TAR Firenze, sez. III, sentenza 2024-04-15, n. 202400437

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2024-04-15, n. 202400437
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202400437
Data del deposito : 15 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/04/2024

N. 00437/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00390/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 390 del 2023, proposto da
CH LL e CC LL, rappresentati e difesi dagli avvocati Denis De Sanctis e David Benedetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato David Benedetti in Firenze, via A. La Marmora, 53;



contro

Comune di Loro Ciuffenna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Barchielli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- del provvedimento C.L.C. n. 0003225 del 14.3.2023 del Responsabile del procedimento e dell'Aera Tecnica dell'Ufficio Urbanistica e Edilizia privata del Comune di Loro Ciuffenna di diniego di domanda di variante in c.o. del p.d.c. 3503/22 (P.E. 579/2023 del 13.1.2023) comunicato via PEC il 14.3.2023;

- per quanto occorrer possa, del provvedimento C.L.C. n. 0001592 del 7.2.2023 di comunicazione di motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e dei pareri della Commissione Edilizia Comunale della seduta del 25.1.2023 e dell'8.3.2023 relativi alla P.E. 579/2023;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché ignoto;

e per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per effetto dei provvedimenti illegittimi sopra impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Loro Ciuffenna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2024 la dott.ssa Silvia De Felice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. I ricorrenti sono proprietari, in comunione, di un immobile sito nel Comune di Loro Ciuffenna.

Con permesso di costruire n. 3503/2022 è stato autorizzato un intervento di “ristrutturazione edilizia ricostruttiva di ex annesso agricolo finalizzato alla realizzazione di una unità abitativa in diversa collocazione”.

In data 13 gennaio 2023 i proprietari hanno presentato - ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. m) della L.R.T. n. 65/2014 - un progetto in variante per la realizzazione di una piscina pertinenziale di forma rettangolare (con superficie di mq 30,00 e profondità di ml 1,50) e per la pavimentazione dell’area circostante con doghe in legno.

Inviato il preavviso di rigetto e acquisite le memorie difensive dei proprietari, il Comune, con provvedimento del 14 marzo 2023, ha negato il rilascio del titolo autorizzativo richiesto, ritenendo l’intervento eccessivamente impattante sulla visuale da e sulla strada provinciale Setteponti.

2. Avverso tale provvedimento sono insorti i ricorrenti.

Con una prima censura essi deducono i vizi di difetto di istruttoria e carenza di motivazione.

La realizzazione della piscina, infatti, sarebbe consentita dai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e il Comune avrebbe quindi negato il permesso di costruire solo per l’impatto dell’opera sulle visuali che interessano l’adiacente via Setteponti, ritenuto eccessivo, pur in assenza di una norma urbanistico-edilizia che tuteli questo specifico profilo.

In ogni caso, la piscina – interrata, collocata in posizione sopraelevata rispetto alla strada e schermata da vegetazione – non sarebbe assolutamente visibile dalla via Setteponti e non potrebbe perciò incidere negativamente sulle visuali che la interessano.

Con una seconda censura i ricorrenti lamentano che nel provvedimento finale il Comune, in violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, non avrebbe fornito un effettivo riscontro alle osservazioni dagli stessi presentate nel corso del procedimento, con cui si evidenziavano le caratteristiche della piscina progettata e la sua oggettiva incapacità di interferire negativamente con le visuali relative alla via Setteponti.

Con una terza censura i ricorrenti deducono la violazione delle norme contenute nel regolamento edilizio e nel regolamento urbanistico del Comune di Loro Ciuffenna che consentirebbero la realizzazione di piscine nell’area di loro proprietà, dettando esclusivamente alcune prescrizioni volte a mitigare l’impatto paesaggistico ed ambientale dell’intervento - come la piantumazione di essenze arboree schermanti - pienamente rispettate dal progetto in variante sottoposto all’autorizzazione del Comune.

Con la quarta censura i ricorrenti denunciano la contraddittorietà delle decisioni assunte dal Comune, che dapprima ha autorizzato la realizzazione dell’edificio principale - ben più impattante - e poi ha negato la realizzazione della piscina, priva di una reale interferenza con le visuali da e sulla via Setteponti.

I ricorrenti chiedono infine il risarcimento del danno che essi ritengono di

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