TAR Salerno, sez. I, sentenza 2014-05-23, n. 201400981
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Testo completo
N. 00981/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00710/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 710 del 2008, proposto da:
AR AN, rappresentato e difeso dagli Avv. Domenica Coppola e Marco Ferrara, con domicilio eletto, in SA, Largo San Tommaso d’Aquino, presso la c/o Segreteria del T. A. R. SA;
contro
Comune di Baronissi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Fabrizio Murino, con domicilio eletto, in SA, al Corso G. Garibaldi, 181;
per l’annullamento
a) dell'ordinanza n. 4 Reg. Ord. 2008, prot. n. 3849 dell’11.02.2008, successivamente notificata, con la quale il Responsabile del Servizio Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Baronissi ha ordinato la rimozione di opere abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi;
b) dei verbali dei sopralluoghi, del 23.11.07 e del 14.01.08, come richiamati nel provvedimento sub a);
c) d’ogni altro eventuale atto anteriore, preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo;
nonché per il risarcimento del danno, ex art. 35 d. l.vo 80/98;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Baronissi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 3 aprile 2014, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.
FATTO
Con l’atto introduttivo del giudizio, AR AN impugnava l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi in epigrafe, concernente l’immobile di via Ariosto, 1/3, del Comune di Baronissi, di proprietà del ricorrente, oltre che di AR ES, GI, NN e RD (del pari destinatari della stessa, nel testo della quale erano riportati gli esiti del sopralluogo eseguito, congiuntamente, dalla Polizia Municipale e dal Tecnico Comunale di Baronissi, in data 23.11.2007, dal quale era emersa la realizzazione di una notevolissima serie di difformità, rispetto al progetto allegato al permesso di costruire, n. 4/B del 25.07.2005, di proroga del p. di c. n. 36/B del 12.08.2004, relativo ai lavori di parziale risanamento e ripristino conservativo dell’immobile di cui sopra, rilasciati il primo (n. 36/B) al solo AR AN, e il secondo (n. 4/B) a AR AN e IN; che dette difformità si erano concretizzate, in particolare, in rilevanti modifiche a tutti i piani di cui era composto l’edificio (piano seminterrato, piano terra, piano primo, piano secondo, piano sottotetto e pianta di copertura), per il cui elenco si rinvia, per ragioni di semplicità espositiva, al testo dell’ordinanza in questione; sempre dal testo della citata ordinanza, si ricava inoltre che il firmatario della stessa, nella persona del Responsabile del Servizio Sportello Unico per l’Edilizia del Comune, faceva proprie le conclusioni del suddetto primo verbale di sopralluogo, del 23.11.2007, vale a dire, testualmente, le seguenti: “Considerate le difformità riscontrate (…), in particolare modo l’incremento di superficie, e conseguentemente di volumetria, sia al piano terra, mediante la tompagnatura del posto auto coperto, che al piano secondo, mediante la realizzazione del solaio di copertura del terrazzo e tompagnatura dello stesso, lo scrivente ritiene che, in forza dell’art. 31 del d. P. R. 380/01, debba essere ingiunta ai proprietari del fabbricato ed ai responsabili degli abusi di cui all’immobile (…) ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi” (laddove dal secondo verbale di sopralluogo, del 22.01.2008, non era emersa alcuna variazione sostanziale rispetto a quanto accertato dopo il primo sopralluogo); e disponeva in conformità, assegnando il termine di giorni novanta per l’esecuzione, dopo il quale la demolizione ed il ripristino sarebbero avvenute a cura del Comune ed a spese delle parti inadempienti.
Avverso la prefata ordinanza il ricorrente articolava le seguenti censure in diritto:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 27, 31 e 34 del d. P. R. 380/2001 e 3 della l. 241/90; Vizio del procedimento ed eccesso di potere per travisamento, presupposto erroneo, genericità, illogicità, perplessità, contraddittorietà, carenza d’istruttoria e di motivazione, sviamento: l’ordinanza impugnata considerava a suo presupposto l’art. 31 del d. P. R. 380/01 e quindi l’ipotesi di totale difformità rispetto al progetto assentito, e ciò nonostante che in sede di esecuzione dei lavori non fossero state abbattute le mura perimetrali né fossero intervenute modifiche alle altezze, vertendosi quindi, secondo il ricorrente, in tema di parziale – anziché totale – difformità; inoltre il firmatario del provvedimento avrebbe acriticamente recepito le risultanze del verbale di sopralluogo del 23.11.2007, senza compiere alcuna autonoma valutazione, in particolare quanto alla verifica della natura totale o parziale delle difformità rilevate; inoltre deduceva il ricorrente che l’irrogata demolizione avrebbe recato pregiudizio alla parte esistente e conforme al titolo;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 34 del d. P. R. 380/2001 e 3 della l. 241/90; Vizio del procedimento ed eccesso di potere per travisamento, presupposto erroneo, genericità, illogicità, perplessità, contraddittorietà, carenza d’istruttoria e di motivazione, sviamento: quanto al “lungo elenco delle difformità” realizzate, il ricorrente osservava: - a) che una parte delle contestazioni si dirigeva verso opere che non erano state realizzate ovvero erano al grezzo ovvero ancora alla mera suddivisione di taluni locali, e viceversa all’omessa suddivisione di altri; ma essendo i lavori non ultimati, tanto concretizzava una sorta di inammissibile “processo alle intenzioni”; - b) quanto allo spostamento degli accessi ai locali del seminterrato e del piano terra, esso non poteva integrare una totale difformità, come pure del resto l’utilizzazione del box al piano terra come deposito; - c) quanto alla contestazione delle “dimensioni utili interne e delle altezze”, le differenze sarebbero state minime, oltre che in decremento, e dovute “all’esecuzione di opere strutturali che hanno aumentato lo spessore dei muri e della soletta di calpestio”; - d) quanto alla copertura, era contestata una lieve modifica della falda del tetto, che proprio perché “lieve” non poteva costituire una difformità totale, come p0ure del resto la realizzazione di alcune finestre e del solaio di copertura del terrazzo; in conclusione, a parere del ricorrente, le opere abusive non rappresentavano un “quid novi” tale da stravolgere il progetto assentito, “ovvero un corpo aggiunto ed autonomo”;
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 10, 22, 31, 32 e 37 del d. P. R. 380/2001 e 3 della l. 241/90; Violazione del principio della certezza delle situazioni giuridiche; Eccesso di potere per travisamento, presupposto erroneo, illogicità, perplessità, mancata comparazione tra gli interessi pubblico e privato, carenza d’istruttoria e di motivazione, sviamento: proseguendo nella disamina critica dell’ordinanza gravata, il ricorrente assumeva essersi trattato semplicemente “di alcune opere non eseguite (box ed unità immobiliari allo stato grezzo) e di alcune difformità (parziali) conseguenti a rinforzi strutturali, a