TAR Perugia, sez. I, sentenza 2022-10-06, n. 202200735
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Testo completo
Pubblicato il 06/10/2022
N. 00735/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00091/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale-OMISSIS-, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Valente, Antonella Mirabile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Perugia, Questura Perugia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Distrettuale, presso i cui uffici sono domiciliati in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
1) del provvedimento adottato dal Dirigente dell’Area I bis – Ordine e Sicurezza Pubblica della Prefettura di Perugia prot. n. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale è stato disposto nei confronti del -OMISSIS- il divieto, ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S., di detenere le armi e munizioni in suo possesso ed è stato ingiunto allo stesso di cedere le stesse a persona non convivente entro e non oltre il termine di 150 giorni;
2) del provvedimento adottato dal Questore di Perugia in data -OMISSIS-, notificato all’odierno ricorrente in data -OMISSIS-, con il quale è stata disposta, nei confronti del medesimo ricorrente, la revoca della licenza di porto di fucile per uso venatorio;
3) per quanto occorrer possa, del provvedimento di ritiro cautelare della licenza di porto d’armi per uso caccia del -OMISSIS- adottato dal Comando dei Carabinieri -OMISSIS-, della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del richiamato titolo di polizia;
4) e di ogni altro atto connesso e/o consequenziale, anche allo stato ancora non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo Perugia e della Questura Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 luglio 2022 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del provvedimento della Prefettura di Perugia prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stato disposto nei confronti dell’odierno ricorrente il divieto di detenere le armi e munizioni in suo possesso, unitamente al provvedimento della Questura di Perugia in data -OMISSIS-, con il quale è stata disposta nei confronti del suddetto la revoca della licenza di porto di fucile per uso venatorio, in quanto ritenuto persona che non poteva più offrire le dovute garanzie di affidabilità in materia di armi, a seguito della presentazione di denuncia/querela sporta nei suoi confronti per l’ipotesi di reato prevista e punita dall’art. 612 c.p. (minaccia).
L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi di diritto.
I. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della legge 7