TAR Roma, sez. 4T, sentenza 2023-12-13, n. 202318912
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Testo completo
Pubblicato il 13/12/2023
N. 18912/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07598/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7598 del 2023, proposto da RA LO, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Ferretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione Interministeriale Ripam, Formez P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
Commissione di Concorso, non costituita in giudizio;
nei confronti
CO NA, non costituito in giudizio;
MA OL AS, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Stancanelli e Gaia Chilleri, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Stancanelli in Firenze, alla piazza Massimo D'Azeglio n. 30, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari
a) della graduatoria finale di merito (profilo AMM) e della graduatoria dei vincitori, entrambe pubblicate il 24/02/2023 e rettificate in data 19/04/2023, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato in G.U. n. 104 del 31/12/2021, nella parte in cui colloca la ricorrente alla posizione 663 con 29 punti;
b) in parte qua, dell'art. 7 del Bando di concorso, nella parte in cui equipara la Laurea Magistrale in possesso della ricorrente ad una laurea triennale, assegnando il medesimo punteggio (1 punto);
c) del punteggio attribuito alla Laurea Magistrale in Giurisprudenza indicata dalla ricorrente nella domanda di partecipazione al concorso;
per quanto di ragione:
d) dei verbali della Commissione esaminatrice, di data e numero sconosciuti, attinenti alla valutazione dei titoli di studio presentati dalla ricorrente;
e) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per il ricorrente;
nonché per l'accertamento:
f) del diritto della ricorrente al riconoscimento di 1 punto aggiuntivo per il possesso di una Laurea Magistrale in Giurisprudenza, al fine di valutare tale titolo complessivamente 2 punti, distinguendolo rispetto alle Lauree triennali;
in via subordinata, per l'accertamento:
g) del diritto della ricorrente ad una nuova valutazione della Laurea Magistrale in Giurisprudenza con l'assegnazione di un punteggio superiore rispetto a quello attribuito alle Lauree triennali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione Interministeriale Ripam e del Formez P.A.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della controinteressata MA OL AS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2023 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. La dottoressa RA LO ha impugnato e chiesto l’annullamento , in parte qua, della graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di n. 2.293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021), al quale ha partecipato per il profilo di “operatore amministrativo/assistente gestionale (Codice AMM)”, siccome pubblicata in data 24 febbraio 2023 e successivamente rettificata in data 19 aprile 2023, di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale come meglio indicati in epigrafe, nonché dell’art. 7, comma 3 del bando di concorso ed ogni atto connesso conseguenziale, nei limiti dell’interesse della ricorrente.
II. Detta procedura concorsuale si è articolata in due fasi:
-una prova selettiva scritta differente per ognuno dei profili professionali banditi, regolata dall’art. 6 del bando e consistente nella somministrazione di un questionario composto da 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, per un punteggio massimo conseguibile di 30 punti e idoneità fissata a 21;
- una fase di valutazione dei titoli, disciplinata dall’art. 7 del bando, il quale, al comma 3, stabiliva: “ Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri: 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale; 0,25 punti per ogni master universitario di primo livello; 0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello; 1 punto per ogni dottorato di ricerca; 0,75 punti per ogni diploma di specializzazione ”.
II.1 La ricorrente ha esposto di essersi collocata, nella graduatoria dei vincitori, come rettificata in data 19 aprile 2023, con 29 punti, nella posizione 663. In particolare, superata la prova scritta, le è stato attribuito il punteggio di 1 per il titolo corrispondente alla laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, posseduta e dichiarata nella domanda di partecipazione.
III. Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione interministeriale Ripam e la società Formez P.A., i quali hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione del bando di concorso, a cagione della ritenuta immediata lesività della clausola di bando gravata, ed hanno contestando, altresì, nel merito, i motivi di ricorso proposti chiedendone la reiezione.
III.1 Si è altresì costituita in giudizio la controinteressata MA OL AS la quale pure ha eccepito l’inammissibilità del ricorso ed insistito per il rigetto del gravame.
IV. A fondamento del ricorso la parte ricorrente ha dedotto: “I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, dell’art. 8 del D.P.R. N. 487/1994 e del D.M. 270/2004 e Smi. Eccesso di potere per manifesta illogicità ed irragionevolezza laddove l’Amministrazione equipara titoli di studio tra di loro non omogenei. Violazione dei principi in materia di par condicio concorsuale. Disparità di trattamento. Contraddittorietà e contrasto con i precedenti. Violazione degli artt. 3 E 97 Cost. Violazione del giusto procedimento. Ingiustizia manifesta ”. Si duole, in particolar modo, parte ricorrente del criterio di valutazione dei titoli universitari previsto dall’art. 7, comma 3, del Bando e contesta che l’erronea equiparazione, ai