TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-04-26, n. 202408332

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-04-26, n. 202408332
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202408332
Data del deposito : 26 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2024

N. 08332/2024 REG.PROV.COLL.

N. 11768/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11768 del 2022, proposto da
IM S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Giustiniani, Giampaolo Grechi, Antonello Frasca e Alessandro Paccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a 500 posti di magistrato ordinario, indetto con d.m. 1 dicembre 2021, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

- del/i provvedimento/i, di data ed estremi ignoti, conosciuto/i a mezzo dell'avviso del 12 luglio 2022 pubblicato sul sito-web del Ministero della Giustizia, con il/i quale/i il Ministero della Giustizia e/o la Commissione Esaminatrice ha/hanno negato l'ammissione dei testi Codice IL MA – Leggi Complementari (ISBN 9788891431394), Codice LE MA – Leggi Complementari (ISBN 9788891431387), Codice Amministrativo MA (ISBN 9788891431400), della casa editrice IM (Edizioni IM Giuridico), tra i codici consultabili alle prove scritte del concorso a 500 posti di magistrato ordinario, indetto con Decreto Ministeriale del 1° dicembre 2021 (G.U. n. 98 del 10 dicembre 2021 – 4a serie speciale – concorsi ed esami);

- di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, a quelli sopra elencati, ancorché non conosciuti dalla OR;

nonché per l'annullamento ex art. 116 c.p.a.

- del provvedimento formatosi per silenzio-rigetto in data 17 agosto 2022, con il quale il Ministero della Giustizia e/o la Commissione Esaminatrice hanno respinto l'istanza di accesso ai documenti amministrativi proposta dalla OR in data 18 luglio 2022, avente ad oggetto tutti gli atti e provvedimenti, anche interni, antecedenti e/o successivi, connessi, collegati e/o consequenziali all''avviso di esclusione del 12 luglio 2022, ai fini della conseguente declaratoria del diritto di accesso della OR (anche attraverso l'ordine di esibizione dei documenti, atti e/o provvedimenti richiesti nell''ambito del presente giudizio) nonché per la condanna delle Amministrazioni Resistenti al risarcimento dei danni ex art. 30 c.p.a.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2024 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. – Oggetto del presente giudizio è il provvedimento con cui la Commissione Esaminatrice del Concorso, per esami, a 500 posti di magistrato ordinario, indetto dal Ministero della Giustizia con decreto ministeriale 1° dicembre 2021, ha negato ai candidati la possibilità di consultare i testi Codice IL MA – Leggi Complementari (III ed., 2022), Codice LE MA – Leggi Complementari (III ed., 2022) e Codice Amministrativo MA (II ed., 2022), pubblicati dalla Casa Editrice IM, nel corso delle prove scritte del concorso che si sono tenute nel mese di luglio 2022.

2. – La IM S.r.l. ha chiesto l’annullamento del predetto provvedimento, sulla scorta dei seguenti motivi:

I) in primo luogo, l’esclusione dei tre IC MA dalla consultazione in sede concorsuale sarebbe illegittima in quanto carente di motivazione: l’avviso del 12 luglio 2022, pubblicato sul sito internet del Ministero, si limiterebbe a comunicare la mancata ammissione dei tre IC MA perché “ non ritenuti conformi ”, senza specificarne i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche;

II) in secondo luogo, l’esclusione sarebbe comunque illegittima, perché i tre IC MA rispetterebbero pienamente i requisiti di legge per l’ammissibilità dei testi normativi alle prove scritte del concorso di magistratura. I tre IC MA conterrebbero, infatti, una mera raccolta normativa, in ambito civile, penale e amministrativo, priva di annotazioni e/o commenti dottrinali o giurisprudenziali, senza alcun richiamo o raffronto diverso da fonti normative. Nessuno dei tre IC MA conterrebbe, in particolare, schemi, mappe, o commenti di dottrina e/o giurisprudenza, perché le annotazioni e i rinvii in calce alle norme riguarderebbero solo richiami di natura legislativa;

III) in terzo luogo, l’esclusione sarebbe irragionevole, perché i medesimi IC MA sono stati ammessi, nelle loro precedenti edizioni, ai concorsi a magistrato ordinario indetti con i bandi del 2018 e del 2019, pur avendo la medesima impostazione strutturale e il medesimo contenuto, salvi gli aggiornamenti normativi del caso; a ciò si aggiunge il fatto che nel mese di settembre 2022 (a poche settimane dalle prove del concorso di magistratura di cui è causa) si sono tenute le prove scritte del concorso di procuratore dello Stato, alle quali i IC MA sono stati ammessi;

IV) da ultimo, emergerebbe una disparità di trattamento rispetto ad alcuni codici ammessi al concorso di cui è causa, i quali avrebbero un’impostazione simile a quella dei IC MA .

