TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-05-09, n. 202307802

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-05-09, n. 202307802
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202307802
Data del deposito : 9 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/05/2023

N. 07802/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03520/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3520 del 2023, proposto da
DO ZZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Maria Itro, con domicilio digitale in atti;



contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per l’esecuzione

del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Roma n. 54060/2012, depositato il 3 ottobre 2017, avente ad oggetto l’equa riparazione per inosservanza del termine ragionevole di durata del processo ai sensi della legge n. 98/2001 (c.d. Legge Pinto).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2023 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

LETTO il ricorso, notificato nei tempi e nelle forme di rito, con il quale il ricorrente lamenta l’inottemperanza al decreto in epigrafe, emesso ai sensi dell’art. 2 della legge n. 89/2001, di condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore della somma di 1.500,00 euro e delle relative spese processuali ivi liquidate;

RILEVATO che parte ricorrente chiede, inoltre, per l’ipotesi di ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato, la fissazione di una somma di denaro, ai sensi dell’art. 114, quarto comma, lett.