TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-07-17, n. 202302216

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-07-17, n. 202302216
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202302216
Data del deposito : 17 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/07/2023

N. 02216/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01956/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1956 del 2022, proposto da
Reitano S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetana Allegra ed Emilio Mascheroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Mineo, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Gargano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’esecuzione

a) dell’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Caltagirone in data 22 novembre 2022, notificata in forma esecutiva in data 11 aprile 2022 e passata in giudicato; d) del decreto ingiuntivo del Tribunale di Caltagirone n. 128/2018 in data 12 aprile 2018, corretto con provvedimento in data 20 maggio 2018, notificato in forma esecutiva in data 14 marzo 2022 e passato in giudicato; d) del decreto ingiuntivo n. 226/2019 in data 20 maggio 2019 del Tribunale di Caltagirone, notificato in forma esecutiva in data 14 marzo 2022 e passato in giudicato.

Visti tutti gli atti della causa e le difese delle parti, come in atti o da verbale;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2023 il dott. Daniele Burzichelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame, notificato in data 20 dicembre 2022, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione: a) dell’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Caltagirone in data 22 novembre 2022, notificata in forma esecutiva in data 11 aprile 2022 e passata in giudicato; d) del decreto ingiuntivo del Tribunale di Caltagirone n. 128/2018 in data 12 aprile 2018, corretto con provvedimento in data 20 maggio 2018, notificato in forma esecutiva in data 14 marzo 2022 e passato in giudicato; d) del decreto ingiuntivo n. 226/2019 in data 20 maggio 2019 del Tribunale di Caltagirone, notificato in forma esecutiva in data 14 marzo 2022 e passato in giudicato.

Nel ricorso la società ha esposto che il Comune di Mineo aveva dato solo parziale ottemperanza ai decreti ingiuntivi sopra indicati e non aveva dato esecuzione all’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Caltagirone in data 22 novembre 2022.

In particolare, con riferimento ai due decreti ingiuntivi l’Amministrazione risultava ancora debitrice degli interessi di mora e delle spese legali.

Il Comune di Mineo, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando, in sintesi, quanto segue: a) il credito di controparte deve ritenersi compensato o, comunque, occorre detrarre il maggior credito vantato dal Comune in relazione ad un rapporto di project financing; b) con riferimento a tale rapporto il Comune ha, infatti, corrisposto importi per servizi contemplati nella convenzione e mai resi; c) da ciò discende il diritto dell’Amministrazione al riconoscimento di una somma a fronte delle inadempienze contrattuali della ricorrente, prudentemente quantificata nella misura di un terzo del canone; d) la società si è resa gravemente inadempiente anche in relazione alla manutenzione dei punti luce, andando così incontro all’applicazione delle penali di cui all’art. 30, lettera b, della convenzione; e) allo stato, pertanto, la ricorrente non vanta alcun credito nei confronti del Comune; f) in ogni caso la somma richiesta da controparte a titolo di interessi moratori è errata; g) quanto alle somme richieste in base all’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. e al decreto ingiuntivo n. 128/2018 del 12 aprile 2019, la società non considera che gli interessi di mora decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, il quale, salvo diversa pattuizione, è fissato in trenta giorni dal ricevimento della fattura; g) in relazione a quanto dovuto per la fattura n. 5/17 del 3 luglio 2017 (di cui al decreto ingiuntivo n. 128/2018 in data 12 aprile 2019), l’Amministrazione ha già provveduto al pagamento di € 16.863,54; h) in ordine alle somme di cui al decreto ingiuntivo n. 226/2019 del 20 maggio 2019, il calcolo degli interessi deve essere effettuato dalla data di notifica del decreto ingiuntivo (12 giugno 2019) sino all’effettivo pagamento, avvenuto, come dichiarato dalla stessa controparte, in data 5 giugno 2019 (fattura n.1/18), 30 giugno 2019 (fattura n. 3/2018), 17 giugno 2019 (fattura n. 4/2018), 25 giugno 2019 (fattura n. 5/18); i) inoltre, gli interessi contemplati nel decreto ingiuntivo n. 226/2019 in data 20 maggio 2019 vanno calcolati al tasso legale.

Con memoria in data 20 febbraio 2023 la ricorrente ha osservato, in sintesi, quanto segue: a) il Comune afferma labialmente che molti servizi contrattualmente previsti non sarebbero stati resi o sarebbero stati resi parzialmente; b) devono contestarsi tutti i presunti inadempimenti contrattuali indicati dal Comune; c) sotto diverso profilo, occorre considerare che l’eccezione di compensazione di un controcredito vale nel giudizio di ottemperanza come opposizione alla esecuzione forzata e può essere sollevata se essa si fonda su un titolo esecutivo coperto dal giudicato, qualora il credito fatto valere in compensazione sia sorto successivamente, mentre in caso contrario l’eccezione è preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi o impeditivi ad essa contrari; d) nel caso di specie non risulta che i presunti inadempimenti della società si siano verificati in epoca successiva alla formazione dei titoli esecutivi per cui oggi si procede; e) neppure opera nella specie il principio secondo cui l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo, ha l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione, perché, nell’odierno giudizio, la ricorrente non agisce per vedere affermato il suo diritto al corrispettivo, ma solo per ottenere il pagamento degli accessori; f) in ogni caso, le eccezioni del Comune sono inammissibili in quanto, l’operatività dell’effetto estintivo di cui all’articolo 1242, c.c. è subordinata all’esistenza di un credito liquido ed esigibile ex art. 1243 c.c. e la compensazione, legale o giudiziale, rimane comunque impedita tutte le volte in cui il credito opposto in compensazione sia contestato dal creditore; g) quanto alla quantificazione delle somme dovute, la decorrenza degli interessi moratori è stata correttamente calcolata; h) in particolare, va specificato che, qualora il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la natura degli interessi, limitandosi a una generica qualificazione in termini di

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