TAR Torino, sez. I, sentenza 2022-05-17, n. 202200478

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2022-05-17, n. 202200478
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202200478
Data del deposito : 17 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/05/2022

N. 00478/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00558/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 558 del 2021, proposto da
-ricorrente-S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Cota, Gaetano Piermatteo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Novara, rispettivamente in persona del Ministro pro tempore e del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, n. 21;



per l'annullamento

- del provvedimento del Prefetto della Provincia di Novara prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto interdittiva antimafia nei confronti della società -ricorrente-ai sensi degli artt. 84 e 91 del decreto legislativo 159/2011;

- nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente (ivi compresi i provvedimenti di revoca, cancellazione e risoluzione dei contratti e delle commesse in atto adottati ed adottandi sulla base ed in forza dell’interdittiva di cui sopra anche non noti alla ricorrente);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Novara;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2022 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il gravame indicato in epigrafe, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento del Prefetto della Provincia di Novara del -OMISSIS-, avente ad oggetto l’interdittiva antimafia nei confronti della società -ricorrente-S.r.l. ai sensi degli artt. 84 e 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Avverso il provvedimento impugnato la società ricorrente ha dedotto l’illegittimità per violazione dell’art. 83 e dell’art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011, eccesso di potere per travisamento del compendio indiziario e carenza motivazionale.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Novara.

Con ordinanza n. 319 del 29 luglio 2021 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare presentata congiuntamente al ricorso ritenendo che sussistessero elementi sufficienti a supportare il provvedimento impugnato.

All’udienza pubblica del 13 aprile 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

Nel gravame, in sintesi, si sostiene che il Sig. -Tizio-, socio unico e legale rappresentante della -ricorrente-S.r.l. risulta essere incensurato, che lo stesso non è (mai stato) affiliato ad alcuna organizzazione criminale e che l’unico (ipotetico e contestato) elemento di contatto con quel mondo poteva essere fatto risalire ai fatti di cui al procedimento penale nel quale lo stesso era stato assolto dal reato, evidenziando che i fatti erano comunque risalenti a oltre 9 anni orsono.

Nel gravame si sostiene che la Prefettura di Novara, con la sua valutazione, si era basata esclusivamente sulle risultanze di quel procedimento e nel farlo aveva ripreso le argomentazioni contenute nel provvedimento emesso dalla Prefettura di Torino nei confronti della società -Alfa- e che non era stata fatta alcuna valutazione in merito alla attualità ed alla concretezza del rischio di infiltrazione mafiosa.

La difesa della ricorrente sottolinea che non erano stati indicati (perché non vi erano) elementi o episodi successivi al 2012 che potessero far presumere ad un collegamento tra il -Tizio- e la criminalità organizzata.

Nel gravame, inoltre, si fanno alcune precisazioni in ordine alla “seppur remota e sporadica frequentazione” da parte del Sig. -Tizio- del Sig. -Caio-.

Più nello specifico, dopo aver evidenziato che la Prefettura a pag. 5 dell’interdittiva aveva riportato alcuni passaggi della sentenza assolutoria pronunciata dal Tribunale di Milano volti a evidenziare comunque l’esistenza di un accordo tra il -Tizio- ed il -Caio- relativamente all’immobile per cui era processo, nel gravame si afferma che il -Tizio- poteva aver anche realizzato - come sostengono i Giudici - un’operazione fiduciaria, ma che lo stesso era in buona fede sullo status del sig. -Caio- e totalmente all’oscuro dei presumibili disegni criminosi dello stesso e dei suoi sodali e che tale circostanza emergeva chiaramente dall’analisi degli atti del processo penale.

La difesa della ricorrente afferma che i ripetuti contatti telefonici intervenuti tra il Sig. -Tizio- e il Sig, -Caio- erano intervenuti non per accordi di tipo mafioso, ma unicamente per concludere l’acquisto di una “minicar” per il figlio.

Quanto al fatto che il Sig. -Tizio- sia stato fermato in compagnia dei sig.ri -Sempronio- e -Nevio- (parenti del Sig. -Caio-) cui si fa riferimento a pag. 3 nelle premesse del provvedimento prefettizio, nel gravame si sottolinea che si tratta ancora delle stesse situazioni già scrutinate dal Tribunale di Milano, ribadendo che il Sig. -Tizio- non sapeva della loro appartenenza mafiosa.

Nel gravame si ribadisce che i fatti contestati

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