TAR Latina, sez. I, sentenza 2020-01-24, n. 202000027
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Testo completo
Pubblicato il 24/01/2020
N. 00027/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00416/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di NA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 416 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Diodoro Ecologia s.r.l., in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria del r.t.i. composto con Servizi Industriali s.r.l., e da Servizi Industriali s.r.l., in proprio ed in qualità di mandante del r.t.i. composto con Diodoro Ecologia s.r.l., entrambe rappresentate e difese dagli avv. Matteo Valente, Marco Orlando, Angelo Annibali, Andrea Ruffini e Antonietta Favale, con domicilio eletto presso lo studio AOR Avvocati in Roma, via Sistina 48;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta p.t. , rappresentata e difesa dall’ avv. Fiammetta Fusco dell’Avvocatura regionale, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna 27;
Regione Lazio, Direzione regionale centrale acquisti, non costituita in giudizio;
Comune di Sabaudia (LT), non costituito in giudizio;
nei confronti
Impresa Del RE s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Lilli e Fabio Massimo Pellicano, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di p.e.c. francescolilli@ordineavvocatiroma.org;
per
- quanto al ricorso introduttivo depositato il 21 giugno 2019:
A) l’annullamento:
1) della determinazione del direttore della centrale acquisti della Regione Lazio n. G06203 del 9 maggio 2019, comunicata in pari data, con cui è stata aggiudicata definitivamente la procedura di gara comunitaria centralizzata (CIG n. 697851331B) per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto al trattamento dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana del Comune di Sabaudia (LT), indetta con determinazione n. G02105 del 22 febbraio 2017;
2) di tutti i verbali del seggio di gara in cui si sono svolte le operazioni di verifica dei requisiti dei concorrenti e di valutazione delle offerte e di verifica della relativa congruità, incluso quello del 6 marzo 2019 di chiusura delle operazioni di verifica di congruità, allo stato sconosciuti;
4) della determinazione a contrarre n. G02105 del 22 febbraio 2017;
5) del bando di gara pubblicato sulla GUUE S/041-075817 del 28 febbraio 2017 e sulla GURI n. 35 del 29 marzo 2017, V serie speciale;
6) del disciplinare di gara;
7) del capitolato speciale d’appalto;
8) dell’allegato n. 4 al capitolato speciale d’appalto, recante il computo metrico;
9) di tutti i chiarimenti resi dalla stazione appaltante;
10) della determinazione dirigenziale n. G06315 del 17 maggio 2018, con la quale è stata nominata la commissione di gara;
11) di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali;
B) la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, e per il risarcimento dei danni;
C) l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm.
- quanto ai motivi aggiunti depositati il 29 novembre 2019, l’annullamento dei medesimi atti già gravati con il ricorso introduttivo;
- quanto al ricorso incidentale depositato il 7 gennaio 2020, l’annullamento:
12) della determinazione dirigenziale regionale n. G12982 del 26 settembre 2017, recante l’individuazione dei soggetti ammessi alla gara di cui è causa all’esito della valutazione dei requisiti generali e speciali, in pari data pubblicata sul sito internet della centrale acquisti con le modalità prescritte dall’art. 29, d.lgs. n. 50 cit. e notificata ai soggetti ammessi ex art. 76, comma 3, d.lgs. n. 50 cit., nella parte in cui ha ammesso il r.t.i. tra Diodoro Ecologia s.r.l. e Servizi Industriali s.r.l.;
13) di tutti i verbali di gara, nella parte in cui non hanno disposto l’esclusione del r.t.i. Diodoro Ecologia s.r.l. - Servizi Industriali s.r.l.;
14) dei verbali di gara relativi allo scrutinio dell’offerta tecnica e della relativa graduatoria, nella parte in cui non hanno disposto l’esclusione del r.t.i. ricorrente;
15) degli atti e dei verbali del procedimento di verifica della congruità dell’offerta, nella parte in cui hanno considerato attendibile l’offerta economica formulata dal r.t.i. tra Diodoro Ecologia s.r.l. e Servizi Industriali s.r.l.;
16) della determinazione dirigenziale regionale n. G06203 del 9 maggio 2019, nella parte in cui prevede l’offerta del r.t.i. ricorrente come seconda nella graduatoria finale della procedura competitiva;
17) di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o comunque correlato a quelli impugnati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto il ricorso incidentale;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e di Del RE s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2020 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con determinazione dirigenziale n. G02105 del 22 febbraio 2017, la Regione Lazio, quale centrale di committenza, ha indetto la procedura aperta per l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto al trattamento dei rifiuti urbani e di igiene urbana del comune di Sabaudia (CIG n. 697851331B); il bando di gara allegato alla citata determinazione dirigenziale regionale è stato pubblicato sulla GUUE n. S/041-075817 del 28 febbraio 2017, sulla GURI n. 35, V s.s., del 29 marzo 2017 e sul BUR n. 42 del 25 maggio 2017, oltre che su quotidiani nazionali e locali e sul sito internet della stessa Regione Lazio.
