TAR Palermo, sez. II, sentenza 2024-01-29, n. 202400317
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Testo completo
Pubblicato il 29/01/2024
N. 00317/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00263/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 263 del 2019, proposto da
Global Service Optimal società cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino, Vincenzo Airò, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
contro
Comune di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Rita Salvago, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
per la condanna
del Comune di Agrigento al risarcimento del danno subito dalla società ricorrente per effetto dell’esercizio dell’attività amministrativa da parte dell’amministrazione resistente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Agrigento;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 15 novembre 2023 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, la Global Service Optimal soc. coop. ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla nota prot. n. 90118 del 14 novembre 2016, con cui il Comune di Agrigento ha rigettato la richiesta di presa d’atto del contratto di affitto del ramo d’azienda afferente la gestione del cimitero di Piano Gatta, stipulato tra la Europa Costruzioni s.c.a.r.l. (capogruppo dell’ATI costituita con il C.E.R.-Consorzio Emiliano Romagnolo e concessionaria dei lavori di costruzione e gestione del nuovo cimitero comunale di Agrigento) e la Global Service Optimal soc. coop. (di seguito, Global Service).
Le ragioni del diniego si riconducevano alla circostanza che la Global Service non possedeva in proprio la qualificazione SOA OG1 classifica VII.
Tale provvedimento, impugnato in sede giurisdizionale dall’odierna ricorrente, è stato annullato con sentenza passata in giudicato (T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 1255/2018): ha ritenuto, questo Tribunale, che sulla comunicazione di affitto del ramo d’azienda si era formato il provvedimento tacito di assenso, una volta decorso il termine di 60 giorni (dalla trasmissione delle osservazioni della società ricorrente) di cui all’art. 116 del d.lgs. n. 163/2006, su cui l’amministrazione sarebbe potuta intervenire solo in sede di autotutela.
Premesse tali circostanze, parte ricorrente ha sostenuto di avere subito un danno per effetto del provvedimento prot. n. 90118/2016, che ha quantificato nel 10% della differenza tra il ricavo della gestione del cimitero nel periodo antecedente alla comunicazione dell’affitto del ramo d’azienda (marzo 2016) e quello successivo, fino al mese di luglio 2018 e, segnatamente, nelle seguenti cifre:
- € 340.000 nell’anno 2016;
- € 384.000 nell’anno 2017;
- € 203.000 nell’anno 2018,
per un importo complessivo di € 927.000, importo su cui andrebbe calcolato il mancato