TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-06-17, n. 202402238

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-06-17, n. 202402238
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202402238
Data del deposito : 17 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/06/2024

N. 02238/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00926/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di AN (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 926 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NC OM, NC OM, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Bartoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Augusta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Petronilla Patti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della nota prot. n. 33204 del 16 maggio 2023 con la quale viene comunicato ai ricorrenti che “… dagli atti in possesso dell'ufficio, la salma della sig.ra IN NC non risulta avere legami di parentela con i concessionari della tomba, pertanto, ai sensi della normativa vigente e del regolamento di polizia mortuaria, la salma non ha diritto di essere sepolta all'interno della tomba familiare CA…”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale;

2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OM NC il 20/9/2023:

- della nota prot. n. 34997 del 25/5/2023;

- dell’ordinanza n. 25 emessa dal Sindaco di Augusta il 7/6/2023;

- della nota prot. n. 38207 del giorno 8/6/2023.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Augusta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2024 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.1. Con l’atto introduttivo del giudizio gli odierni ricorrenti hanno impugnato il diniego adottato dal Comune resistente a fronte dell’istanza dai medesimi presentata al fine di ottenere l’autorizzazione alla sepoltura della loro defunta madre nella tomba gentilizia dei “Fratelli LI, sulla scorta del diritto d’uso dagli stessi vantato su alcuni loculi ivi ubicati.

1.2. I fatti di causa possono essere così succintamente ricostruiti:

- i fratelli germani CA NC, DO e TO hanno ottenuto una concessione cimiteriale dal Comune di Augusta per la realizzazione di una tomba gentilizia;

- realizzata l’opera e deceduti i fratelli, restavano, in qualità di eredi, i cugini CA DA, figlia di NC e CA EL, figlio di DO.

Così come poi accertato dalla sentenza del Tribunale di Siracusa n. 31/2004, gli eredi in commento erano in realtà tre e non due, attesa la presenza anche dell’ulteriore cugina CA CA;

- ad ogni modo, la sig.ra DA CA, dopo aver diviso, con quello che considerava essere l’unico altro erede superstite, i loculi presenti nella tomba familiare di cui trattasi, mediante concordato stipulato il 14 novembre 1996, con successiva istanza chiedeva l’autorizzazione al Comune a cedere il diritto d’uso sui loculi a lei spettanti agli odierni ricorrenti, in forza di quanto previsto dall’art. 40, co. 2, del regolamento di polizia mortuaria comunale all’epoca vigente, risalente agli anni Cinquanta e imperniato sulla già abrogata disposizione di cui all’art. 71 del Regio Decreto n. 1880/1942, così come si avrà modo di precisare nel prosieguo, secondo la quale il diritto d’uso nelle sepolture private poteva essere ceduto o trasmesso iure privatorum , nei limiti di quanto imposto, in via eventuale, dall’atto di concessione originario ovvero dal regolamento comunale;

- l’istanza di autorizzazione formulata dalla Sig.ra CA veniva accolta dal Sindaco pro tempore ;

- sulla scorta di tale atto autorizzativo, gli odierni ricorrenti ottenevano la successiva autorizzazione dalla medesima Amministrazione comunale, dapprima, all’estumulazione della salma della loro sorella già defunta per essere seppellita in uno dei loculi ubicati nella citata tomba della “Famiglia LI e, poi, alla tumulazione nel medesimo luogo anche del padre, venuto a mancare nel 2001;

- in conseguenza del successivo decesso della madre, nel 2023 i ricorrenti chiedevano un’ulteriore autorizzazione per tumulare anche tale familiare nello stesso sepolcro gentilizio, ma tale ultima istanza veniva rigettata dall’Amministrazione comunale sulla scorta dell’art. 50, co. 2, del nuovo regolamento di polizia mortuaria comunale, adottato nel 2014, secondo cui nei “ sepolcri familiari o tombe di famiglia hanno diritto di sepoltura, quando non è stato altrimenti specificato dal fondatore del sepolcro, il concessionario, il coniuge del concessionario, gli ascendenti e i discendenti fino al 6° grado di parentela del concessionario e del coniuge, i loro affini, i conviventi risultanti dallo stato di famiglia. Previo consenso del concessionario, i parenti in linea collaterale del concessionario e del coniuge fino al 6° grado ed i loro affini. Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale e in un solo caso, essere concessa anche la tumulazione della salma di una persona estranea che abbia acquisito benemerenza verso il concessionario o gli eredi della tomba ”.

Più precisamente, sulla scorta di tale disposizione del regolamento comunale e della sentenza n. 31/2004 del Tribunale di Siracusa, con la quale il g.o. ha riconosciuto il diritto alla sepoltura nella tomba gentilizia, in parti uguali, ai tre eredi superstiti degli originari fondatori del sepolcro, non ravvisando alcun legame di parentela tra la defunta madre dei ricorrenti e i concessionari della tomba (Famiglia CA), l’Amministrazione comunale ha ritenuto di dover respingere

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