TAR Trento, sez. I, sentenza 2024-01-19, n. 202400009

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2024-01-19, n. 202400009
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202400009
Data del deposito : 19 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/01/2024

N. 00009/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00093/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 93 del 2023, proposto da
CA SE, rappresentato e difeso dall’avvocato Santino Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S, Filiale di Viterbo, non costituitosi in giudizio;
- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S., in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marta Odorizzi e Raimund Bauer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’annullamento

- ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall''I.N.P.S.- Direzione provinciale di Viterbo, Atto Rif. Prot. n. 308338 del 30 novembre 2021, nella parte in cui non è attribuito al ricorrente il beneficio dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del d.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

nonché per l’accertamento

-del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del d.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2024 il dott. Fulvio Rocco e udita per l’I.N.P.S. l’avv. Giulia Galvan in dichiarata sostituzione dell’avv. Raimund Bauer; nessuno comparso per la parte ricorrente.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.1. L’odierno ricorrente, Signor CA SE, ha prestato servizio nella Guardia di Finanza ultimandolo nell’ambito territoriale del Comando Regionale Trentino - Alto Adige con il grado di Brigadiere Capo, ed è stato collocato in pensione a domanda con decorrenza 3 gennaio 2022.

Come si evince dal Modello SM5007, elaborato dalla Direzione provinciale di Viterbo

dell’I.N.P.S. (erroneamente menzionata nell’atto introduttivo del presente giudizio come Direzione provinciale di Chieti), il SE alla data del collocamento in quiescenza aveva maturato ai fini

pensionistici 40 anni di servizio utile e 55 anni di età.

Il ricorrente, peraltro, sostenendo di essere “in possesso dei superiori requisiti anagrafici e di

carriera” , afferma che in sede di determinazione del trattamento di fine servizio avrebbe avuto diritto anche al riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 6 bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387 convertito con modificazioni dalla l. 20 novembre 1987, n. 472, consistenti nel computo nel trattamento di fine servizio (TFS) nel computo di 6 scatti stipendiali aggiuntivi, ciascuno pari al 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio da lui percepito.

La relativa disciplina, come innovata dall’articolo 21 della l. 7 agosto 1990, n. 232, così infatti dispone:

“1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all’articolo 2,commi 5, 6 e 10 e all’articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990” .

Sempre ad avviso del ricorrente, l’applicabilità della surriportata disciplina di legge anche al personale già appartenente al Corpo dellala Guardia di Finanza e, in generale ai Corpi militari, è resa evidente dal comma 3 dell’articolo 1911 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (c.d. Codice dell’ordinamento militare) che testualmente dispone: “Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472” .

Ciononostante, in sede di liquidazione del trattamento di fine servizio del ricorrente la

competente Direzione provinciale dell’I.N.P.S. non ha inteso computare al SE il

beneficio di cui trattasi, come può evincersi dal prospetto di liquidazione segnatamente elaborato dalla Direzione provinciale dell’I.N.P.S. Viterbo con atto n. 308338 del 30 novembre 2021.

1.2.1. In dipendenza di ciò, con il ricorso in epigrafe il SE chiede pertanto l’annullamento, “ove occorra e per quanto di ragione” , del predetto prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall’I.N.P.S.- Direzione provinciale di Viterbo, Atto Rif. Prot. n. 308338 del 30 novembre 2021, nella parte in cui non è a lui attribuito il predetto beneficio dei 6 scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis del d.l. n. 387 del 1987 convertito con modificazioni dalla l. n. 472 del 1987 nel testo novellato dall’art. 21 della l. n. 232 del 1990 e di ogni altro atto presupposto e conseguente.

Il ricorrente chiede, altresì, l’accertamento del proprio diritto ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali di cui al predetto art. 6 bis oltre agli interessi e alla rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo del proprio credito.

1.2.2. Preliminarmente il ricorrente precisa che per la presente causa sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale in quanto a Trento è ubicata l’ultima sua sede di servizio (cfr. doc. 3 di parte ricorrente), rilevando che invero il prospetto di liquidazione del TFS è stato redatto dalla

Direzione provinciale I.N.P.S. di Viterbo, ma che ciò non determina l’incompetenza per territorio di questo giudice in quanto tale Direzione provinciale dell’I.N.P.S. si identifica, a seguito di apposita convenzione stipulata tra l’Istituto previdenziale e il Comando generale della Guardia di Finanza, con il Polo Nazionale per l’elaborazione di tutti i trattamenti pensionistici e di TFS per il personale appartenente a tale Corpo.

Il ricorrente deduce quindi con un unico e articolato motivo di gravame l’avvenuta violazione dell’art. 6 bis del dl. n. 287 del 1987 convertito con modificazioni dalla l. n. 472 del 1987, l’avvenuta violazione dell’art. 21 della l. n. 232 del 1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed errato apprezzamento dei presupposti, nonché violazione dei principi discendenti dall’art. 36 Cost.

Secondo il ricorrente, l’erroneità della determinazione dell’ammontare del proprio TFS risulta palese dall’analisi del quadro normativo che disciplina e riconosce il beneficio dei cc.dd. 6 scatti stipendiali e che, “contrariamente a quanto affermato ex adverso, ha un raggio di azione ben più ampio di quello tratteggiato nel diniego impugnato. Ripercorrendo la storia normativa che ha caratterizzato l’istituto previdenziale dei cc.dd. sei scatti stipendiali, che consiste nell’attribuzione, ai fini del trattamento di quiescenza e dell’indennità di buonuscita, di sei aumenti periodici pari a 2,50% in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, calcolati sull’ultimo stipendio percepito e sommati alla base pensionabile, occorre rappresentare che lo stesso è stato istituito, inizialmente

per il solo comparto militare, con la legge 10 dicembre 1973, n. 804 che aveva come

destinatario originario il solo personale della dirigenza militare (generali e colonnelli),

nei casi di cessazione del servizio per limiti di età. Successivamente, in linea con la progressiva omogeneizzazione dei trattamenti economici degli addetti al comparto sicurezza, il beneficio è stato esteso al restante personale delle Forze Armate con la legge 20 novembre 1987, n. 472 e al personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di ruolo del Ministero dell’interno, con d.l. n.

387 del 1987, convertito in l. n. 472 del 1987” .

Il ricorrente evidenzia in tal senso che il surriportato testo dell’art. 6 bis del d.l. n. 387 del 1987 convertito dalla l.n. 472 del 1987 e novellato dall’art. 21 della l. n. 232 del 1990 espressamente contempla il proprio diritto al computo dei predetti 6 scatti di anzianità sull’ultimo stipendio percepito al fine della determinazione dell’ammontare del TFS a lui spettante, posto che tale disciplina testualmente si applica anche al “personale che abbia già maturato i 55 anni di età

e trentacinque anni di servizio utile” .

La disciplina stessa risulta inoltre incontrovertibilmente applicabile anche al personale del Corpo della Guardia di Finanza e, in generale, a tutto il personale dei Corpi militari

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