TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2020-03-16, n. 202003271
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Testo completo
Pubblicato il 16/03/2020
N. 03271/2020 REG.PROV.COLL.
N. 11747/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11747 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
UI RI, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Rivieccio e Giuditta Serra, domiciliato presso la Tar Lazio Segreteria in Roma, via Flaminia 189;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
NT ON, OR RO non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensiva
del Provvedimento del Ministero della difesa Direzione generale personale militare n. M_D GMIL REG 2016 0420920 01 07 2016 avente ad oggetto Promozione al grado superiore dei Ten. Col.lli dei ruoli normali e speciali dell'esercito in servizio permanente effettivo anno 2016, nella parte in cui non include il Ten. Col. RI tra i Ten. Col.lli promossi al grado di colonnello, nonchè la omessa conseguente iscrizione del ricorrente nel quadro di avanzamento a scelta al grado di colonnello formato per il 2016.
Con motivi aggiunti,
annullamento del provvedimento assunto dalla resistente in data 9 novembre 2016, con il quale è stato partecipato l’esito dello scrutinio al grado superiore, in cui il ricorrente è stato collocato al 302° posto in graduatoria su 21 utili, con il punteggio di 22,60 :
del verbale presupposto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2020 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente Ufficiale superiore dell’Esercito italiano, Reparto Comando e Supporti Tattici, lamenta la mancata promozione al grado superiore relativamente all’aliquota 2016.
Con il provvedimento in questa sede gravato, il ricorrente, pur idoneo per la relativa valutazione, è stato, poi, collocato al 302° posto della graduatoria ( su 21 disponibili), con un punteggio di 22,60 e, quindi, non iscritto nel relativo quadro di avanzamento.
Avverso tale negativa determinazione ha reagito il ricorrente con ricorso giurisdizionale e contestuale istanza cautelare.
Alla camera di consiglio del giorno 16 novembre 2016 la parte ricorrente ha rinunciato alla chiesta misura interinale.
In data