TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2022-07-26, n. 202200283

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2022-07-26, n. 202200283
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202200283
Data del deposito : 26 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/07/2022

N. 00283/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00209/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IS

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 209 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla NE OL 2 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

la Regione IS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria n.74;



nei confronti

della OL Energy Sei s.r.l., non costituita in giudizio;
del Ministero della Transizione Ecologica e del Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria n.74;



per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della nota del 10 maggio 2021, con la quale la Regione IS ha comunicato, in riscontro all'istanza di autorizzazione unica presentata dall'odierna ricorrente ai sensi dell'art. 12 del d.lgs n. 387/2003, l’impossibilità di avviare il procedimento ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 22 del 7 agosto 2009;

- di ogni altro presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto dall'odierna ricorrente, ivi compresa, ove occorrer possa, e nei limiti dell'interesse in questa sede azionato, la delibera di Giunta Regionale n. 621/2011, recante “ Linee Guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio della Regione IS ”;

e per la condanna dell'Amministrazione competente ad avviare e successivamente concludere il procedimento avviato su istanza dell'odierna ricorrente;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4 gennaio 2022:

- della nota del 7 novembre 2021, con la quale la Regione IS ha confermato che l'istanza di autorizzazione dell'odierna ricorrente risulta “ ancora nella graduatoria fuori soglia ”;

- della nota del 9 novembre 2021, con la quale la Regione IS ha comunicato che “ il progetto in oggetto non è al momento autorizzabile in quanto eccedente la soglia consentita ” e che pertanto “ il procedimento di competenza dello scrivente servizio si concluderà negativamente in quanto la valutazione ambientale costituisce endo-procedimento funzionale all'autorizzazione unica ”;

- della determinazione del 15 dicembre 2021, con la quale la Regione IS ha comunicato la sospensione del procedimento di autorizzazione che verrà riattivato qualora “ venga liberata potenza di installazione alla soglia dei 500 MW ”;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24 maggio 2022:

- della nota della Regione IS del 2 maggio 2022, con la quale è stata ribadita l'improcedibilità dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione unica presentata dalla società;

- ove occorrer possa, nei limiti dell'interesse azionato, del Piano Energetico Regionale approvato con D.C.R. n. 133/2017 e di tale ultima delibera.

Visti il ricorso, i due atti di motivi aggiunti, le memorie e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie delle Amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2022 il dott. Massimiliano Scalise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1 - Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la NE OL 2 s.r.l. (di seguito anche “NE OL 2”), società attiva nel settore delle energie rinnovabili, è insorta contro gli atti e i comportamenti con cui la Regione IS, non le ha consentito la realizzazione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza pari a circa 51 MW nei Comuni di Montenero di Bisaccia e Mafalda.

In particolare la NE OL 2 è insorta per conseguire l’annullamento della nota del 10 maggio 2021, con cui la Regione IS ha comunicato, in riscontro all’istanza presentata, l’impossibilità di avviare il procedimento ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge reg. IS n. 22/2009.

2 – La NE OL 2 ha rappresentato che:

- il 10 febbraio 2021 ha presentato un’istanza di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (c. d. PAUR), ai sensi dell’art. 27- bis del d.lgs n. 152/2006, per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di potenza pari a circa 51 MW nei comuni di Montenero di Bisaccia e Mafalda;

- sennonché, invece di procedere a convocare la conferenza di servizi, con nota del 10 maggio 2021 la Regione ha comunicato l’improcedibilità dell’istanza: tanto ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge reg. IS n. 22/2009, secondo cui “ sull’intero territorio Regionale è consentita l’installazione di impianti fotovoltaici a terra fino al raggiungimento della potenza complessiva di 500 MW ”, norma interpretata nel senso che a determinare l’improcedibilità dell’istanza della NE OL 2 sarebbe bastata la pendenza di altre istanze che, ove accolte, avrebbero integrato il citato limite di potenza fissato dal legislatore regionale.

3 – Con il proprio ricorso la NE OL 2, in sintesi, ha quindi dedotto:

- con il primo motivo, l’illegittimità del provvedimento impugnato in ragione dell’inapplicabilità della norma regionale che avrebbe dovuto fondarlo, stante il mancato raggiungimento della soglia di 500 MW mediante impianti effettivamente installati;

- con il secondo motivo, la violazione dei principi, generali e speciali, in materia di semplificazione del procedimento amministrativo;

- con il terzo motivo, l’illegittimità costituzionale della norma regionale presupposta dal provvedimento (l’art. 3, comma 2, della legge reg. IS n. 22/2009).

