TAR Palermo, sez. III, sentenza 2021-07-27, n. 202102348

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2021-07-27, n. 202102348
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202102348
Data del deposito : 27 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/07/2021

N. 02348/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02331/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2331 del 2016, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso il suo studio sito in Palermo, Via Oberdan n. 5;



contro

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito Territoriale per la Provincia di Agrigento, Istituto comprensivo di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di Alessandria della Rocca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via V. Villareale n. 6, sono per legge domiciliati;



per l'annullamento

- del provvedimento del dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di Alessandria della Rocca con il quale è stata disposta l’assegnazione al minore in epigrafe di un insegnante di sostegno per un numero insufficiente di ore di sostegno (3 ore);

- dei provvedimenti (di cui non si conoscono gli estremi) con cui il Ministero dell’istruzione e l’ufficio scolastico regionale hanno assegnato all’istituto scolastico frequentato dal minore un numero di insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso tale istituto scolastico;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

NONCHE’ PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto del minore ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1 (così come risulta necessaria attesa la grave disabilità del minore) sia per il corrente anno scolastico sia per i prossimi anni scolastici e sino all'approvazione di un piano educativo individualizzato che determini un diverso numero di ore di sostegno.

ED ALTRESI' PER LA CONDANNA

delle Amministrazioni resistenti all'assegnazione, a favore del minore, di un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1 sia per il corrente anno scolastico sia per i prossimi anni scolastici e sino all'approvazione di un piano educativo individualizzato che determini un diverso numero di ore di sostegno;

NONCHE’ PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto del minore e dei suoi genitori al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto a causa della mancata tempestiva assegnazione di un numero adeguato di ore di sostegno;

ED ALTRESI’ PER LA CONDANNA

del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell’Ufficio scolastico regionale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal minore e dai suoi genitori a causa della mancata tempestiva assegnazione di un numero adeguato di ore di sostegno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali intimate e la relativa documentazione;

Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-/2016;

Viste la documentazione e la memoria depositata dalla parte ricorrente;

Viste le note di udienza depositate dalla predetta, con cui è stato chiesto il passaggio in decisione della causa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Relatore il consigliere dottoressa Maria Cappellano all’udienza del giorno 20 luglio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, tramite applicativo come indicato a verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

A. – Con il ricorso in esame l’odierno istante - nella qualità di genitore del minore indicato in epigrafe, disabile non grave ex art. 3, co. 1, della l. n. 104/1992 - ha adito questo Tribunale chiedendo: l’annullamento del provvedimento del dirigente scolastico nella parte relativa all’assegnazione delle ore di sostegno; il riconoscimento del diritto all’assegnazione, all’alunno disabile, di un insegnante di sostegno nel rapporto 1/1 per l’a.s. 2016/2017 o, in via subordinata, nel rapporto 1/2, e fino a quando non risultino modificate le relative condizioni; nonché, ha chiesto la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno non patrimoniale.

B. – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione scolastica intimata, depositando documentazione.

C. – Con ordinanza n. -OMISSIS-/2016 è stata accolta l’istanza cautelare.

D. – Parte ricorrente, con memoria e relativa documentazione, ha preliminarmente argomentato sulla sussistenza della giurisdizione del G.A.; ha dichiarato di non avere più interesse per la parte relativa all’anno scolastico ormai trascorso (a.s. 2016/2017), insistendo “per l’accertamento del diritto del disabile “ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1” anche per gli anni successivi e “fino a quando permangano le relative esigenze”, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale per il ritardo nell’assegnazione dell’insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1.

E. – All’udienza del giorno 20 luglio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza – in vista della quale la parte ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione – la causa è stata posta in decisione.

F. – Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice

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