TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2016-05-26, n. 201600342

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2016-05-26, n. 201600342
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 201600342
Data del deposito : 26 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00748/2011 REG.RIC.

N. 00342/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00748/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' ZO

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 748 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Srl Anesis, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Rulli, Tommaso Marchese, con domicilio eletto presso Avv. Fabrizio Marinelli in L'Aquila, Via Leonardo Da Vinci, 25;



contro

Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanità della Regione ZO, Regione ZO, in persona del Presidente P.T., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;



nei confronti di

Curatela del Fallimento della Soc. IS Srl, in persona del curatore fallimentare p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Aristide Police, con domicilio eletto presso Avv. Roberto Colagrande in L'Aquila, Via Ulisse Nurzia 26 - Pile;
Fondazione il Cireneo Onlus per l'Autismo, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Tiziana Rasola, Luciano Rasola, con domicilio eletto presso Avv. Alberto Baiocco in L'Aquila, Via Salaria Antica Ovest, 8;



e con l'intervento di

ad opponendum:
Centro Riabilitativo Polivalente Primavera, rappresentato e difeso dagli avv. Tiziana Rasola, Luciano Rasola, con domicilio eletto presso Avv. Alberto Baiocco in L'Aquila, Via Salaria Antica Ovest, 8;

A) per l'annullamento

- del decreto adottato dal Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanità della Regione ZO in data 5 settembre 2011, recante il n.33/2011, avente ad oggetto: "Approvazione dei tetti di spesa per singola struttura e dello schema di contratto per l'acquisto delle prestazioni sanitarie riabilitative di cui all'art. 26 della legge 833/78 dalla rete privata accreditata per il biennio 2011-2012", e del testo definitivo dello schema di contratto per l'acquisto delle prestazioni riabilitative - annualità 2011/2012, approvato con il decreto commissariale in esame;

- del decreto adottato dal Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanità della Regione ZO in data 27 ottobre 2011, recante il n. 44/2011, avente ad oggetto: "Approvazione dei tetti di spesa per singola struttura a dei contratti per l'acquisto delle prestazioni sanitarie riabilitative di cui all'art. 26 della legge 833/78- annualità 2011-2012 - da sottoporre alla sottoscrizione dei Centri di riabilitazione ammessi alla negoziazione ai sensi del Decreto del Commissario ad acta n. 33/2011 del 5.9.2011 e dell'allegato contratto per l'acquisto delle prestazioni riabilitative - annualità 2011/2012, sottoposto alla sottoscrizione della ricorrente nel "termine ultimo" scadente al 3.11.2011;

- del decreto adottato dal Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanità della Regione ZO in data 14 luglio 2011, recante il n. 26/2011, avente ad oggetto: "Approvazione dei tetti di spesa complessivi relativi al biennio 2011-2012 per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio - sanitarie della rete territoriale";

B) per l'accertamento del diritto all'assegnazione del tetto di spesa valido per il biennio 2011/2012 corrispondente al fatturato prodotto dalla struttura nel 2010, come stabilito nel Programma Operativo 2011/2012, approvato con decreto n. 22/2011;

C) per la declaratoria di nullità di alcune clausole dell’accordo stipulato in data 3 novembre 2011;

nonché con ricorso per motivi aggiunti,

D) per l’annullamento:

-del decreto adottato dal commissario 5 luglio 2013, n.51/13, avente ad oggetto: "linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete delle strutture provvisoriamente accreditate per l'erogazione di prestazioni riabilitative ex art. 26 l.883/78 - anno 2013”;

-del decreto 12 settembre 2013, n.65, avente ad oggetto la modifica dei tetti di spesa fissati con il decreto commissariale n. 51/2013;

E) per l’accertamento del diritto all’assegnazione del tetto di spesa valido per il 2013 corrispondente al fatturato prodotto dalla struttura nel 2010, come stabilito nel Programma Operativo 2011/2012;

F) per il risarcimento del danno ingiusto arrecato alla ricorrente per effetto degli atti impugnati con ricorso per motivi aggiunti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario Ad Acta, della Regione ZO, della Curatela del Fallimento della Soc. IS Srl e della Fondazione il Cireneo Onlus per L'Autismo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2016 la dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1.- La ricorrente, istituzione sanitaria privata regolarmente autorizzata all'esercizio della relativa attività, provvisoriamente accreditata dalla Regione ZO ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32, per l'erogazione, in regime di "accreditamento", di prestazioni riabilitative ex art. 26 della L. 833/1978, ha impugnato il decreto commissariale 5 settembre 2011 n.33, recante “Approvazione dei tetti di spesa per singola struttura e dello schema di contratto per l'acquisto delle prestazioni sanitarie riabilitative di cui all'art. 26 della legge 833/78 dalla rete privata accreditata per il biennio 2011-2012" e il successivo decreto commissariale 27 ottobre 2011, n.44/2011, recante l’ "Approvazione dei tetti di spesa per singola struttura e dei contratti per l'acquisto delle prestazioni sanitarie riabilitative di cui all'art. 26 della legge 833/78- annualità 2011-2012 - da sottoporre alla sottoscrizione dei Centri di riabilitazione ammessi alla negoziazione”.

