TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2023-04-21, n. 202306907
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Testo completo
Pubblicato il 21/04/2023
N. 06907/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09929/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9929 del 2022, proposto da
-OMISSIS- esercenti la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giorgia Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale Roma 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Corrivetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’illegittimità del silenzio serbato dalla ASL Roma 5 sull’istanza presentata dai ricorrenti in data 25 marzo 2022, con la quale i ricorrenti chiedevano alla ASL Roma 5 di “voler provvedere ad erogare la terapia comportamentale con metodo E.S.D.M. al bambino immediatamente, nella misura di 20 ore settimanali, come raccomandato dalle Linee Guida dell’IS.S., ovvero a voler sostenere le spese sostenute per detta terapia”;
- e, comunque, dell’illegittimità dell’inerzia serbata dalla ASL Roma 5 nel provvedere alla erogazione dell’intervento comportamentale evolutivo naturalistico come da Linee Guida dell’I.S.S., a tal fine accertando il diritto del minore disabile -OMISSIS- -OMISSIS- a ricevere dalla Azienda Sanitaria Locale Roma 5, in via diretta o in via indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, il trattamento riabilitativo con metodo E.S.D.M. nella misura pari ad almeno 20 ore settimanali per un periodo di almeno 48 mesi
e per la condanna
dell’Amministrazione resistente a provvedere in relazione al minore disabile -OMISSIS- -OMISSIS- alla erogazione dell’intervento comportamentale evolutivo naturalistico come da Linee Guida dell’I.S.S., con erogazione della terapia con metodo E.S.D.M. nella misura pari ad almeno 20 ore settimanali per un periodo di almeno 48 mesi ovvero disponendo il pagamento in via diretta a carico del SSR delle spese sostenute relative alle cure ricevute da terzi per la terapia;
nonché, in ogni caso, per la condanna
delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inerzia serbata, ai sensi dell’art. 2-bis, L. n. 241/1990, da quantificarsi in complessivi 5.660,60 € per spese terapia comportamentale erogata da terzi, salvo successive all’instaurazione del presente giudizio e 10.000,00 € per danno non patrimoniale subito dal minore in ragione dell’omessa erogazione della terapia da parte della ASL convenuta, ovvero nella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Roma 5;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2022 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono i genitori del minore -OMISSIS- affetto da disturbo del neuro sviluppo con rischio di disturbo dello spettro autistico.
Il bambino veniva sottoposto, nel corso del 2019, a terapia psicomotoria e logopedica, con frequenza bisettimanale, presso il centro Villa Dante di Guidonia.
Nell’anno 2020 il minore veniva nuovamente sottoposto a visita presso il Reparto di Neuropsichiatria infantile dell’Ospedale Bambin Gesù di Roma.
All’esito dell’esame al bambino veniva diagnosticato un disturbo del neurosviluppo con elevato rischio di disturbo dello spettro autistico.
Il minore è stato altresì riconosciuto invalido ai sensi dell’art.3 co.3 L.102/94.
Gli attuali ricorrenti si sono, quindi, rivolti alla ASL di competenza per ricevere il trattamento sanitario conseguente.
Il minore risulta in lista di attesa presso il Centro Villa Dante per terapia cognitivo/neuropsicologica.
Nel gennaio 2021 il bambino è stato sottoposto, privatamente, per 2 ore a settimana in contesto domiciliare per un intervento psicoeducativo secondo il metodo Early Start Denver Model.
In data 3 settembre 2021 il minore veniva sottoposto a rivalutazione funzionale presso l’Ospedale Bambin Gesù.
Dall’accertamento sanitario emergeva il disturbo dello spettro autistico associato a compromissione del linguaggio e veniva prescritta la presa in carico presso il servizio di neuropsichiatria infantile e di proseguire l’intervento comportamentale evolutivo naturalistico come da Linee Guida dell’I.S.S.
Il bambino veniva in data 21 luglio 2022 sottoposto a nuova visita medica presso il reparto di Neuropsichiatra infantile dell’Azienda Ospedaliera di Verona che confermava la precedente diagnosi e prescriveva la prosecuzione degli interventi riabilitativi.
Riferiscono i ricorrenti che la ASL non ha fornito l’intervento E.S.D.M (Early Start Denver Model o intervento comportamentale evolutivo naturalistico), per cui il bambino è stato seguito in forma privata.
La terapia necessaria per contrastare la patologia riscontrata nel bambino richiederebbe, a detta dei ricorrenti, un trattamento intensivo di almeno 20 ore settimanali, i cui costi economici la famiglia non è in grado di sostenere.
