TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-12-16, n. 202403667
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Testo completo
Pubblicato il 16/12/2024
N. 03667/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00951/2024 REG.RIC.
N. 01332/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 951 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
- CI Manara S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. US C. RN ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Via Massena n. 3;
contro
- Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sara Valaguzza, Chiara Pagliaroli ed Eugenio Pizzaghi ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Milano, Piazza Duse n. 1;
- Società di Progetto OM NU S.c.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Annoni e Leonardo Frattesi e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (C.I.P.E.S.S.) e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
- Comune di Desio, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1332 del 2024, proposto da
- CI Manara S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. US C. RN ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Via Massena n. 3;
contro
- Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sara Valaguzza, Chiara Pagliaroli ed Eugenio Pizzaghi ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Milano, Piazza Duse n. 1;
- Società di Progetto OM NU S.c.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Annoni e Leonardo Frattesi e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (C.I.P.E.S.S.) e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
- Comune di Desio, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo R.G. n. 951 del 2024:
- del “ Decreto motivato di occupazione d’urgenza e ordinanza di occupazione temporanea ” n. 0041, prot. n. 2792/24 del 20 marzo 2024, emesso da Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., a firma del Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni, notificato alla ricorrente con atto ricevuto a mezzo posta il 23 aprile 2024, con notifica di OM NU S.c.p.A. prot. PLN/24/00640/FB/fdb;
- del “ Decreto motivato di occupazione d’urgenza e ordinanza di occupazione temporanea ” n. 0041, prot. n. 2792/24 del 20 marzo 2024, emesso da Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., a firma del Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni, notificato alla ricorrente con atto ricevuto a mezzo posta il 23 aprile 2024, con notifica di OM NU S.c.p.A. prot. PLN/24/00648/FB/fdb;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti, comunque denominati, ivi compresi, la delibera C.I.P.E. n. 77 del 20 marzo 2006 con cui è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D. Lgs. n. 190 del 2002 e dell’art. 10 del D.P.R. n. 327 del 2001, il progetto preliminare del collegamento autostradale in oggetto indicato, la convenzione unica sottoscritta in data 1° agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde e la Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., la delibera del C.I.P.E. n. 97 del 6 novembre 2009, sconosciuta alla ricorrente, con cui è stato approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto definitivo relativo alla progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, il Valico di Gaggiolo e delle opere connesse, nonché dichiarata la pubblica utilità dell’indicato Collegamento Autostradale, le delibere del 22 giugno 2011, del 21 luglio 2011, del 17 dicembre 2012 e del 15 dicembre 2014, tutte sconosciute alla ricorrente, con cui la Soc. Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (CAL) ha integrato la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, ai sensi dell’art. 169, comma 6, del D. Lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 12 del D.P.R. n. 327 del 2001, relativamente alle parti oggetto di integrazioni e adeguamenti rispetto al Progetto definitivo approvato dal C.I.P.E. con delibera n. 97/2009, la delibera del 15 gennaio 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 9 del 21 gennaio 2021, con cui la concedente Soc. Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (CAL) ha disposto la proroga della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera di ulteriori due anni, il provvedimento del 10 gennaio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 19 gennaio 2023, con cui la Soc. Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (CAL) ha disposto la proroga della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera di ulteriori due anni, il contratto n. 189/2022 sottoscritto in data 5 dicembre 2022, sconosciuto alla ricorrente, con cui Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (APL) ha affidato a OM NU S.c.p.A. le attività di progettazione esecutiva, nonché di esecuzione dei lavori delle Tratte B2 (riqualificazione della ex SS 35 da Lentate sul Seveso a Cesano Maderno) e C (dalla ex SS35 a Cesano Maderno alla Tangenziale Est di Milano A51) dell’Autostrada Pedemontana Lombarda, l’istanza prot. n. PLN/23/01841/FB/fdb del 22 dicembre 2023, sconosciuta alla ricorrente, con la quale OM NU S.c.p.A. ha richiesto alla Soc. Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. l’emissione del decreto motivato d’occupazione d’urgenza, ai sensi dell’art. 22-bis del D.P.R. n. 327 del 2001, nonché di occupazione temporanea non preordinata all’espropriazione ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. cit. per gli immobili situati nel Comune di Desio (MB), necessari per la realizzazione dei lavori;
- nonché tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, pareri, note, determinazioni e deliberazioni, atti tutti comunque denominati rilasciati dai soggetti competenti nel corso dell’iter procedimentale, ancorché sconosciuti alla ricorrente, con riserva sin d’ora di motivi aggiuntiex art. 43 cod. proc. amm. all’esito dell’acquisizione ex art. 46, comma 2, cod. proc. amm. agli atti del giudizio di tutti gli atti e documenti suindicati in base ai quali i due decreti di occupazione d’urgenza sono stati emanati e quelli in essi citati;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- della comunicazione della Soc. Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. del 19 luglio 2024 prot. CAL-U 2024-00575, recante il diniego di rilascio dei piani di bonifica per l’esecuzione dei lavori oggetto dei decreti di occupazione d’urgenza oggetto del gravame introduttivo, già richiesti dalla ricorrente con istanza del 19 giugno 2024 e, precisamente, di « tutti gli atti e documenti amministrativi comunque denominati, relativi al fascicolo istruttorio e/o alle pratiche connesse ai piani di bonifica redatti, le misure di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini adottate; copia dei piani di bonifica; le misure di diligenza professionale assunte a tutela della salute e della sicurezza di persone e/o attività e/o cose; e ogni altra misura amministrativa o provvedimento assunti in relazione al rischio della diffusione nell’aria e sul suolo per la causali suindicate delle polveri di diossina e/o di sostanze inquinanti »;
quanto al ricorso introduttivo R.G. n. 1332 del 2024:
- del “ Decreto motivato di occupazione d’urgenza e ordinanza di occupazione temporanea ” n. 0041, prot. n. 2792/24 del 20 marzo 2024, emesso da Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., a firma del Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni, Direttore Tecnico, notificato alla ricorrente con atto ricevuto a mezzo posta il 5 giugno 2024, con notifica di OM NU S.c.p.A. prot. PLN/24/00917/FB/al;
- del “ Decreto motivato di occupazione d’urgenza e ordinanza di occupazione temporanea ” n. 0041, prot. n. 2792/24 del 20 marzo 2024, emesso da Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., notificato alla ricorrente con atto ricevuto a mezzo posta il 5 giugno 2024, con notifica di OM NU S.c.p.A. prot. PLN/24/00918/FB/al;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti, comunque denominati, ivi compresi, la delibera C.I.P.E. n. 77 del 20 marzo 2006 con cui è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D. lgs. n. 190 del 2002 e dell’art. 10 del D.P.R. n. 327 del 2001, il progetto preliminare del Collegamento autostradale in oggetto indicato, la convenzione unica sottoscritta in data 1° agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde e la Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., la delibera del C.I.P.E. n. 97 del 6 novembre 2009, sconosciuta alla ricorrente, con cui è stato approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto definitivo relativo alla progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e delle opere connesse, nonché dichiarata la pubblica utilità dell’indicato Collegamento