TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-02-26, n. 202400679

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-02-26, n. 202400679
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202400679
Data del deposito : 26 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/02/2024

N. 00679/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01853/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di AN (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1853 del 2023, proposto da
UN Bua, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Università degli Studi Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale AN, domiciliataria ex lege in AN, via Vecchia Ognina, 149;



nei confronti

CO Distefano, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

- del prospetto del 14 settembre 2023, pubblicato dall’Università degli studi di Messina, contenente “Valutazione titoli scuola secondaria di II grado”, con riferimento ai corsi di specializzazione per il sostegno, indetti con decreto rettorale rep. 1818 prot. n. 80231 del 12 giugno 2023 - Bando VIII ciclo A.A. 2022/23, nella parte in cui non sono stati valutati n. 2 titoli di studio vantati dalla ricorrente;

- del verbale di verifica reclami del 20 settembre 2023, nella parte in cui viene in parte rigettato e in parte non esaminato il reclamo della ricorrente avverso il prospetto di cui sopra;

- della graduatoria degli idonei del 22 settembre 2023 e del relativo decreto di approvazione di pari data, nella parte in cui omettono la suddetta valutazione dei titoli, con relativa esclusione della ricorrente dal corso di specializzazione;

- degli elenchi del 27 settembre 2023, del 3 ottobre 2023, del 6 ottobre 2023 e del 10 ottobre 2023 contenenti i nominativi degli ulteriori candidati ammessi al corso per scorrimento (fino alla posizione 707 con punti 45,33), nella parte in cui non figura l’odierna ricorrente (collocata alla posizione 710 con il medesimo punteggio di 45,33);

- ove necessario, dell’art.10 del decreto rettorale rep. 1818 prot. n. 80231 del 12 giugno 2023 (bando di concorso), nella parte in cui dispone circa le modalità di presentazione dei titoli vantati dai candidati;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso in quanto lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Messina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2024 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha impugnato la graduatoria relativa alla procedura selettiva per l’accesso ai Corsi TFA - VIII Ciclo adottata dall’Università resistente, unitamente agli atti presupposti indicati in epigrafe, nella parte in cui non è stata inserita tra i candidati collocati in posizione utile per l’immatricolazione, in conseguenza della mancata valutazione di due titoli di studio comunque presentati all’Amministrazione.

Nello specifico accadeva che:

- parte ricorrente ha dimostrato di essere in possesso di due titoli di studio valutabili in ossequio alla lex specialis ai fini dell’ottenimento di un punteggio aggiuntivo, ossia il Master in “Metodologie didattiche, psicologiche, antropologiche e teoria e metodi di progettazione” di 60 CFU, conseguito presso l’Università D. Alighieri di Reggio Calabria nell’anno accademico 2018/2019 (1 punto) e il Diploma di perfezionamento in “I bisogni educativi speciali B.E.S.” di 60 CFU, conseguito presso il medesimo Ateneo

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