TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-02-12, n. 202400035
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Testo completo
Pubblicato il 12/02/2024
N. 00035/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00292/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 292 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina M.R. Ursillo, con domicilio digitale come da PEC estratta dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Venafro, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del bando di gara, per l’anno 2023, di erogazione di contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della legge 9.12.1998, n. 431 (“ Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo ”), approvato con determina dirigenziale comunale n. 643 R.U.S. del 19.10.2023 e pubblicato il 28.10.2023;
di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, anche se non conosciuto e comunque lesivo del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la nota depositata in data 29.11.2023 con la quale parte ricorrente ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visti gli artt. 34, comma 5, e 72 bis cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 il dott. Roberto Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con il gravame in epigrafe il ricorrente, cittadino extracomunitario (Niger), ha impugnato il bando del Comune di Venafro relativo alla erogazione dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazioni di cui all’art. 11 della legge 9.12.1998, n. 431;
- il ricorso, affidato a un motivo rubricato “Violazione di legge. Applicazione di norma incostituzionale” , ha avversato la specifica previsione dell’art. 1 lettera a) del predetto bando, in quanto per lui escludente, nella parte in cui stabiliva, ai fini della partecipazione alla procedura, che “il cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea è ammesso se in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (art.11 comma 13 – Legge 133 del 06/08/2008) ”;
- nonostante la regolarità della notifica dell’atto