TAR Palermo, sez. II, sentenza 2021-01-19, n. 202100191
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Testo completo
Pubblicato il 19/01/2021
N. 00191/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00273/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 273 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Nunzio Pinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Palermo, piazza Virgilio, 4;
contro
Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Daniela Bartolone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici comunali siti in Palermo, piazza Marina n. 39;
per l’annullamento,
previa sospensione cautelare,
dell’ordinanza di ingiunzione a demolire n. 308-2010P/641-2017PR del 7/12/2017, prot. 1838450, notificata il 15 successivo, con la quale il Capo dell’Area Amministrativa della R.U.I. ha ordinato ai ricorrenti di demolire a propria cura e spese gli abusi edilizi ivi descritti e di ripristinare lo stato dei luoghi nel consueto termine di giorni 90, sotto le comminatorie di legge;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2021 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25, co. 2 d.l. 137/20;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, dell’ordinanza, in epigrafe indicata, con la quale il Comune di Palermo ha ingiunto la demolizione degli abusi realizzati nell’immobile sito in Palermo, viale Strasburgo n. 193, così descritti:
“1) realizzazione di una piscina interrata in c.a. delle dimensioni 10,30 x 5,80;
2) ampliamento di superficie utile e di volume al piano terra e piano primo dell’immobile esistente, rispettivamente, di mq 30 circa e di mq 45 circa;
3) realizzazione n. 2 corpi di fabbrica con strutture in c.a. e muratura, di cui uno con superficie di mq. 20 circa, realizzato a ridosso della piscina e l’altro di mq 8 circa;
4) collocazione nel lastrico solare di una tettoia in plexiglass con struttura in ferro infissa nel pavimento, avente una superficie di mq 6 circa;
5) realizzazione di muri di contenimento;
6) sistemazione del terreno di pertinenza;
7) modifica dei prospetti dell’immobile preesistente;
8) realizzazione di un montacarichi di collegamento tra i piani;
9) modifica della diversa distribuzione interna” .
Parte ricorrente ha premesso:
- di avere presentato presso gli uffici comunali comunicazioni prot. 652324 del 9 settembre 2009 e prot. 787822 del 2 novembre 2009, per denunciare l’inizio dell’attività edilizia avente ad oggetto alcune opere da eseguire nell’immobile predetto, consistenti principalmente nella realizzazione di una piscina;
- che il Comune, a seguito di sopralluogo, ha contestato la realizzazione di opere ulteriori, ritenute non comprese nella DIA;
- che per tali opere i ricorrenti hanno chiesto l’accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 380/01, con istanza prot. n. 578336 del 6 agosto 2010, che è stata, tuttavia, rigettata dal Comune, con provvedimento impugnato con ricorso giurisdizionale;
- che, con sentenza del Tribunale di Palermo, sez. penale del 23 novembre 2012, il -OMISSIS-è stato condannato per gli abusi edilizi in questione, con irrogazione anche della pena accessoria della demolizione delle opere, alla cui esecuzione è stata subordinata l’efficacia del beneficio della sospensione condizionale della pena;
- che il Tribunale Penale di Palermo – Giudice dell’Esecuzione, tenuto conto dell’impossibilità di demolire le opere, con provvedimento del 22 febbraio 2016, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena;
- che