TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-04-18, n. 202300243
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Testo completo
Pubblicato il 18/04/2023
N. 00243/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00384/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di TI (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 384 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da ER NO, rappresentato e difeso dagli avv. Aldo Scipione e Luca Scipione, con domicilio eletto presso il loro studio in Formia (LT), via Marziale 3;
contro
Comune di Ponza (LT), in persona del Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Mignano, presso il cui studio è domiciliato in TI, via G.B. Vico 45;
per l’annullamento
- quanto all’atto introduttivo del giudizio, del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di accertamento di conformità, presentata ai sensi dell’art. 36, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ed allibrata al prot. n. 821 del 29 gennaio 2013, in relazione agli interventi realizzati senza titolo sull’immobile distinto nel locale catasto al foglio n. 21, particella n. 226;
- quanto ai motivi aggiunti, della nota prot. n. 6625 del 24 luglio 2013, comunicata il successivo giorno 25, con la quale la suddetta istanza è stata rigettata.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ponza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio straordinaria di smaltimento del giorno 31 marzo 2023 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con istanza allibrata dal Comune di Ponza al prot. n. 821 del 29 gennaio 2013, ER NO, in qualità di gestore del ristorante “The Prince”, di proprietà di NI PA, ha chiesto il rilascio di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, per le opere di messa in sicurezza del costone di roccia sottostante la suddetta attività, che sono state realizzate in ottemperanza all’ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 15 del 1° ottobre 2009, come descritte nell’elaborato grafico e nella relazione tecnica allegati.
Non avendo l’Amministrazione fornito riscontro a tale istanza, con il ricorso all’esame, avviato per la notifica il 22 maggio 2013 e depositato il 4 giugno 2013, R.B. ha impugnato il silenzio serbato dal Comune di Ponza, denunciando alternativamente le seguenti censure:
I) proposta ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., violazione degli artt. 36, d.P.R. n. 380 del 2001, 22, comma 4, l. reg. 11 agosto 2008 n. 15, 2, l. 7 agosto 1990 n. 241, oltre a eccesso di potere per difetto di motivazione, nell’ipotesi in cui si ritenga che l’inerzia de qua abbia natura di silenzio-inadempimento che deve essere superato mediante l’adozione di un provvedimento espresso;
II) violazione dell’art. 36, d.P.R. n. 380 cit., dell’art. 27 del PTPR adottato, del PRG e del PTP vigenti, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria, ove si ritenga che il silenzio de quo consista in un provvedimento tacito di reiezione, poiché sussisterebbe il requisito della c.d. doppia conformità delle opere, come già verificato dalla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, che con nota prot. n. 22867 del 13 agosto 2012 si è favorevolmente espressa ex art. 167, d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.
In pendenza di giudizio, il Comune di Ponza ha adottato la nota prot. n. 6625 del 24 luglio 2013 con la quale ha