TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2022-06-15, n. 202208007

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2022-06-15, n. 202208007
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202208007
Data del deposito : 15 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/06/2022

N. 08007/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00093/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 93 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Martorana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in-OMISSIS-, c.so Vittorio Eman. II, 54;



contro

Ministero dell'Interno, Questura di-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

- del decreto del Ministero dell’Interno di diniego di concessione della cittadinanza italiana n-OMISSIS-

- per quanto occorrer possa, del rapporto informativo della Questura di-OMISSIS- dd 05/01/2017, citato nel provvedimento impugnato, ancorché non conosciuto;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche se non conosciuto, con quelli impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di-OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2022 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. - Il ricorrente ha adito questo Tribunale per ottenere l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno, meglio specificato in premessa, con cui è stata rigettata la propria domanda di concessione della cittadinanza presentata, presso la Prefettura di-OMISSIS-, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992 in data 16 dicembre 2014.

2. - L’amministrazione ha respinto la domanda dell’interessato in ragione di pregiudizi penali emersi a carico del ricorrente, quali:

-decreto penale del Gip del Tribunale di-OMISSIS- in data 07.10.2006, esecutivo il 06.12.2006, per i reati di cui agli artt. 110, 477, 482 del c.p.;

nonché i seguenti pregiudizi penali:

-13.10.2007 sospensione della patente di guida per mesi 3;

-14.12.2007 sospensione della patente di guida per mesi 1;

-13.10.2007 notizia di reato segnalata dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di -OMISSIS-per violazione dell’art. 186 comma 2 del D. L.vo n. 285/1992;

-18.10.2004 notizia di reato segnalata dalla Stazione Polstrada di-OMISSIS- per violazione dell’art. 489 del c.p.

3. - Avverso il provvedimento il ricorrente deduce i seguenti motivi di ricorso:

i) Violazione di legge in relazione all’art. 9 comma 1 della L. 91/92; dell’art. 2 n. 2) Legge 123/1983 e della legge 91/1992; dell’art. 460 e 654 c.p.p. Carenza di istruttoria e di motivazione; manifesta irragionevolezza e travisamento di fatto , non potendo limitarsi alla mera menzione di precedenti penali se questi sono di modesta rilevanza e relativi a fatti lontani nel tempo ovvero estinti;

ii) Eccesso di potere per irragionevole e difettosa istruttoria, con conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, della Legge n. 91/92; dell’art. 2, n. 2), Legge 123/1983 e della legge 91/1992; dell’art. 460 c.p.p. Difetto di motivazione , in quanto l’amministrazione avrebbe dovuto attendere l’esito della procedura di estinzione della condanna contestata, prima di concludere il procedimento, esito peraltro scontato, attesa la mancata successiva commissione di ulteriori reati, nonché automatico, in quanto conseguente al mero decorso del termine previsto.

iii) Eccesso di potere per travisamento di fatto e conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, della Legge n. 91/92; dell’art. 2 n. 2) Legge 123/1983 e della legge 91/1992; dell’art. 654 c.p.p. , in quanto non ha commesso alcun reato previsto dal codice della strada anche se ha avuto nel 2007 la sospensione della patente; il reato di falso commesso in tempo assai risalente (2004) non può costituire elemento idoneo a far prevalere l’interesse pubblico del diniego della domanda di cittadinanza a quello privato ad ottenerla dell’istante, che è sposato con cittadina e ha una situazione personale, economia e familiare stabile.

4. - Il 27 gennaio 2022 si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente depositando parte della documentazione del fascicolo del procedimento e gli atti presupposti al provvedimento impugnato.

Il ricorrente ha depositato il 3 febbraio 2022 documenti a sostegno della propria pretesa e il 14 febbraio 2022 una memoria di replica.

In data 15 febbraio 2022 l’Amministrazione ha depositato ulteriori documenti del fascicolo del procedimento, accompagnati da rapporto difensivo.

5. - Alla udienza del 4 febbraio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.



DIRITTO

1. - Il ricorso è infondato.

2. - Il Collegio, in funzione dello scrutinio delle doglianze formulate nell’atto introduttivo del giudizio reputa utile una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti dalla Sezione (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, n. 1590/2022, n. 2944/2022; n. 2945/2022; 3018/2022, 3471/2022, 3620/2022, 4280/2022 e 5130/2022).

L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione. Ciò si desume, ictu oculi , dalla norma attributiva del potere, l’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, a tenore del quale la cittadinanza “ può ” - e non deve - essere “ concessa ”.

La dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l’esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, oltre nel diritto di incolato, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consentono, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si entra a far parte e la possibilità di assunzione di cariche pubbliche) - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, – consistente nel dovere di difenderla anche a costo della propria vita in caso di guerra (“ il sacro dovere di difendere la Patria ” sancito, a carico dei soli cittadini, dall’art. 52 della Costituzione), nonché, in tempo di pace, nell'adempimento dei “ doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale ”, consistenti nell’apportare il proprio attivo contributo alla Comunità di cui entra a far parte (art. 2 e 53 Cost.).

A differenza dei normali procedimenti concessori, che esplicano i loro effetti esclusivamente sul piano di uno specifico rapporto Amministrazione/Amministrato, l’ammissione di un nuovo componente nell’elemento costitutivo dello Stato (Popolo), incide sul rapporto individuo/Stato-Comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).

È stato, in proposito, anche osservato che il provvedimento di concessione della cittadinanza refluisce nel novero degli atti di alta amministrazione, che sottende una valutazione di opportunità politico-amministrativa, caratterizzata da un altissimo grado di discrezionalità nella valutazione dei fatti accertati e acquisiti al procedimento: l'interesse dell'istante ad ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico ad inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.

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