TAR Latina, sez. II, sentenza 2024-11-27, n. 202400762

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. II, sentenza 2024-11-27, n. 202400762
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202400762
Data del deposito : 27 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/11/2024

N. 00762/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00514/2020 REG.RIC.

N. 00532/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di IN (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 514 del 2020, proposto da:
TE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Zaza D'Aulisio e Giovanni Maiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di ER, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lina Vinci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 532 del 2022, proposto da:
TE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Zaza D'Aulisio, Giovanni Maiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art.25 c.p.a eletto presso lo studio dell’avvocato Alfredo Zaza D'Aulisio in Gaeta, Salita Casa Tosti, n. 2;



contro

Comune di ER, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lina Vinci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

quanto al ricorso n. 514 del 2020:

- della determinazione n. 791 datata 12/08/2020 del Comune di ER, Dirigente del Dip. III;

- di ogni altro atto, antecedente o conseguenziale, conosciuto e non, comunque connesso ed in particolare, per quanto d'occorrenza: della nota prot. n. 40379 del 28/07/2020 del Comune di ER, Capo Settore Gare e Contratti del Comune di ER (atto non conosciuto); della nota prot. n. 37626 datata 14/07/2020 del Comune di ER (atto non conosciuto); della nota prot. n. 0038172 datata 16/07/2020 del Comune di ER - R.U.P.; della nota prot. n. 0037964 datata 16/07/2020 del Comune di ER, Capo Settore Gare e Contratti del Comune di ER; della determinazione n. 661 datata 13/07/2020 del Comune di ER, Dirigente del Dip. III..

E quanto al ricorso n. 532 del 2022:

per il risarcimento del danno ingiusto provocato alla ricorrente:

- dai provvedimenti del Comune di ER dapprima sospesi da codesto T.A.R. con il decreto cautelare presidenziale n. 249 del 18/06/2020, e con l'ordinanza collegiale cautelare n. 272 del 08/07/2020, e poi definitivamente annullati con la sentenza n. 590 pubblicata il 26/10/2021;

- dai provvedimenti del Comune di ER dapprima sospesi da codesto T.A.R. con il decreto cautelare presidenziale n. 250 del 18/06/2020, e con l'ordinanza collegiale cautelare n. 276 del 08/07/2020, e poi definitivamente annullati con la sentenza n. 591/2021, pubblicata in data 26/10/2021;

- dagli atti e comportamenti del Comune di ER adottati/tenuti antecedentemente, nel corso, ed a seguito, dei sopraindicati pronunciamenti (cautelari e di merito) di codesto T.A.R..

Il tutto con interessi e rivalutazione.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di ER e di Comune di ER;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2024 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il ricorso 514/2022 parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, i provvedimenti in epigrafe, emessi nella procedura per l’affidamento in gestione ex art. 45 bis Cod. Nav. della concessione demaniale marittima, contraddistinta con la sigla TE-125 e, segnatamente, la determina n.791 del 12 agosto 2020 con cui il Comune di ER ha deliberato “ (…) Di prendere atto della mancata produzione della documentazione necessaria alla stipula della convenzione per la gestione dell’arenile comunale ubicato in viale Circe, altezza piazzale Lido ora Aldo Moro, di cui alla concessione demaniale marittima denominato TE-125 da parte della società TE s.r.l.;

2. di determinare la chiusura del procedimento in oggetto senza aggiudicatario, rimettendo il presente atto al Concessionario dell’Arenile, servizio Patrimonio del Comune di ER, per le successive valutazioni e determinazioni.

3. procedere all’escussione della polizza/deposito cauzionale rimesso dalla società in oggetto in

fase di partecipazione alla gara pubblica”.

Espone in fatto parte ricorrente che il Comune di ER è titolare, ex art. 36 cod. nav., della concessione demaniale marittima (sigla TE-125), per tenere in ER, spiaggia di ponente, Viale Circe, altezza Piazzale Lido (ora Piazzale Aldo Moro), un arenile demaniale marittimo, destinato ad attività turistica balneare, avente una estensione complessiva di mq 17.485,00, fronte mare ml 350,50, e profondità ml 50,00.

Detto tratto d’arenile, in concessione all’Amministrazione Civica, è stato gestito, ex art. 45-bis cod.nav., dalla HI negli anni dal 2015 al 2019, in forza della convenzione datata 09/06/2015, rep. n. 4979.

Scaduta per naturale decorso dei termini contrattuali la predetta convenzione del 09/06/2015, il Comune, con avviso pubblicato in data 23/03/2020, ha indetto una procedura per l’affidamento in gestione ex art. 45- bis cod. nav., del sopraindicato tratto d’arenile per la (sola) stagione balneare 2020 e segnatamente dal 01/05/2020 al 31/10/2020 (richiamando tuttavia l’art. 8 del Disciplinare la locale ordinanza balneare - la quale stabilisce che la balneazione può essere esercitata sino al 30/09/2020 – sicché il periodo dal 01/10/2020 al 31/10/2020, era stato previsto esclusivamente per consentire lo smontaggio delle attrezzature, e non per l’esercizio dell’attività).