1.1.- La ricorrente ha chiesto, altresì, l'accertamento del diritto all'assegnazione del tetto di spesa valido per il biennio 2011/2012 corrispondente al fatturato prodotto dalla struttura nel 2010, come stabilito nel Programma Operativo 2011/2012, approvato con decreto n. 22/2011.

2.- Con decreto 6 luglio 2011, n.22 il Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanità della Regione ZO (d’ora in avanti Commissario) approvava il Programma operativo 2011-2012 indicato nell’allegato A per “dare prosecuzione al Piano di rientro 2007/2009…”, prevedendo al par. 1.2.3.2 che:

- <<per l’assistenza riabilitativa ex art.26, i valori 2011 sono stati calcolati sommando al tetto 2010 deliberato, il fatturato 2010 per le “prestazioni fuori contratto”>>;

<<i valori per il 2012 sono stati posti pari al valore 2011 accresciuto dell’inflazione programmata (1, 75%)…ciò implica che rispetto al 2010 le strutture che non sono state operative per ragioni giudiziarie o per inagibilità ritornino in linea con gli obiettivi regionali 2010>>.

Con successivo decreto 14 luglio 2011, n. 26 il Commissario confermava per l’annualità 2011-2012 il tetto di spesa complessivo definito per l’anno 2010, fissando per i centri di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 il tetto di spesa complessivo pari ad € 68.600.027,00 e demandava ad un ulteriore provvedimento la fissazione dei tetti di spesa per ciascuna struttura.

Con il decreto 5 settembre 2011, n. 33, il Commissario approvava il tetto di spesa massimo relativo alle annualità 2011-2012 da assegnare a ciascuna struttura per l’erogazione delle prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 in favore dei residenti sul territorio regionale e approvava, altresì, lo schema di contratto da sottoporre alla sottoscrizione dei centri di riabilitazione.

Infine, con decreto 27 ottobre 2011, n.44, il Commissario, all’esito dell’esame delle controdeduzioni e osservazioni presentate dalle strutture private, approvava il tetto di spesa definitivo pari ad € 69.236.829,00 per l’erogazione delle prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 (annualità 2011-2012), con un incremento di spesa pari ad € 636.802,00 rispetto al tetto di spesa complessiva fissato con il decreto n. 33/2001.

3.- Parte ricorrente chiede l’annullamento dei decreti commissariali recanti la fissazione dei tetti di spesa per il biennio 2011-2012, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:

I) illogicità manifesta, contraddittorietà e violazione e falsa applicazione del decreto del Commissario 6 luglio 2011, n. 22, in quanto i tetti di spesa fissati con i decreti commissariali n.33 e n. 44 del 2011 contrastano con le previsioni del Programma operativo 2011/2012,

II) violazione dell’art. 8 quinquies e 8 quater del d.lgs 502/92, perché la Regione avrebbe assegnato tetti di spesa anche a strutture prive dei requisiti strutturali e organizzativi necessari, quali la IS s.r.l., omettendo di effettuare, a consuntivo, le verifiche di appropriatezza delle prestazioni rese da ciascuna struttura, posto che nel 2010 il commissario avrebbe assegnato alla struttura IS s.r.l. un budget di spesa rimasto inutilizzato, facendo poi rimanere nuovamente inutilizzati per l’anno 2011 gli importi accantonati per la medesima struttura, nel frattempo fallita; il congelamento di risorse accantonate in favore di strutture non operative e prive dei requisiti strutturali per erogare prestazioni adeguate avrebbe determinato la sottrazione di risorse del fondo sanitario regionale ad altri operatori privati;

III) carenza di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, violazione e falsa applicazione del d.lgs 502 del 1992, nonché del principio di distribuzione delle risorse secondo il criterio del fabbisogno, in quanto il Commissario, nell’assegnazione dei tetti di spesa, avrebbe privilegiato le strutture localizzate

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