TAR Roma, sez. 4T, sentenza 2024-04-26, n. 202408291

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4T, sentenza 2024-04-26, n. 202408291
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202408291
Data del deposito : 26 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2024

N. 08291/2024 REG.PROV.COLL.

N. 09409/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9409 del 2020, proposto da US OC, rappresentato e difeso dagli avvocati US Ciaglia e Alessandra Mineo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Dora, 2;



contro

il Comune di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Magnanelli e Alessandro Freni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
il Dipartimento P.A.U. - Ufficio Scopo Condono - Servizio Contenzioso Legale - Ufficio Contabilità del Comune di Roma Capitale, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

della Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale, Dipartimento Programmazione Attività Urbanistica – Ufficio di scopo Condono, "Responsabile attività di verifica in merito al contenzioso", Servizio Contenzioso Legale, Ufficio Contabilità – numero repertorio QI/1054/2020 del 3 agosto 2020, numero protocollo QI/8280/2020 del 3 agosto 2020, notificata in data 22 agosto 2020, con cui è stata disposta la reiezione dell'istanza di condono edilizio prot. n. 0/22986 sot. 0 del 22 febbraio 1995 relativa ad interventi eseguiti senza titolo, in Roma “via Capriglio n. 209, piani 2/3, int. 3, 00166 Roma, Municipio 13”;

nonché di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e/ o conseguente, ancorché non cognito, se ed in quanto illegittimo e lesivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2024 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente è proprietario è di alcune unità immobiliari facenti parte di un fabbricato sito in Roma, alla via Capriglio n. 209.

In relazione al detto edificio - strutturato su tre piani - venivano presentate in data 22 febbraio 1995, ai sensi dell’art. 39 della l. n. 724/94, le seguenti domande di condono:

- le istanze prot. n. 0/23027 sot. 0 e n. 0/23018 sot. 0, relative a due locali non residenziali, e le istanze prot. n. 0/23011 e n. 0/22986, concernenti due appartamenti;

- l’istanza prot. n. 0/22967, presentata dal Sig. RA OC (padre del ricorrente), per legittimare la propria abitazione (evasa positivamente con il rilascio della concessione edilizia in sanatoria n. 391918 del 13 giugno 2019).

1.2. Ai fini del presente giudizio rilevano le domande di condono prot. n. 0/22986 sot. 0 (oggetto del gravato provvedimento di reiezione) e n. 0/23011 sot. 0 (formalmente estranea al presente giudizio, ma connessa alla prima) mediante le quali il ricorrente ha chiesto, rispettivamente, di regolarizzare:

a) un “appartamento posto ai piani secondo e terzo dello stabile con scala di collegamento interna”, avente una superficie abitabile di 148,80 mq e l’annessa “cantina” (s.n.r. pari a mq 66,96);

b) un’altra unità immobiliare residenziale - collocata, invece, ai piani primo e secondo - avente una superficie abitabile di 63,48 mq e una superficie non residenziale di 16,64 mq

1.3. Con le note prot. UCE n. 2013/84014 (relativa all’istanza prot. n. 0/22986 sot. 0) e prot. UCE n. 2013/840120 (relativa all’istanza prot. n. 0/23011 sot. 0) del 15 novembre 2013, il Comune ha comunicato al ricorrente i preavvisi di rigetto in ragione del superamento del limite volumetrico fissato dall’art. 39, comma 1, l. n. 724/94, giacché “ l’istanza di condono…prot. n. 0/23011 sot. con volume pari a mc. 220,8 e il prot. n. 0/22986 sot. 0 con volume pari a mc 642,60, riconducibili ad un unico richiedente, Sig. OC US - comportano una volumetria complessiva pari a mc 863,40 (113, 40 metri cubi in esubero rispetto ai 750 previsti per legge) ”.

Avverso ciascuno dei suddetti preavvisi di rigetto, il ricorrente ha presentato osservazioni ex art. 10 bis , l. n. 241/1990 - assunte al prot. U.C.E. n. 89672 del 4 dicembre 2013 (per l’istanza prot. n. 0/22986 sot. 0) e al prot. n. 89673 del 6 dicembre 2013 (per l’istanza prot. n. 0/23011 sot. 0) - rilevando che:

- gli interventi edilizi oggetto delle due domande di condono non sarebbero preordinati alla realizzazione di un organismo edilizio unitario, ma riguarderebbero due abitazioni distinte e separate aventi accesso da un vano scala condominiale, ciascuna delle quali sviluppa una volumetria inferiore a metri cubi 750;

- si tratterebbe pertanto di opere sanabili considerato che, per le nuove costruzioni, l’art. 39 della l. n. 724/94 dispone che il limite massimo di volumetria condonabile (pari a 750 mc) andrebbe computato “per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria".

1.4. L’Amministrazione, ritenuta l’infondatezza delle osservazioni dell’istante, con le determine n. QI/1365/2019 (relativa all’istanza prot. n. 0/23011 sot. 0), impugnata in separato giudizio, e n. QI/8280/2020 (relativa all’istanza prot. 0/22986 sot. 0), gravata

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