3. – Unitamente alla domanda di annullamento del provvedimento di esclusione dei IC MA , la ricorrente ha formulato domanda di risarcimento del danno asseritamente subito per effetto dell’illegittima esclusione dei suoi IC dal concorso del luglio 2022.

4. – Infine, la ricorrente ha impugnato, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata al Ministero al fine di “ prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e provvedimenti, anche interni, antecedenti e/o successivi, connessi, collegati e/o consequenziali all’avviso di esclusione del 12 luglio 2022 ”.

5. – Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia, per chiedere il rigetto del ricorso.

6. – La causa è stata discussa e trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 6 marzo 2024, in vista della quale il contraddittorio si è ulteriormente sviluppato mediante lo scambio di memorie tra le parti, cui hanno fatto seguito le rispettive repliche.



DIRITTO

7. – Preliminarmente, appare necessario dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda formulata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 116 c.p.a.

L’Amministrazione ha depositato in giudizio copia di tutti gli atti della Commissione esaminatrice relativi alla fase di ammissione/esclusione dei codici per lo svolgimento delle prove scritte, ossia:

i) il provvedimento del 5 luglio 2022, pubblicato sul sito del Ministero, con cui erano state illustrate, in termini generali, le caratteristiche che avrebbero dovuto avere i codici e i testi di legge per essere ammessi alla consultazione in sede di prova scritta del concorso;

ii) la delibera del 12 luglio 2022 della Commissione esaminatrice che, dopo aver esaminato i vari codici depositati dai candidati, ne ha esclusi alcuni, tra i quali anche i tre IC MA , perché ritenuti non conformi alla normativa rilevante sul punto.

Il Presidente della Commissione esaminatrice ha, inoltre, rilasciato una dichiarazione nella quale ha confermato che quelli sopra indicati sono gli unici atti relativi all’esclusione dei codici dal concorso del 2022.

La produzione documentale dell’Amministrazione è, dunque, satisfattiva dell’interesse ostensivo della ricorrente.

8. – Con riguardo, invece, alla domanda di annullamento del provvedimento di esclusione dei tre IC MA , il Collegio ritiene che la stessa non sia fondata.

Ciò consente di superare l’eccezione di carenza di interesse alla decisione su tale domanda, formulata dall’Amministrazione resistente.

9. – Anzitutto, è utile richiamare la disciplina che ha regolato la consultazione dei codici e dei testi normativi nel corso delle prove scritte del concorso di magistratura tenutosi nel luglio 2022.

9.1. – Il decreto del Ministero della giustizia del 1° dicembre 2021, che ha indetto il concorso in esame, ha previsto, all’art. 5, che, nel corso delle prove concorsuali, “ Ai sensi dell’art. 26-bis del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con legge 21 ottobre 2021, n. 147, i candidati potranno consultare i semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, da essi preventivamente comunicati alla commissione, e da questa posti a loro disposizione previa verifica ”.

9.2. – Il successivo decreto ministeriale dell’8 aprile 2022, con il quale sono state fissate le date per lo svolgimento delle prove scritte, ha ribadito, all’art. 2, che:

i) “ In sede di esame i candidati possono consultare soltanto i testi dei codici e delle leggi ed i dizionari della lingua italiana ”;

ii) “ In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non ammessi, in particolare quelli contenenti note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere ”;

iii) “ Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 10 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 ”.

9.3. – Entrambi i decreti ministeriali richiamano, quindi, l’art. 7, comma 3, del Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, così come modificato dall’art. 26 bis , comma 7, del decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con legge 21 ottobre 2021, n. 147, in forza del quale ai candidati del concorso “ È loro consentito di consultare i semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, da essi preventivamente comunicati alla commissione, e da questa posti a loro disposizione previa verifica (…) ”.

9.4. – Alla luce di tale disciplina, dunque, i candidati potevano consultare unicamente i testi dei codici e

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