Con istanza presentata dai ricorrenti il 25 marzo 2022 i predetti hanno chiesto di “voler provvedere ad erogare la terapia comportamentale con metodo E.S.D.M. al bambino immediatamente, nella
misura di 20 ore settimanali, come raccomandato dalle Linee Guida dell’I.S.S., ovvero
a voler sostenere le spese sostenute per detta terapia”.
Alla inerzia della p.a. i ricorrenti, pertanto, hanno reagito, con il presente ricorso giurisdizionale avverso il silenzio serbato dalla p.a., affidando il gravame ad un unico ed articolato motivo di ricorso.
Con decreto cautelare n.6247/2022, la richiesta di misura interinale è stata accolta disponendo che :” nelle more (e, dunque, fino alla data del 4 ottobre 2022), le prestazioni riabilitative di che trattasi (consistenti, secondo quanto dalla parte rappresentato, in un “intervento comportamentale con metodo E.S.D.M. che preveda almeno 20 ore settimanali”), vengano svolte, con carattere di immediatezza, a carico della intimata A.S.L. Roma 5”.
Alla camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2022, il Collegio, con ordinanza collegiale n.6247/2022, ha disposto, la conversione del rito da rito del silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. a rito ordinario, fissando l’udienza pubblica per il giorno 2 dicembre 2022.
In data 26 ottobre 2022 si è costituita in giudizio la resistente.
La stessa ha rappresentato che, sin dall’età di due, il bambino è stato preso in carico dalla ASL RM5 ed ha iniziato la terapia psicomotoria e logopedica presso il centro accreditato ex art. 26 DCA n. 00312 del 04.07.2013 “I.N.I.” di Guidonia, struttura “Villa Dante”.
In conseguenza delle visite mediche cui il minore è stato sottoposto, la p.a., in aggiunta alla terapia psicomotoria già in essere, ha disposto la somministrazione anche della terapia comportamentale da effettuarsi secondo il modello E.S.D.M. a indirizzo naturalistico, secondo i parametri suggeriti dalle linee guida vigenti.
Il bambino veniva, pertanto, inserito nelle relative liste d’attesa della sanità convenzionata, iniziando, comunque, privatamente la riportata terapia.
Sostiene la resistente che il piccolo -OMISSIS- segue un progetto riabilitativo integrato nel quale vengono adottati approcci multidisciplinari equipollenti a quelli che la controparte richiede nel ricorso.
In particolare, nel mese di novembre 2021 è stato attivato presso la ASL ROMA 5 il PDTA ( Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per l’Autismo) che provvede ad erogare il servizio attraverso il coordinamento tecnico-scientifico tra le equipe multidisciplinari dei TSMREE , dei DSM e dei Neuropsichiatri infantili dei centri convenzionati ex art. 26 nonché dei cd. “referenti di III° livello” (Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, Istituto di Neuropsichiatria Infantile dell’Università “La SAPIENZA” di Roma e Università di Tor Vergata).
Il PDA ha predisposto progetti riabilitativi attraverso specifiche linee guida distinte per fasce di età secondo trattamenti terapeutici individuali, preferiti a quelli in equipe tra personale medico assistenti ed educatori “ rivolti a fronteggiare obiettivi molto specifici e per brevi cicli di trattamento.
Nel caso di specie, il bambino è in lista d’attesa per la stesura del PDTA e per l’intervento riabilitativo da eseguirsi secondo il protocollo aziendale in armonia con le linee guida ISS e, in ogni caso, secondo la resistente vi è equivalenza e alternatività tra il Denver Model richiesto e il metodo TMG che è quello erogato presso la struttura di Villa Dante.
Ha precisato la resistente che :” La posizione del bambino in lista d’attesa è definita da un punteggio
stabilito tramite scheda di pesatura che tiene conto di diversi fattori, quali l’età, gravità del quadro clinico (medio nello specifico) funzionamento del bambino , interventi in convenzione già erogati”.
La parte ricorrente in data ha depositato una memoria in replica alle osservazioni della parte resistente.
Nell’occasione la stessa ha ribadito che il petitum ha per oggetto l’accertamento del diritto ad ottenere, a carico della ASL, la terapia cognitivo comportamentale con metodo A.B.A., in quanto detta terapia è stata prescritta per il minore dal Reparto di Neuropsichiatria infantile dell’Ospedale Bambin Gesù, struttura accreditata dal Sistema Sanitario Nazionale, sulla cui valutazione non sono state mosse contestazioni di sorta da parte della Asl.
La parte ricorrente ha poi precisato che il bambino è stato sottoposto alle valutazioni dell’Ospedale Bambin Gesù, confermate dalla stessa ASL tanto che il minore è stato preso in carico