;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Bologna e di Prefettura di Bologna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2013 il dott. Carlo d'Alessandro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso notificato il 5 marzo 2005, depositato il giorno 8 successivo, il signor EP RT ha chiesto l'annullamento del decreto del Questore di Bologna n.86 dell'8 novembre 2004, che ha respinto al medesimo la domanda di rinnovo della licenza di porto d'armi ad uso caccia; nonché del decreto del Prefetto di Bologna n.1733/2004 del 21 gennaio 2005, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dal RT avverso il provvedimento di diniego.

Il Questore ha fatto riferimento al suo precedente provvedimento n.15 del 31 marzo con il quale aveva disposto la revoca della licenza su segnalazione del Comando Stazione dei Carabinieri di LA ED, secondo la quale il TO si era reso responsabile del reato previsto dall’art.21, lett. G legge n.157 del 1992 per aver trasportato e portato il proprio fucile da caccia carico nella propria autovettura in procinto di esercitare l’attività venatoria.

Il Questore aveva considerato che “nella circostanza il ricorrente era rimasto gravemente ferito all’arto inferiore sinistro ponendo così a grave rischio la propria e l’altrui incolumità ed integrità fisica”; che il medesimo, escusso in un secondo momento a sommarie informazioni testimoniali dal comando Carabinieri di AS NI, allo scopo di eludere le conseguenti responsabilità ha fornito dichiarazioni in netto contrasto con quanto acclarato dagli organi di polizia intervenuti sul luogo dell’occorso incidente relativamente alla dinamica dei fatti da cui sono scaturite le gravi lesioni”; che il RT, essendo rimasto gravemente invalido all’arto inferiore sinistro, non possedeva il requisito fisico necessario per esercitare con armi da fuoco l’attività venatoria in condizioni di massima sicurezza per l’incolumità fisica delle persone”; che pertanto in applicazione degli articoli 42 e 43 del T.U.L.P.S. aveva disposto la revoca della detta licenza.

Con tre motivi il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art.1, comma 2, legge 6 marzo 1987 n.89 in relazione al D.M. 28 aprile 1998, dell’art.1 e ss. legge 7 agosto 1990 n.241, degli articoli 10,11 e 43 r.d. 18 giugno 1931 n.773, nonché l’eccesso di potere per travisamento dei fatti; ha concluso per l’accoglimento del ricorso e per il risarcimento ei danni.

Con motivi aggiunti notificati il 31 ottobre 2008 e depositati il 13 novembre successivo il ricorrente ha chiesto l’annullamento anche del decreto della Questura di Bologna del 4 settembre 2008, con il quale è stata respinta la domanda dal medesimo presentata al fine di ottenere, in sede di riesame del decreto n. 15/2003, l’auspicata licenza di porto d'arma uso caccia.

Avverso il nuovo provvedimento, adottato il 4 settembre 2008 in pendenza del giudizio tre la medesime parti e connesso con quelli già impugnati, il RT ha dedotto le stesse violazioni di legge e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti da qualificarsi sia come vizi derivati sia quali vizi autonomi.

Con ulteriore ricorso per motivi notificato il 16 aprile 2009 e depositato il

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