TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2022-11-02, n. 202214222

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2022-11-02, n. 202214222
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202214222
Data del deposito : 2 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/11/2022

N. 14222/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04755/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4755 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Le Sfere D'Oro S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Mario Moio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Pomezia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Torchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Agenzia del Demanio, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Lazio, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

quanto al ricorso introduttivo:

- della Determinazione Dirigenziale del Comune di Pomezia n. 289 del 10 marzo 2020, notificata a mezzo p.e.c. in data 31 marzo 2020, avente ad oggetto “Concessione demaniale marittima n. 51 del 2002, di cui al repertorio n. 51 del 2002, Pom 19, rilasciata in favore della società Le Sfere d'Oro s.r.l., c.fisc. 05803310589 - decadenza ex art. 47 del R.D. n. 327 del 30.03.1942 e ss.mm.ii., nonché ai sensi dell'art. 49 della L.R. Lazio n. 13 del 06.08.2007 e ss.mm.ii.”;

- della “Comunicazione Avvio del procedimento di decadenza” della Concessione demaniale marittima de qua, notificata a mezzo p.e.c. alla suddetta Società in data 27 gennaio 2020;

- dell’Ordinanza Sindacale del Comune di Pomezia n. 40 del 26 maggio 2020, avente ad oggetto “Interdizione delle concessioni demaniali marittime oggetto di decadenza”, unitamente al richiamato “verbale di presa in possesso dei luoghi (cfr. nota prot. n. 16678 del 12/02/2020)” e delle successive note prot. n. 27590 del 10 marzo 2020 e 29407 del 17 marzo 2020, mai conosciuti e/o comunicati alla Società ricorrente;

- di ogni altro atto, cognito e/o non cognito, comunque connesso a quelli impugnati in via principale;

quanto al ricorso per motivi aggiunti presentati il 3/4/2021:

- del provvedimento prot. n. 12469/2021, notificato a mezzo p.e.c. il 4 febbraio 2021, con cui il Comune di Pomezia non ha ammesso e, comunque, ha rigettato l'istanza del 20 ottobre 2020, assunta al prot. n. 0106473, presentata dalla ricorrente “ai sensi dell'articolo 100, comma 8, della Legge 126/2020, di conversione del D.L. 104/2020, per accedere alla definizione [del contenzioso pendente] di cui al comma 7 della citata normativa”, con riferimento alla concessione demaniale marittima n. 51/2002;

- della deliberazione della giunta comunale n. 33 del 25/02/2021, recante “atto di indirizzo per l'attivazione delle procedure di gara ad evidenza pubblica per le concessioni demaniali marittime dichiarate decadute in osservanza dei sovraordinati principi comunitari di cui all'art. 12, dir. 2006/123/ce”;

- della nota pervenuta a mezzo p.e.c. in data 22.03.2021, con cui lo stesso Comune di Pomezia ha rigettato l'“Istanza per la richiesta di proroga” della scadenza della concessione demaniale n.51/2002, presentata dalla ricorrente in data 30 dicembre 2020 ai sensi “dell'art. 1 comma 682 e seguenti della Legge 145 del 30 Dicembre 2018 che ha stabilito la proroga delle concessioni disciplinate dal comma1, dell'art.1, del D.L. n.400 del 05/10/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 494 del 04/12/1993, vigenti alla data di entrata in vigore della legge, inoltre ai sensi del D.L. n. 34 del 19/05/2020 con successive conversioni e modificazioni ed infine in riferimento alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 15/12/2020”;

- del “Bando di Gara” del 26 marzo 2021 e di tutti gli allegati allo stesso, con cui e nella parte in cui il Comune di Pomezia ha indetto una procedura per l’“affidamento” della concessione demaniale marittima sita “nel Comune di Pomezia in località Torvaianica, per finalità turistiche e ricreative. […] stabilimento balneare “Sfere d'Oro (La Bussola)” fino ad oggi appartenuta alla ricorrente Società;

- di ogni altro atto, cognito e/o non cognito, comunque connesso a quelli impugnati in via principale, con particolare riferimento alla nota prot. 6841/20021 del 21 gennaio 2021, con cui il Comune di Pomezia ha comunicato alla stessa Società ricorrente il “preavviso di rigetto dell'istanza ex art. 100, c. 8, D.L. 104/2020, relativamente al mancato pagamento di canoni concessori”;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pomezia e dell’Agenzia del Demanio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2022 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. La Società indicata in epigrafe era titolare della concessione demaniale marittima n. 51 del 2002, rilasciata dal Comune di Pomezia per l’occupazione di una zona demaniale marittima e opere ivi insistenti (della superficie di metri quadrati 1.046), situata nel litorale del medesimo Comune e precisamente a Torvajanica, allo scopo di mantenervi un ristorante - veranda (ad insegna “La Bussola”) con parcheggio all’interno dello stabilimento balneare “Florida”, con scadenza al 31 dicembre 2020 (come da proroghe ex lege intervenute nel corso degli anni).