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; la durata prevista del servizio è di 60 mesi, oltre ulteriori 6 mesi di proroga, e il valore complessivo dell’appalto è di euro 15.609.220,10, di cui euro 14.276,90 per costi per rischi di interferenza. Alla gara hanno preso parte 12 operatori, tra cui l’odierno r.t.i ricorrente e con determinazione dirigenziale n. G06203 del 9 maggio 2019 sono stati approvati i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione del contratto de quo a Del RE s.r.l., graduatasi alla prima posizione con punti 91,08 (di cui 28,08 per la componente economica e 63 per quella qualitativa), per un’offerta complessiva di euro 13.173.289,97, di cui euro 14.276,90 per oneri per misure di prevenzione dei rischi da interferenza. Il secondo classificato r.t.i. Diodoro Ecologia s.r.l. – Servizi Industriali s.r.l., invece, ha ottenuto punti 90,32 (di cui 27,32 per la parte economica e 63 per quella qualitativa).
2. – Con ricorso notificato il 10 giugno 2019 e depositato il successivo giorno 21, il r.t.i. tra Diodoro Ecologia s.r.l. e Servizi Industriali s.r.l. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, lamentando i seguenti vizi di legittimità:
I) violazione dell’art. 80, d.lgs. n. 50 del 2016 e violazione dei principi di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione e della par condicio competitorum , oltre a inattendibilità complessiva dell’offerta dell’aggiudicatario ed eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di istruttoria e motivazione, sviamento e irragionevolezza manifesta (Con il primo ordine di censure parte ricorrente assume che “ R.D.P. è il socio occulto della società Del RE, la quale solo formalmente vede nei ruoli apicali – e rilevanti ex art. 80, comma 3, del codice – suoi parenti prossimi ”, con l’effetto di controllare indirettamente la società aggiudicataria, e che, alla stregua di una semplice consultazione dei motori di ricerca internet , emergerebbe come lo stesso sig. R.D.P. “ sarebbe coinvolto in plurimi giudizi penali che hanno avuto una notevole risonanza mediatica ” e che sarebbero epilogati anche in condanne per i reati di cui agli artt. 319- quater , 321, 353, 353- bis e 416 cod. pen. Tali reati ascritti al sig. R.D.P. configurerebbero così una causa di esclusione automatica ex art. 80, comma 1, d.lgs. n. 50 cit. o, in subordine, disvelerebbero un grave illecito professionale rilevante ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50 cit.);
II) violazione degli artt. 80 e 105, d.lgs. n. 50 cit., e 2545- sexiesdecies cod. civ.; violazione dei principi di continuità nel possesso dei requisiti e della par condicio competitorum ; inattendibilità complessiva dell’offerta; eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di istruttoria e motivazione, sviamento, irragionevolezza manifesta (Con il motivo di ricorso in parola è lamentato il fatto che la controinteressata non è stata estromessa dalla gara, pur essendosi verificata la perdita dei requisiti di moralità ex art. 80, d.lgs. n. 50 cit., in capo a un’impresa indicata da Del RE s.r.l. nella terna di subappaltatori; infatti, SIA s.r.l. è stata commissariata, ai sensi dell’art. 2545- sexiesdecies cod. civ., con d.m. 25 gennaio 2019, pubblicato sulla GURI n. 31 del 6 febbraio 2019, per gravi irregolarità nella gestione, tra cui il mancato deposito dei bilanci. In particolare, a dire di parte ricorrente il suddetto commissariamento integrerebbe un’autonoma causa di esclusione equiparabile a quelle puntualmente descritte dall’art. 80, comma 5, lett. b), d.lgs. n. 50 cit. o, comunque, darebbe vita a un’ipotesi di commissione di grave illecito professionale rilevante per la successiva lett. c), facendo venir meno l’affidabilità complessiva dell’imprenditore);
III) violazione dell’art. 97, d.lgs. n. 50 cit., del d.m. 21 marzo 2016, della lex specialis di gara e del principio della par condicio competitorum ; indicazione di oneri della sicurezza aziendali insufficienti (Nel terzo ordine di censure, il r.t.i. ricorrente osserva che “ dall’analisi dell’offerta economica e dai