4 – All’esito della camera di consiglio dell’8 settembre 2021 questo T.A.R., con ordinanza n. 178/2021, ha accolto ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod.proc.amm. la domanda cautelare formulata da NE OL 2, fissando l’udienza di merito al 22 giugno 2022.

5 - Nelle more della celebrazione dell’udienza di merito, la Regione ha adottato tre ulteriori note, comunicandole a NE OL 2.

Con la prima nota del 7 novembre 2021, la Regione ha confermato che l'istanza della ricorrente risultava “ ancora nella graduatoria fuori soglia ”.

Con la seconda nota del 9 novembre 2021, la stessa Amministrazione ha rappresentato l’impossibilità di dare avvio al procedimento finalizzato alla verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto, atteso che la domanda di installazione di impianti fotovoltaici a terra era superiore alla soglia dei 500 MW.

Con la terza nota del 15 dicembre 2021, la medesima Regione ha deciso “ di intendere interrotti i termini del procedimento ” di autorizzazione, e “ di comunicare alla Società l’avvio del procedimento, qualora, per l’eventuale effetto del rigetto delle istanze, venga liberata potenza di installazione alla soglia dei 500 MW […]”.

6 – Avverso le citate note la NE OL 2 ha proposto un primo atto di motivi aggiunti d’impugnazione, deducendo motivi di illegittimità tanto in via autonoma quanto in via derivata (attraverso il richiamo dei motivi del ricorso originario).

7 – Sono seguite memorie con cui le parti hanno meglio articolato le rispettive deduzioni, con riferimento, fra l’altro, ai motivi aggiunti e alla deduzione di illegittimità costituzionale dell’art. 3 l. reg. IS n. 22/2009.

8 – Successivamente, con nota del 2 maggio 2022 la Regione ha notificato a NE OL 2 un’ulteriore nota, con la quale ha ribadito l’improcedibilità dell’istanza chiedendo alla società di manifestare la volontà di “ mantenere la posizione dell’istanza ” nella graduatoria, in attesa della “ liberazione ” di quote di potenza.

9 - Con nota del 13 maggio 2022 la NE OL 2, riservandosi di agire in giudizio a tutela dei propri diritti, ha ribadito di avere ancora interesse al procedimento autorizzativo.

10 – E’ seguito il secondo atto di motivi aggiunti, con il quale la società ha impugnato anche la nuova nota della Regione deducendo motivi di illegittimità, anche qui, sia in via autonoma, sia in via derivata (attraverso il richiamo dei motivi del ricorso originario).

11 – In vista dell’udienza pubblica, le parti hanno ulteriormente articolato le rispettive tesi.

12 – All’udienza pubblica del 22 giugno 2022, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.

13 - Preliminarmente il Tribunale deve disporre l’estromissione dal giudizio dei Ministeri della Transizione Ecologica e dello Sviluppo Economico, atteso che l’impugnativa della NE OL 2 che li ha evocati in giudizio si rivolge esclusivamente avverso atti e/o comportamenti che in alcun modo coinvolgono specificamente tali Amministrazioni statali.

14 – Sempre in via preliminare, il Collegio deve disattendere l’eccezione di sopravvenuta carenza d’interesse del ricorso originario e dei motivi aggiunti formulata dalla Regione nella memoria depositata il 20 maggio 2022 (cfr. pagg. 1 e 2).

La Regione ha fatto in particolare leva, al riguardo, sulla determinazione dirigenziale n. 16 del 5 gennaio 2022, con cui sarebbe stata disposta l’archiviazione del procedimento in questione a seguito della rinuncia espressa della ricorrente nella conferenza di servizi tenutasi il 16 dicembre 2021.

Sennonché, come ben evidenziato dalla ricorrente, nel corso della detta conferenza di servizi la NE OL 2 non ha affatto rinunciato al procedimento di autorizzazione unica, ma soltanto all’ iter di valutazione ambientale regionale: e ciò unicamente nel dichiarato intento di attivare l’omologo iter dinanzi al Ministero per la

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