TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-04-27, n. 202400343

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-04-27, n. 202400343
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202400343
Data del deposito : 27 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/04/2024

N. 00343/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00489/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 489 del 2018, proposto da
Saromar Gestioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Zucca, Picinelli Fabio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Gallus, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mattia Pani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

della Determinazione Prot. 15284 n. 686 del 29.03.2018 del direttore del Servizio centrale demanio e patrimonio dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2024 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente impugna l’atto epigrafato con cui il Direttore del Servizio Centrale demanio e Patrimonio dell’Assessorato regionale degli enti locali ha provveduto al conferimento della concessione demaniale marittima provvisoria ai sensi dell’art. 10 Reg. C.N., in favore della ricorrente, per la gestione del porto turistico del Comune di Portoscuso al fine di proseguire le attività ivi condotte nelle more della conclusione della procedura ad evidenza pubblica.

Con la licenza n. 69/2001, rep. 98/2001, la Capitaneria del Porto di Cagliari autorizzava il subentro nella titolarità della concessione n. 8/98 del 04.02.1998, con scadenza al 31.01.2002, della soc. Saromar Gestioni S.r.l. (prorogata, da ultimo, con la determinazione n. 6904 del 3 febbraio 2017, sino al 31 dicembre 2020).

2. La vicenda relativa alle proroghe di detta concessione è stata oggetto di un lungo e complesso contenzioso, il quale prende le mosse dal ricorso n. 765 del 2009 proposto dal Comune di Portoscuso contro la Regione Sardegna, ed incardinato dinanzi al T.A.R. Sardegna, avente ad oggetto il rinnovo delle concessioni demaniali marittime giunte ormai a scadenza, nonché le proroghe della concessione demaniale marittima in favore della società Saromar Gestioni s.r.l.

2.1. Il suddetto ricorso è stato definito con sentenza n. 90/2014, riformata poi in appello dal Consiglio di Stato, dapprima con sentenza parziale e contestuale ordinanza di rinvio pregiudiziale, ex art. 267 TFUE, n. 3936/2015, e - successivamente alla statuizione della Corte di Giustizia-, con sentenza definitiva n. 873/2018, con la quale venivano confermate le statuizioni sugli annullamenti disposti da questo T.A.R. con la sentenza gravata, sebbene con altra motivazione, ossia sul contrasto della disciplina di proroga legale con l’ordinamento eurounitario.

2.2. In particolare, con la sentenza parziale n. 3936/2015, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del T.A.R. Sardegna sopra richiamata, rilevando che l’esclusione degli approdi e dei porti turistici dal novero delle strutture turistico-ricreative si scontra con la disciplina di cui all’art. 1, comma 18, del d.l. n. 194/2009, che prevedeva che “ nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative,…il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 ” è prorogato fino a tale data (termine ulteriormente prorogato dal decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221)”. Infatti, l’art. 2 dpr 2 dicembre 1997, n. 509, include anche le più ampie strutture nell’ambito di quelle dedicate alla nautica da diporto (e coincidente con lo scopo turistico-ricreativo).

2.3. Inoltre, contestualmente, ha sollevato dinanzi alla Corte di Giustizia dell’UE., ai sensi dell’art. 267 TFUE, la stessa questione pregiudiziale già sollevata dal T.A.R. Lombardia con la decisione n. 2401/2014, ovvero “ Se i principi della libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza, di cui agli articoli 49, 56, e 106 del TFUE, nonché il canone di ragionevolezza in essi racchiuso, ostano ad una normativa nazionale che, per effetto di successivi interventi legislativi, determina la reiterata proroga del termine di scadenza di concessioni di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale di rilevanza economica, la cui durata viene incrementata per legge per almeno undici anni, così conservando in via esclusiva il diritto allo sfruttamento a fini economici del bene in capo al medesimo concessionario, nonostante l’intervenuta scadenza del termine di efficacia previsto dalla concessione già rilasciatagli, con conseguente preclusione per gli operatori economici interessati di ogni possibilità di ottenere l’assegnazione del bene all’esito di procedure ad evidenza pubblica ”.

Con la sentenza definitiva n. 873/2018, il Consiglio di Stato, nel confermare che è coperta da giudicato la statuizione per cui la fattispecie dedotta in giudizio rientra “ nell’ambito di applicabilità della disciplina della proroga legale di cui all’articolo 13-bis del decreto legge 29 dicembre 2012, n. 216 (convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14) e all’articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 (convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25) ”, con la conseguenza che diviene rilevante la questione pregiudiziale della compatibilità di detta disciplina con il diritto eurounitario, ha definito il giudizio alla luce della intervenuta pronuncia della Corte di Giustizia.

2.4. Invero, dopo la pronuncia della Corte di Giustizia del 14 luglio 2016 nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15, utili ai fini del giudizio, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3931/2016, ha rilevato che a fronte delle identità delle questioni pregiudiziali comunitarie sollevate con l’ordinanza n. 3936/2015, disponeva la cancellazione della causa pregiudiziale C-449/15 dal ruolo della Corte, mentre con la sentenza definitiva statuiva che:

- “ la concessione n. 8/1998 del 4 febbraio 1998, rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Cagliari in favore della Soremar s.r.l. (alla quale, in forza di licenza di subingresso n. 69/2001 del 17 luglio 2001, è subentrata la società Saromar Gestioni s.r.l.)…, tenuto conto dell’oggetto della concessione, non può sussistere dubbio alcuno che si tratti di bene infungibile di scarsa risorsa naturale, che non può che formare oggetto di un numero limitato di autorizzazioni, e come tale, rientra nell’ambito di applicabilità dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE… ”;

- “ al rapporto concessorio in esame trova dunque applicazione la statuizione della Corte di giustizia, per cui l’articolo 12, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2006/123/CE deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, come quella di cui agli articoli 1, comma 18, del decreto legge n. 194/2009, convertito con legge n.25/2010, e 34-duodecies del decreto legge n. 179/2012, convertito con l. n. 221/12, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per le attività ivi contemplate, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati (v. punto 57 della sentenza), poiché una normativa nazionale quale quella sopra citata, che prevede una proroga ex lege della data di scadenza delle autorizzazioni equivale a un loro rinnovo automatico, che è escluso dai termini stessi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE ” e che nel caso di specie non può nemmeno trovare applicazione, ai fini dell’invocata tutela

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