TAR Perugia, sez. I, sentenza 2024-11-28, n. 202400844

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2024-11-28, n. 202400844
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202400844
Data del deposito : 28 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/11/2024

N. 00844/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00574/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 574 del 2023, proposto da
GI IT, rappresentato e difeso dall’avv. Caterina Marra, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;



contro

Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Perugia, Via degli Offici, 14;



per l’ottemperanza

al giudicato formatosi sul decreto della Corte d’appello di Perugia n. 661 del 9 luglio 2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;

Visto l’articolo 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2024 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e udita l’Avvocatura dello Stato, come specificato nel verbale;

Considerato che:

- è azionato in questa sede il decreto in epigrafe, con il quale il Ministero della giustizia è stato condannato al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, a titolo di indennizzo per l’irragionevole durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89;

- il ricorrente ha domandato di accertare l’inottemperanza dell’Amministrazione e, per l’effetto, di: (i) ordinare al Ministero della giustizia il pagamento delle somme dovute in suo favore; (ii) nominare un Commissario ad acta per il caso di perdurante inadempienza;

- il Ministero della giustizia si è costituito in giudizio con atto di mera forma;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi