TAR Napoli, sez. V, sentenza 2021-12-31, n. 202108379
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Testo completo
Pubblicato il 31/12/2021
N. 08379/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01843/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1843 del 2016, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Granata, con domicilio eletto presso lo studio Amedeo Pisanti in Napoli, via Pirro Ligorio n. 10;
contro
Comune di Acerra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Aniello Emanuele Aversano, con domicilio eletto presso lo studio Francesca Baldini in Napoli, via Santa Lucia n.110;
-OMISSIS-., non costituita in giudizio;
-OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati Emilio De Stefano, Gianluca La Montagna, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe D'Alise in Napoli, Centro Direzionale Is. F/12;
per la condanna del Comune di Acerra e delle società resistenti:
- al risarcimento del danno patito dal ricorrente a seguito della illegittima occupazione del suolo di proprietà ivi compresi i danni al soprasuolo;
- al pagamento dell'indennità di occupazione legittima;
- alla restituzione, in favore del ricorrente, del terreno occupato dalla parte resistente come da verbale di immissione in possesso del 14.10.2004, previo ripristino a cura e spese della parte resistente dello status quo ante;
NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO
- della invalidità/nullità, per difetto di causa negoziale, originaria o sopravvenuta, dell'atto unilaterale d'obbligo imposto dall'amministrazione resistente a carico del ricorrente, giusta nota prot. n. 1891 del 21.3.2007, con conseguente declaratoria del diritto del ricorrente di cancellazione della relativa trascrizione presso il Registro immobiliare presso la Conservatoria di Santa Maria Capua Vetere con esonero del Conservatore da qualsivoglia responsabilità al riguardo e con condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto patito
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Acerra e di -OMISSIS- S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 giugno 2021 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 13 aprile 2016 e depositato il successivo 26 aprile, il ricorrente in epigrafe indicato ha richiesto la condanna del Comune di Acerra e delle società resistenti (-OMISSIS- e -OMISSIS- S.r.l.):
- al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. patiti a seguito della illegittima occupazione del suolo di sua proprietà, ivi compresi i danni al soprassuolo;
- al pagamento dell'indennità di occupazione legittima;
- alla restituzione, in suo favore, del terreno occupato dalle parti resistenti come da verbale di immissione in possesso del 14.10.2004, previo ripristino a cura e spese stesse dello status quo ante.
1.1. Ha inoltre richiesto l’accertamento della invalidità/nullità, per difetto di causa negoziale, originaria o sopravvenuta, dell'atto unilaterale d'obbligo imposto dall'amministrazione resistente a suo carico, giusta nota prot. n. 1891 del 21.3.2007, con conseguente declaratoria del suo diritto alla cancellazione della relativa trascrizione presso il Registro immobiliare della Conservatoria di Santa Maria Capua Vetere, con esonero del Conservatore da qualsivoglia responsabilità al riguardo e con condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto patito.
2. A sostegno del ricorso assume in punto di fatto di essere proprietario di un appezzamento di terreno con retrostante fabbricato, riportato nel Catasto terreni del Comune di Acerra al fg. 42, p.11a 1163, are 7,07.
2.1. Con permesso di costruire n. 317/A/03 il Comune di Acerra autorizzava le società -OMISSIS-Immobiliare sas" alla costruzione di un complesso edilizio di n. 37 unità abitative su area contermine a quella dell'istante.
2.2. Al contempo, le società resistenti stipulavano con il Comune di Acerra, giusta determina dirigenziale n. 190 del 10.6.2004, una convenzione urbanistica in virtù della quale le stesse si oneravano della realizzazione di un tronco stradale e relativi sottoservizi, costituenti opere di urbanizzazione primaria del più ampio comparto urbanistico ove ricadeva il progetto edilizio assentito, e, per tale via, le medesime società venivano anche delegate al compimento delle correlate procedure espropriative.
2.3.Con nota prot. n. 18090 del 28.7.2004, il Comune di Acerra gli comunicava l'avvio del procedimento "... diretto alla realizzazione di un tronco di strada che ricalca il tracciato previsto dalla strumentazione urbanistica vigente ...", ricadente su parte dei suoli di sua proprietà.
Successivamente, con decreto n. 83 del 13.9.2004, a cui veniva allegato il piano particellare di esproprio, notificato in data 17.9.2004, l'amministrazione resistente:
- autorizzava le società -OMISSIS- Immobiliare sas ad occupare temporaneamente ed urgentemente gli immobili siti nel territorio comunale sui quali ricadevano le opere di urbanizzazione primaria tra cui quello di sua proprietà;
- autorizzava le predette società alla presa di possesso dei suoli ed alla redazione, in uno al tecnico comunale incaricato, del relativo stato di consistenza;
- avvisava che con successivo provvedimento sarebbero state determinate le indennità da corrispondere agli aventi diritto, a cura e spese delle società -OMISSIS-Immobiliare s.a.s.;
- fissava in anni uno il termine per l'inizio dei lavori ed in anni cinque il termine per il completamento dei lavori e delle procedure espropriative, con data di decorrenza dalla data di presa di possesso dei suoli.
2.3.1. In data 14.10.2004, in esecuzione del citato decreto di occupazione temporanea e di urgenza, il Comune di Acerra (Na) e le società resistenti si immettevano nel possesso della porzione di fondo di proprietà dell'istante, occupando, in via d'urgenza, la superficie di mq. 180,00 della pila 1163, fg. 42, con significativa modificazione dello stato dei luoghi, mediante demolizione dei manufatti ed impianti preesistenti e precisamente, come evincibile dallo stato di consistenza sottoscritto, in contraddittorio tra le parti, all'atto di immissione nel possesso:
- muro di cinta in tufo dello spessore di cm 40 per un’altezza di ml 1, con sovrastante barriera in ferro di altezza di ml 1,30 per ml 32;
- fondazione del muro di cinta di cui sopra in cls di cm 60 per una profondità di cm 50;
- tratti di muro di ml 2 in pietra piana per un'altezza di ml 2.35 oltre alla fondazione di cm 40 per cm 50 in cls;
- tubatura di gas metano per ml 22, compreso contatore e allacci vari;
- conduttura per l'acqua potabile ivi compreso contatore ed allacci vari in poliuretano;
- massetto in cls armato con rete elettrosaldata e tappetino bituminoso di cm 3 per mq 60;
- alberi di limoni e albero di melograno con frutta di 15 anni circa, oltre altre piantumazioni arboree di abbellimento.
2.3.2. La predetta porzione di lotto del ricorrente, dunque, una volta cantierata, veniva utilizzata da parte delle resistenti che vi realizzavano le infrastrutture e i servizi, nello specifico impianto fognario e condotta dell’acqua potabile.
2.3.3.Per contro, non si procedeva alla realizzazione in parte qua del tronco stradale, avendo il ricorrente, con ricorso iscritto al numero di ruolo R.G. n. 13571/2004, impugnato il permesso di costruire n. 317/A/03, nonché il decreto di occupazione d'urgenza n. 83 del 13/9/2004, conclusosi con sentenza di accoglimento di questo T.A.R. n. 694/2006.
Nello specifico con tale sentenza - passata in giudicato a seguito della declaratoria di perenzione del ricorso in appello intervenuta con decreto presidenziale n. 428/2013 - si osservava che il piano attuativo sul quale si fondava la pretesa edificatoria delle società controinteressate e che recava in dettaglio le opere di urbanizzazione primaria da realizzare, era stato approvato dal Comune di Acerra nel 1987 e pubblicato nel 1994, sicché, al più tardi, era scaduto il 31.12.2004, avendo i piani particolareggiati efficacia di durata non superiore a dieci anni, termine entro il quale devono essere compiute anche le espropriazioni necessarie per l'esecuzione delle opere previste. Da ciò la decadenza del vincolo preordinato all’esproprio.
Pertanto, in via derivata, veniva dichiarata la decadenza della convenzione urbanistica intercorsa tra il Comune di Acerra e le società controinteressate ed odierne resistenti, in virtù della quale le stesse erano state delegate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, tra cui il tronco stradale ricadente sul suolo del ricorrente, nonché alla espropriazione delle aree di pertinenza.
A ciò conseguiva l’annullamento degli atti della procedura espropriativa, nonché del permesso di costruire oggetto di impugnativa.
2.3.4. Nelle more del giudizio di appello, il ricorrente - che a seguito dell'immissione in possesso aveva subito la distruzione, tra l'altro, del muro perimetrale dell'abitazione familiare - aveva chiesto al Comune di Acerra quanto meno di ripristinare il muro di confine a difesa della proprietà, richiesta accordata dall'amministrazione comunale giusta provvedimento prot. n. 1891 del 21.3.2007, subordinatamente però alla "costituzione di atto di obbligo trascritto alla Conservatoria di impegno, in caso di esproprio, a rimuovere a proprie spese la recinzione”; la costituzione di detto vincolo avveniva con atto per notar -OMISSIS-in data 6.6.2007.
A dire del ricorrente, detto atto sarebbe configurabile quale atto di sottomissione della proprietà privata ad una espropriazione illegittima, sostanziandosi, peraltro, in un vincolo correlato ad una procedura ablatoria svincolata da limiti, fattuali e