A detta procedura proponevano domanda di partecipazione: la HI s.r.l., la 2M s.r.l. e la ER CH.

Con i verbali n. 1 del 07/04/2020, e n. 2 del 16/04/2020 il Comune escludeva dalla procedura di assegnazione la ER CH (“in quanto non presente la documentazione amministrativa e la documentazione tecnica”), e la ditta 2M s.r.l. (“per mancato perfezionamento del soccorso istruttorio ed espresso ritiro dell’offerta tecnica ed economica”), cosicché unica ed esclusiva domanda di partecipazione da valutare restava quella della HI s.r.l..

A seguito dell’apertura dell’offerta tecnica prodotta dalla ricorrente (unica ditta ammessa), la Commissione, dopo aver valutato favorevolmente (in seduta riservata) la proposta tecnica della ricorrente (attribuendole il punteggio di 57,6667), esaminava (in seduta pubblica) la proposta economica (euro 87.300,00), e trasmetteva gli atti per l’assegnazione della gestione dell’arenile a favore della HI s.r.l..

Tuttavia, dopo “essere rimasto inspiegabilmente inerte per oltre trenta giorni (circostanza che costringeva la ricorrente a sollecitare la definizione del procedimento di assegnazione)”, il Comune con la determinazione n. 518 datata 10/06/2020 disponeva l’esclusione dalla gara della stessa HI.

Inoltre, meno di 24 ore dopo, con la delibera di Giunta Comunale n. 80 dell’11/06/2020, con la determinazione n. 546 datata 12/06/2020 (adottata dallo stesso dirigente che aveva disposto l’esclusione), e con l’avviso pubblico del 12/06/2020, avviava una nuova manifestazione d’interesse per l’affidamento diretto della gestione del tratto di arenile di cui trattasi, che secondo parte ricorrente “si caratterizzava per contenere una clausola immediatamente escludente nei confronti della HI”, e per prevedere quale corrispettivo per la gestione la somma di € 37.800,00 (a fronte della somma di € 87.300.00 che era stata offerta dalla ricorrente in sede di gara).

Espone, altresì, parte ricorrente che le suddette attività provvedimentali venivano impugnate dalla HI innanzi al TAR, che ne sospendeva l’efficacia in sede cautelare.

Segnatamente, la determina d’esclusione veniva impugnata con il ricorso R.R. n. 289/2020 e con successivi motivi aggiunti (depositati il 07/07/2020).

Con decreto presidenziale n. 249/2020 del 18/06/2020 l’istanza cautelare monocratica veniva accolta e con sospensione della determinazione di esclusione.

Con l’ordinanza n. 272/2020, pubblicata in data 08/07/2020, il Collegio: “… considerato che le circostanze contestate nella relazione del RUP, condivisa dal provvedimento impugnato, non sembrano poter giustificare il giudizio di inaffidabilità, che il Comune ha inteso formulare da un punto di vista morale. Ritenuto che sussiste anche il pregiudizio grave e irreparabile ” accoglieva l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospendeva l’efficacia del provvedimento impugnato.

Anche il nuovo avviso pubblico del 12/06/2020 veniva impugnato con il ricorso R.R. n. 290/2020 e con successivi motivi aggiunti (depositati il 07/07/2020).

Con decreto monocratico n. 250/2020 del 18/06/2020 veniva quindi accolta anche la domanda di sospensione monocratica del nuovo avviso pubblico. Con l’ordinanza n. 276/2020, pubblicata in data 08/07/2020, il Collegio: “… avuto riguardo: a) alla natura sostanzialmente indefinita della clausola di cui a p. 3 dell’avviso gravato, che esige genericamente la “insussistenza di qualunque forma di procedimento in corso che possa far venire meno il rapporto fiduciale con l’Amministrazione”; b) alla portata immediatamente escludente di tale per TE s.r.l., che ha in corso un giudizio innanzi a questa sezione staccata sulla legittimità dell’esclusione dalla precedente procedura di affidamento andata deserta, disposta dall’Amministrazione per carenza dei requisiti di idoneità morale, sulla base di un complesso di elementi che, stanti anche gli esiti sinora avuti dai procedimenti penali a carico del legale rappresentante della società ricorrente citati dal Comune di Gaeta, non sembrano di per sé sufficienti a supportare un provvedimento di esclusione e la susseguente riedizione della procedura; Ritenuto che sia favorevolmente apprezzabile anche il requisito del periculum in mora, per come rappresentato da parte

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