TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-05-16, n. 202403194
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Testo completo
Pubblicato il 16/05/2024
N. 03194/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00312/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 312 del 2024, proposto da
ED ES OS, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Orlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, piazza della Vittoria n. 10;
contro
Asl 107 - Napoli 2, non costituita in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza alla sentenza passata in giudicato del TAR Campania – Napoli, Sez. V, n. 2910/2023, depositata il 15.5.2023, con la quale è stato accolto il ricorso del Dr. ED ES OS iscritto al numero R.G. 3859/2022 per l'annullamento del certificato medico della Commissione Medica locale dell'A.S.L. Napoli 2 Nord del 26.5.2022, di conferma della patente cat. B con riduzione del termine di validità di 1 anno,
NONCHÉ PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DALL'INOTTEMPERANZA E PER LA FISSAZIONE DI UNA SOMMA DI DENARO AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 4, LETT. E) C.P.A.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2024 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con la sentenza in epigrafe indicata, l’intestato Tribunale ha accolto il ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale 3859/2022, proposto da ED ES OS contro le intimate amministrazioni, e, per l’effetto, ha annullato il certificato medico con il quale la Commissione Medica locale dell’A.S.L. Napoli 2 Nord del 26.5.2022 aveva confermato il rinnovo della patente del ricorrente con riduzione del termine di validità di 1 anno. Nella parte motiva della sentenza ha altresì statuito: “richiamate le svolte considerazioni, il ricorso va accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati; dalla presente statuizione caducatoria discende, quale effetto conformativo, l’obbligo per l’amministrazione di rideterminarsi con un nuovo provvedimento emendato dagli scrutinati profili di illegittimità, con specifico riferimento alla ricorrenza dei presupposti per il rinnovo della patente per il periodo di 3 anni ai sensi dell’Allegato III, lett. H2), ultimo comma, del D.Lgs. n. 59/2011”.
In data 20.7.2023 la sentenza è stata notificata alle parti soccombenti che non hanno proposto appello entro il termine di sessanta giorni, fissato dall’articolo 92, comma 1, del codice del processo amministrativo, per cui la stessa ha acquistato efficacia di giudicato.
Nonostante la diffida notificata, le intimate amministrazioni non hanno ottemperato all’obbligo di eseguire la sentenza secondo l’effetto conformativo disposto dalla motivazione, risultando a tutt’oggi inerti.
Con ricorso notificato e depositato in data 19.1.20242, il ricorrente ha pertanto domandato al Tribunale, ai sensi dell’articolo 112, comma 2, lettera a), del codice del processo amministrativo, l’ottemperanza della sentenza n. 2910/2023. Ha