TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2021-03-01, n. 202102477
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Testo completo
Pubblicato il 01/03/2021
N. 02477/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02284/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2284 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Fappani, domiciliato presso la Segreteria del TAR Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto in data 16 ottobre 2014 di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana, comunicato il 18 novembre 2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 17 febbraio 2021 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successivamente, dall'art.1, comma 17, del decreto legge 31 dicembre 2020 n. 183;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, l’istante ha impugnato, per l’annullamento, il provvedimento del 16 ottobre 2014 con cui il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana dallo stesso presentata in data 9 dicembre 2008, in ragione di un giudizio di inaffidabilità espresso nei confronti dell’interessato derivante, in particolare, dal fatto di aver subito nel 2010 una condanna per i reati di cui agli artt. 572, 582 e 585 c.p..
Al riguardo, il ricorrente ha dedotto l’irragionevolezza delle valutazioni svolte dall’amministrazione resistente in quanto non sarebbe stata presa nella dovuta considerazione il fatto che era pendente la procedura di riabilitazione di cui all’istanza presentata in data 26 giugno 2014, come comunicato dall’istante in risposta al preavviso di rigetto del 26 agosto 2014.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato nel merito, non essendo peraltro mai stato prodotto il provvedimento di riabilitazione del Tribunale di sorveglianza competente.
All’udienza del 17 febbraio 2021, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso si rivela infondato.
2.1 In materia di conferimento della cittadinanza italiana, va anzitutto osservato, alla stregua della giurisprudenza della Sezione, che l’amplissima discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nell’ambito di questo procedimento si esplica in un potere valutativo che “ si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta ” (TAR Lazio, sez. I ter, nn. 158/2017 e 1784/2016; Cons. Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; n. 282 del 26 gennaio 2010;