TAR Perugia, sez. I, sentenza 2022-09-09, n. 202200696
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Testo completo
Pubblicato il 09/09/2022
N. 00696/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00053/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' UM
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 53 del 2020, proposto da GE.CA. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Vantaggiato e Claudio Lombardi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Perugia, corso Vannucci n. 71, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Marsciano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Rampini, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, piazza Piccinino n. 9, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della nota comunale 14.11.2019, comunicata il 15.11.2019,
e per l’accertamento del diritto della ricorrente a ripetere le somme corrisposte al Comune di Marsciano a titolo di oneri di urbanizzazione e di costruzione delle opere ineseguite che erano state autorizzate dalla civica amministrazione con i permessi di costruire decaduti nn. 5983/2007 e 6800/2008 e successive proroghe
e la conseguente condanna del Comune di Marsciano alla rifusione in favore della ricorrente delle somme da quest’ultima corrisposte a titolo di oneri di urbanizzazione e di costruzione delle opere ineseguite sebbene autorizzate dalla civica amministrazione con i suddetti permessi di costruire;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Marsciano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 luglio 2022 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 13.01.2020 e depositato il 31.01.2020, la società GE.CA. S.r.l. si è rivolta a questo Tribunale amministrativo regionale per l’annullamento della nota del 14.11.2019, comunicata il 15.11.2019, con la quale il Comune di Marsciano ha negato alla società istante la restituzione degli importi versati a titolo di contributi concessori in relazione al permesso di costruire n. 5983/2007 del 14.09.2007, eccependo l’intervenuta prescrizione decennale del diritto.
La società ricorrente ha inoltre chiesto l’accertamento del proprio diritto alla ripetizione delle somme corrisposte al Comune a titolo di oneri di urbanizzazione e di costruzione in relazione ad opere autorizzate con permessi di costruire nn. 5983/2007 e 6800/2008 e rimaste ineseguite, con conseguente condanna dell’Amministrazione comunale al pagamento delle stesse somme in misura pari a € 19.453,77.
2. – La società ricorrente riferisce che:
- con il permesso di costruire n. 5983/2007 e con la variante di cui al permesso n. 6800/2008, il Comune di Marsciano aveva autorizzato i sigg. TA PA, IE LL, AN RO e AL CC alla realizzazione di due edifici residenziali plurifamiliari in frazione Villanova e quantificato i relativi oneri concessori in complessivi € 38.907,54;
- con atto del 21.11.2007, GE.CA. S.r.l. acquistava dai sigg. LL, RO e CC la piena proprietà dei terreni sui quali era stata assentita dal Comune la realizzazione dei due manufatti sopra indicati;
- con provvedimento del 21.05.2008, prot. n. 15109, il Comune di Marsciano, su istanza di GE.CA. e dei sigg. TA PA, IE LL, AN RO e AL CC, provvedeva quindi a disporre il cambio di intestazione dei permessi di costruire nn. 5983/2007 e 6800/2008 e a “volturarli” così a GE.CA.;
- con istanza del 8.09.2015, GE.CA., non avendo ancora iniziato la costruzione di una delle due palazzine autorizzate, chiedeva la proroga del permesso di costruire n. 5983/2007 del 14.09.2007, che il Comune, con atto del 17.09.2015, negava in quanto l’autorizzazione era già stata prorogata per due volte con i permessi n. 10381/2011, rilasciato il 15.09.2011, e n. 12269/2013, rilasciato il 10.09.2013;
- GE.CA., dunque, ha realizzato solo una delle due palazzine autorizzate, pur essendo stati corrisposti per intero gli oneri di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001;
- il 21.10.2019, GE.CA. chiedeva al Comune la restituzione delle somme corrisposte a titolo di oneri di urbanizzazione e costi di costruzione per l’opera non realizzata;
- il Comune di Marsciano, con la nota 14.11.2019, inviata via PEC alla ricorrente il 15.11.2019, accoglieva la richiesta di GE.CA. solo per l’ultima rata del costo di costruzione, ritenendo per il resto maturata la prescrizione decennale.
3. – GE.CA. ha impugnato la nota da ultimo citata ed ha chiesto a questo Tribunale di condannare il Comune di Marsciano alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di oneri di urbanizzazione e di costruzione in relazione ad opere ineseguite, quantificate nella misura di € 19.453,77, pari alla metà dei contributi originariamente liquidati.
4. – Il Comune di Marsciano si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e, con successiva memoria, ne ha eccepito la parziale inammissibilità e, comunque, l’infondatezza.
In particolare, l’Amministrazione comunale: ha eccepito l’intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione delle somme di cui