TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-10-01, n. 202416993
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Testo completo
Pubblicato il 01/10/2024
N. 16993/2024 REG.PROV.COLL.
N. 11108/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11108 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Lazzara, Maria Paola Di Nicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti depositati il 13.5.2024: per l’accertamento dell’“ illecito civile commesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Comando Generale della Guardia di Finanza (…) ”, in conseguenza dei “ comportamenti tenuti e dagli atti adottati nelle attività di valutazione per il grado superiore ”, relativi alla procedura di avanzamento al grado di generale di divisione per l’anno 2016 e, per l’effetto, per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2024 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il generale della Guardia di Finanza -OMISSIS- ha adìto questo Tribunale per l’accertamento dell’“ illecito civile commesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Comando Generale della Guardia di Finanza (…) ”, in conseguenza dei “ comportamenti tenuti e dagli atti adottati nelle attività di valutazione per il grado superiore ”, relativi alla procedura di avanzamento al grado di generale di Divisione per l’anno 2016 e, per l’effetto, per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati, quantificati “ nell’ipotesi principale, in euro 533.000,00 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e/o accertata in corso di causa e/o da determinarsi con il criterio dell’equità circostanziata 32 ex artt. 1226 e 2056 c.c. oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e moratori nella misura di legge, dalla data del fatto sino al saldo effettivo ”; e “ in ipotesi subordinata, in euro 382.000,00, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e/o accertata in corso di causa e/o da determinarsi con il criterio dell’equità circostanziata ex artt. 1226 e 2056 c.c. oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e moratori nella misura di legge, dalla data del fatto sino al saldo effettivo ”.
In sintesi è accaduto: che con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, trasposto in sede giurisdizionale a seguito di opposizione ai sensi dell’art. 10 del DPR 1199/1971 e dell’art. 48 c.p.a., il ricorrente ha impugnato e chiesto l’annullamento dell’esito della procedura di avanzamento al grado di generale di Divisione per l’anno 2016; che, nell’ambito di tale procedura il ricorrente si è classificato al 9° posto in graduatoria con il punteggio di 28,54/30, mentre sono stati promossi i parigrado -OMISSIS- (1° con il punteggio di 28,62) e sono stati evocati in giudizio, quali controinteressati, i parigrado non promossi -OMISSIS- (5° con il punteggio di 28,58), -OMISSIS-(6° con il punteggio di 28,57) e -OMISSIS- (7° con il punteggio di 28,56); che con sentenza del 30 ottobre 2020, n. 11170 tale ricorso è stato respinto; che avverso tale sentenza è stato proposto appello, accolto con sentenza del Consiglio di Stato del 19 ottobre 2021, n. 7034, disponendosi che “ la Commissione speciale di avanzamento dovrà effettuare, ora per allora, una nuova valutazione della posizione dell’appellante per stabilire l’eventuale retrodatazione della sua promozione alla procedura di avanzamento per l’anno 2016, alla luce del contenuto della presente sentenza. A garanzia della piena effettività della tutela, il tempo occorrente alla nuova valutazione non dovrà costituire ostacolo alla partecipazione dell’interessato alla procedura di avanzamento a scelta a Generale di Corpo d’Armata, pur dovendo precederla, fermo il principio di autonomia dei giudizi di avanzamento ”; che, pertanto, la Commissione speciale di avanzamento si è riunita in data 18.12.2021 per rinnovare la valutazione del ricorrente, pervenendosi ad un incremento di punteggio che ha collocato lo stesso ricorrente al 5° posto-bis della graduatoria finale di merito, con punteggio 28,58/30, ancora non utile alla promozione; che tale provvedimento è stato ritenuto elusivo del giudicato, cosicché è stato proposto ricorso per ottemperanza innanzi al Consiglio di Stato, che con sentenza del 23 maggio 2022, n. 4088 ha accolto la domanda, statuendo “ l’obbligo di una nuova valutazione del generale -OMISSIS-, in relazione al giudizio di avanzamento per il 2016, che dia effettiva esecuzione a quanto indicato nella sentenza n. 7034 del 2021 ”; che la commissione speciale di avanzamento si è, pertanto, riunita in data 5.7.2022 per una ulteriore rinnovazione del giudizio, in esito al quale il ricorrente ha ottenuto un punteggio “ inferiore di 1 centesimo rispetto a quello del Generale -OMISSIS- (1° classificato) e considerata la maggiore anzianità assoluta dei parigrado classificati al 2° e 3° posto, il Generale -OMISSIS- si posiziona al 3° posto-bis della graduatoria di merito formata per l’anno 2016 ”, anche in questo caso non utile per la promozione al grado superiore; che avverso tale determinazione il ricorrente ha proposto un ulteriore ricorso per ottemperanza, in relazione al quale il Consiglio di Stato con sentenza del 9 marzo 2023, n. 2511 ha accolto la domanda di annullamento statuendo che “ il provvedimento gravato risulta quindi violativo di giudicato in quanto non ha tenuto conto dell’effetto conformativo della sentenza di merito di questo Consiglio di Stato, non riconoscendo l’equiordinazione come punteggio su quella voce (…) con il primo classificato su tale voce, senza tuttavia motivare il giudizio «inferiore» attribuito ” ed ha respinto l’istanza di risarcimento danni del danno derivante dalla mancata esecuzione del giudicato; che, dunque, la commissione speciale di avanzamento si è riunita in data 28.4.2023 e il ricorrente è stato promosso al grado di generale di Divisione con decorrenza dall’1.7.2016, sebbene tale promozione, nelle more, fosse stata conseguita dall’1.7.2019.
Nell’atto introduttivo del giudizio il ricorrente ha esposto le “ conseguenze ingiustamente dannose prodotte dai comportamenti contestati: a. mancata promozione/retrodatazione della nomina a Generale di Divisione dal 1° luglio 2019 al 1° gennaio 2016; b. mancato accesso agli incarichi superiori, consoni al grado (Generale di Divisione e Generale di Corpo d’Armata) che avrebbe avuto pieno titolo a ricoprire; c. mancata valutazione (in uno o, all’occorrenza, anche in un secondo scrutinio) per il grado apicale, con altissima probabilità di esito positivo; d. lesione dell’immagine e del prestigio, disagi e sofferenza, disturbi fisici ed impatto negativo sulla vita relazionale in ambito lavorativo e nel contesto istituzionale di riferimento; e. necessità di esperire vari gravami a tutela delle proprie ragioni, nell’esercizio del diritto di difesa ” (cfr. pag. 8), soggiungendo che sarebbero “ da considerare le negative ripercussioni delle pregiudizievoli risultanze dello scrutinio per il 2016 anche negli scrutini successivi, posto che il posizionamento al 9° posto ha compromesso l’esito dello scrutinio successivo per il 2017 e, più in generale, tutta la progressione di carriera ”; e che “ a detti eventi dannosi a carattere patrimoniale si aggiunge quello, interconnesso ed interdipendente, di natura non patrimoniale, frutto della correlazione tra il disposto dell’articolo 2043 c.c. con gli articoli 2 e ss. della Costituzione, rappresentato dal danno morale ed esistenziale patito nell’intera vicenda, protrattasi, ad oggi, per oltre 6 anni ed 8 mesi ” (cfr. pag. 9).
Con riguardo alla quantificazione del risarcimento, il ricorrente ha dedotto che:
1) per il danno per mancata promozione/retrodatazione della nomina a Generale di Divisione sin dal 1° gennaio 2016, per il risarcimento “ l’importo netto complessivo (cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e previdenziali) ammonta ad euro 55.000,00 euro, più interessi legali, salvo il maggiore o minore importo ritenuto di giustizia e/o accertato in corso di causa ovvero calcolato dall’Amministrazione sulla base di tutti i parametri di riferimento a disposizione ” (cfr. pagg. 9 – 10);
2) per i danni derivanti dalla mancata attribuzione di incarichi ordinativamente a livello di Generale di Divisione, si è lamentato che “ anche dopo la conseguita promozione, all’Ufficiale, che aveva esperito un ulteriore ricorso avverso l’esito del successivo scrutinio (per il 2017), non è stato mai conferito in ben 6 anni e mezzo (dal 1° gennaio 2016 sino al congedo del 27 aprile 2022, cui ha fatto seguito un periodo di richiamo in servizio fino al 30 giugno 2022) un incarico di comando a livello di Generale di Divisione, come invece accadeva ed accade con tutti gli altri Ufficiali, secondo la consolidata prassi ed in aderenza all’assetto organizzativo e normativo di riferimento ” (cfr., ancora, pag. 10); e la quantificazione è stata prospettata in misura “ non inferiore a 100.000,00 euro ”, salva restando una determinazione di giustizia;
3) per i danni derivanti dalla mancata valutazione e promozione al grado apicale, è stato preso come parametro temporale un periodo di 12 anni e, in particolare, “ il numero dei generali di Divisione