TAR Lecce, sez. I, sentenza 2022-10-24, n. 202201686
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Testo completo
Pubblicato il 24/10/2022
N. 01686/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00826/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 826 del 2020, proposto da
GE FE, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Finocchito e Maria Immacolata De Fabrizio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castro, non costituito in giudizio;
nei confronti
SA FE, non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
TA RI, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Garrisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- dell’ordinanza del Comune di Castro n. 39 del 29 novembre 2019, notificata in data 30 novembre 2019, con la quale è stata disposta la demolizione di vano deposito di proprietà della ricorrente;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale e, in particolare, della nota dell’U.T.C. del Comune di Castro del 7 febbraio 2020 di rigetto di istanza di riesame, del provvedimento dell’U.T.C. del Comune di Castro del 21 febbraio 2020 di rigetto di istanza ex artt. 34/36 D.P.R. 380/2001 e della nota dell’U.T.C. del Comune di Castro, di data non leggibile, di rigetto istanza 28 febbraio 2020 di proroga.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A seguito dell’opposizione datata 21.05.2020 da parte della sorella, signora FE SA (comproprietaria, al pari della signora FE GE, dell’immobile de quo e destinataria dell’ingiunzione di demolizione impugnata), al ricorso straordinario (proposto in data 27.03.2020 dalla signora FE GE per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione del Comune di Castro n. 39/2019, notificata il 30.11.2019, con cui è stata disposta la demolizione di un vano deposito in Castro), la signora FE GE ha trasposto in sede giurisdizionale innanzi a questo T.A.R. il predetto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
A sostegno del gravame ha dedotto le seguenti censure, così testualmente rubricate:
1) Falsa applicazione dell’art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Legge Ponte) - Violazione dell’art. 48 della previgente legge n. 457/1978 e falsa applicazione della legge n. 10/1977 - Violazione di principi generali di diritto vivente in tema di affidamento - Eccesso di potere per carente istruttoria, falsa presupposizione, irrazionalità e illogicità - Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. per motivazione insufficiente e contraddittoria;
2) Violazione dell’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 e dell’art. 38 del D.P.R. n. 380/2001;
3) Violazione degli artt. 34 - 36 del D.P.R. n. 380/2001 e falsa applicazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 sotto distinto profilo;
4) Violazione dell’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sotto distinto profilo.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Castro.
Non si è costituita in giudizio la cointeressata, signora FE SA.
È intervenuta ad opponendum la signora RI TA, proprietaria confinante e autrice dell’esposto del 17 ottobre 2019 (richiamato nell’ordinanza di sospensione dei lavori del 18 ottobre 2019), eccependo in limine l’inammissibilità dell’impugnazione per l’omessa notifica alla medesima (in ragione dell’asserita sua qualità di controinteressata), nonché l’inammissibilità della “ richiesta di trasposizione giurisdizionale proposta dalla sig.ra FE SA, sorella della ricorrente e comproprietaria con la stessa dell’immobile de quo, nonché esecutrice delle opere abusive e destinataria dei provvedimenti sanzionatori impugnati, cui il ricorso proposto dalla sorella GE non è stato nemmeno notificato ”, non rivestendo l’opponente, signora FE SA, “ la qualità di controinteressata, prevista dall’art. 10 del DPR n. 1199/1971 e dall’art. 48 CPA ”.
Parte ricorrente ha eccepito l’inammissibilità del predetto intervento ad opponendum , assumendo sia l’insussistenza della qualifica di controinteressata in capo alla signora RI TA, sia la carenza dei presupposti per l’intervento ex art. 28, comma 2, Cod. Proc. Amm. (secondo cui “ Chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall’esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, può intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova ”): ha asserito, in particolare, la decadenza (già in data 17 dicembre 2019) dall’impugnazione del permesso di costruire n. 29 dell’11 dicembre 2018, rilasciato dal Comune di Castro, che