1.2. L’Amministrazione comunale (in qualità di Ente sub-delegato all’esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative in materia di gestione di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative) adottava la Determinazione Dirigenziale n. 289 del 10 marzo 2020, con la quale comminava la decadenza dalla concessione de qua per: a) morosità nel pagamento dei canoni concessori relativi alle annualità dal 2011 al 2019, dovuti per un importo complessivo di euro 397.131,98, ai sensi degli artt. 47, co. 1, lett. d) Cod. Nav. e 49, co. 3 L.R. Lazio n. 13/2007 e ss.mm.; b) inadempimento dell’obbligo, previsto sia dall’art. 17 del Regolamento del Codice della Navigazione sia dal titolo concessorio, di integrare annualmente il deposito cauzionale versato all’Erario a garanzia degli impegni sorti per effetto della concessione.

1.3. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, tempestivamente notificato e depositato, la Società è insorta avverso il suddetto provvedimento di decadenza, impugnando altresì la prodromica comunicazione di avvio del procedimento, notificata in data 27 gennaio 2020, nonché l’Ordinanza sindacale n. 40 del 26 maggio 2020, con la quale è stata ordinata l’interdizione al pubblico delle aree demaniali (ivi includa quella occupata dalla ricorrente) oggetto di concessioni decadute e rimaste nella disponibilità dei concessionari a seguito della emergenza pandemica da Covid-19.

Il ricorso è affidato a cinque motivi di diritto, con i quali la Società deduce l’illegittimità degli atti gravati sotto plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere, ai sensi di quanto di seguito si sintetizza: i) l’art. 34 del d.l. n. 162/2019 aveva sospeso, dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020, il pagamento dei canoni dovuti riferiti alle concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, e tale disposizione avrebbe inteso neutralizzare, per il medesimo arco temporale, anche l’applicazione dell’art. 47, co. 1, lett. d) Cod. Nav., coerentemente con la finalità di sostegno del settore turistico-balneare e in ossequio alla disposizione di cui all’art. 1455 c.c., che esclude la risoluzione del contratto qualora l’inadempimento sia di “scarsa importanza”; ii) sia l’art. 47 Cod. Nav. sia l’art. 49 della L. R. Lazio n. 13/2007 prevedono che la decadenza può essere dichiarata solo in caso di omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato dall’atto di concessione, laddove, nel caso di specie, la concessione n. 51/2002 non specificava il numero di rate a tal fine necessario, considerato peraltro che il Tribunale di Roma, con Decreto di fissazione udienza n. 2080/2018 (emesso in un giudizio instaurato ai sensi dell’art. 615 c.p.c.), aveva già disposto la sospensione della riscossione coattiva dei canoni relativi agli anni 2011-2014 per un totale di euro 204.236,91, e deducendo ulteriormente la violazione dell’art. 26 del Reg. Nav. Mar., in quanto, prima di pronunciare la decadenza, il Comune non aveva interpellato l’Intendenza di finanza; iii) nel corso del procedimento erano state violate le proprie garanzie partecipative, poiché il provvedimento conclusivo (notificato il 31 marzo 2020) era stato adottato prima del termine (30 giorni) accordato alla Società per la presentazione di eventuali memorie scritte e documenti, termine che, per effetto della sospensione prevista dalla normativa emergenziale di cui agli artt. 103, co. 1, d.l. n.18/2020 e 37 d.l. n.23/2020, sarebbe scaduto solo in data 19 maggio 2020, con conseguente impossibilità per l’interessata di formulare pertinenti controdeduzioni (quali: la citata sospensione della riscossione coattiva dei canoni concessori relativi alle annualità 2011-2014; la pendenza dinanzi al T.A.R. del Lazio del ricorso R.G. n. 12126/2015, avente ad oggetto la determinazione dei canoni dovuti per gli anni 2007-2013; le incertezze in merito alla proprietà demaniale dell’area, confermate anche dalla Sentenza del Tribunale di Velletri n. 1911/2019, che aveva accertato la proprietà privata di alcune particelle incluse nello stesso foglio catastale n. 34 nel quale ricadevano anche quelle occupate dalla ricorrente “in proprietà superficiaria”); iv) il

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi