TAR Trieste, sez. I, sentenza 2023-07-10, n. 202300244
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Testo completo
Pubblicato il 10/07/2023
N. 00244/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00482/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IU EN IA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 482 del 2021, proposto da
DI RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Udine, via Mercatovecchio, 28;
contro
Ader Agenzia delle Entrate Riscossione, Agea Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento,
previa sospensione cautelare,
delle intimazioni di pagamento n. 09120219000041986000 di data 6 settembre 2021 e n. 09120219000071813000 di data 21 ottobre 2021, con i quali l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER) ha sollecitato al ricorrente, quale socio illimitatamente responsabile della Azienda Agricola RI DI e LO, l’adempimento della cartella di pagamento n. 30020150000008374000, asseritamente notificatagli il 16 marzo 2015, riguardante il prelievo supplementare sulle consegne di latte (cd. “quote latte”) relativo alla campagna lattiera 2007, per un importo complessivo di € 20.268,94 [n.d.r. l’intimazione n. 09120219000071813000 in data 21 ottobre 2021 gli ha sollecitato l’adempimento della medesima cartella di pagamento, anche se indica il diverso importo complessivo di € 20.309,96], da effettuarsi entro 5 (cinque) giorni dalla loro notifica;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ADER Agenzia delle Entrate Riscossione e di AGEA Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la sentenza 8345/2022 del Consiglio di Stato;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2023 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha domandato l’annullamento delle intimazioni di pagamento n. 09120219000071813000 e n. 09120219000041986000, entrambe relative all’importo dovuto a titolo di prelievo supplementare per la campagna lattiera 2007/2008, di cui alla cartella n. 30020180000012064000.
1.1. Il ricorso si sviluppa nei seguenti motivi:
I. “ illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione – mancata allegazione della cartella di pagamento - mancata indicazione della campagna lattiera cui fare riferimento – violazione del diritto di difesa e principio del contraddittorio” ;
II. “ Illegittimità dell’atto per palese genericità e indeterminatezza nel calcolo della quota di interessi con peculiare riferimento ai dedotti e contestati “interessi moratori” – mancanza di congrua sufficiente motivazione circa il calcolo degli interessi addebitati ”;
III. “ Intervenuta prescrizione del credito di Agea – intervenuta prescrizione per tardività della notifica dell’atto di intimazione di pagamento rispetto alla data di presunta notifica di cartella”;
IV. “ Illegittimità del provvedimento notificato impugnato per violazione di legge anche in riferimento a normativa unionale – illegittimità per carenza di istruttoria e per eccesso di potere ”;
V. “ Nullità/annullabilità dell’iscrizione a ruolo per difetto di motivazione circa i recuperi pac effettuati nel corso degli anni da Agea – errata quantificazione del presunto debito – difetto carenza di motivazione ”.
2. Il giudizio, definito una prima volta da questo Tribunale con la sentenza n. 55 del 20.01.2022, è stato riassunto dal ricorrente dopo l’annullamento con rinvio ex art. 105 del c.p.a. deciso dal Consiglio di Stato (con sentenza della sez. III, 28.09.2022, n. 8345).
3. Dopo la riassunzione del giudizio si