TAR Pescara, sez. I, sentenza 2020-07-02, n. 202000203
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Testo completo
Pubblicato il 02/07/2020
N. 00203/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00100/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di SC (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 100 del 2018, proposto da:
Associazione Italiana per il World Wide Fund of Nature W.W.F. Italia Onlus, e Legambiente Onlus, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Paolo Febbo, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia, nonché in forma fisica presso il suo studio in SC, viale Bovio n.385;
contro
Comune di Vasto, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti
Es.Cal. S.r.l. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Giulio Cerceo e Stefano Corsi, elettivamente domiciliata in forma digitale come in atti nonché in forma fisica presso il loro studio legale in SC viale G. D’Annunzio n.142;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Associazione Occupazione Ambiente Sviluppo Industriale Oasi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Giacomo Cerullo e Andrea Nervi, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
con il ricorso introduttivo:
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia giuridica:
1) del parere favorevole relativo alla Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A.) ex art. 5 D.P.R. n. 357/97, emesso in data 15.01.2018 dal Settore 4° - Urbanistica e Servizi – Sportello Unico per l'Edilizia, “inerente l'attività di produzione di leganti idraulici in Zona Industriale del Comune di Vasto, da impiantare nello stabilimento esistente, costruito inizialmente dalla ditta TRA.CE s.r.l. di Foggia, e completato dalla ditta VASTOCEM s.r.l., con sede a Vasto”, ditta, quest'ultima, poi incorporata dalla ES.CAL. s.r.l., che ha presentato la richiesta di V.inc.a. in data 11.05.2016;
2) di ogni altro atto e/o provvedimento ad esso presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso (anche non conosciuto).
e
con il ricorso incidentale presentato da Es.Cal. – Estrazione, Frantumazione Calcarei – Società a Responsabilità Limitata – “Escal – S.R.L.” il 17.04.2018:
per l’annullamento, in parte qua, del parere favorevole del 15.1.2018 sulla V.INC.A del SUE del Comune di Vasto;
nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso, anche laddove non conosciuto, compreso il parere del consulente dell'Ente del 4.1.2018 e l'eventuale richiesta di esso effettuata dall'Amministrazione.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Es.Cal. – Estrazione, Frantumazione Calcarei - Società a Responsabilità Limitata - “Escal S.r.l.”;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 84 comma 5 del d.l. n.18/2020, conv. in l. n. 27/2020, come modificato dall’art. 4 del d.l. n. 28 del 30/04/2020 e le Linee Guida del Presidente del Consiglio di Stato del 25.05.2020, e considerato che non è stata presentata istanza di discussione orale;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2020 la dott.ssa Renata Emma Ianigro;
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso iscritto al n. 100/2018 gli enti ricorrenti e, precisamente, il W.W.F., quale organizzazione internazionale avente come scopo la protezione della natura e dell’habitat, e Legambiente, quale associazione di protezione ambientale a carattere nazionale riconosciuta ai sensi dell’art. 13 della legge n. 349/1986 con d.m. 20.02.1987, impugnavano, chiedendone l’annullamento, il provvedimento del 15.01.2018 con cui il Dirigente del S.U.E di Vasto esprimeva parere favorevole in merito alla Valutazione di Incidenza relativamente alle immissioni in atmosfera derivanti dall’attività di produzione di leganti idraulici a freddo di cui al progetto dalla società controinteressata da realizzare presso lo stabilimento industriale ubicato a pochi metri dal S.I.C. IT140108 PU RC PU della Penna nonché all’interno della fascia di protezione esterna del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Guidata PU RC.
Esponevano che:
- su ricorso del Comune di Vasto, con sentenza di questo T.a.r. n. 223 del 9.04.2015 allo stato appellata, era stato annullato il provvedimento prot. n. CH/2013/008 del 13.06.2013 con cui la Provincia di Chieti aveva autorizzato le emissioni in atmosfera in favore della Vastocem s.r.l., poi incorporata per fusione dalla società odierna controinteressata Escal s.r.l.;
- il Comune di Vasto aveva quindi riavviato la procedura, convocando il Comitato di Gestione della Riserva, nominando un proprio consulente, e provvedendo alla pubblicazione dello Studio di Incidenza Ambientale;
- erano state depositate svariate osservazioni, tra cui quelle delle ricorrenti in data 13.11.2017, con cui era stata richiesta la reiezione del progetto, poiché confliggente con gli interessi tutelati dal S.i.c.;
- tutte le osservazioni presentate erano state respinte con il parere favorevole impugnato.
A sostegno del ricorso deducevano i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 7, del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), in tema di Valutazione di Incidenza Ambientale. Violazione della L.R. Abruzzo 20.02.1998, n. 9 ed art. 8 delle N.T.A. del Piano di Assetto Naturalistico (P.A.N.), approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 79/2 del 25.09.2007.
Ai sensi dell’art. 5 comma 7 del d.p.r. 357/1997 la Valutazione di Incidenza di piani o di interventi che interessano siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente in un’area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge n. 394/1991 è effettuata sentito l’ente di gestione dell’area stessa. Dall’esame del provvedimento emerge con tutta chiarezza che tale adempimento necessario e tassativo è stato omesso, dal momento che il Comitato di gestione della riserva regionale si è riunito in data 25.05.2017, come da convocazione prot. 24532 del 18.’05.2017 per la discussione della pratica della società Es.Cal. senza fornire indicazioni e rinviando il proprio parere alla presentazione di una proposta progettuale. La locuzione “sentito l’ente di gestione dell’area” del comma 7 sta ad indicare evidentemente che l’ente deve fornire concretamente il proprio parere, per cui se il parere non è stato emesso ma rinviato ad un momento successivo, giammai avrebbe potuto essere emesso il relativo provvedimento. La mancanza del parere del Comitato di Gestione viola anche l’art. 8 commi 1 e 2 delle n.t.a. del P.a.n. della Riserva che subordina al parere favorevole del Comitato di Gestione qualsiasi attività o intervento che comporti trasformazione urbanistico edilizia del territorio della Riserva conferendogli il potere di impartire prescrizioni sugli interventi di trasformazione del territorio e sullo svolgimento di qualsiasi attività in accertato e motivato contrasto con le finalità istitutive della Riserva. La necessità del parere in argomento è stata richiamata dallo stesso Comune di Vasto nel giudizio r.g. n. 405/2013 e dal Consulente ambientale del Comune medesimo dr. Colangeli alla luce delle ultime modifiche relative alle misure di gestione del S.i.c. di cui alla delibera regionale n.494/2017 ed alla variazione del P.a.n. commissionata dal Comune il 29.12.2017.
2) Violazione del “principio di precauzione” di cui alla Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee “HABITAT” n. 92/43/CEE del 21.05.1992.
La violazione del principio di precauzione nella specie è più che manifesta dato che il Consulente ambientale dell’ente resistente ha suggerito misure di mitigazione atte a ridurre l’incidenza di effetti negativi.
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 357/1997, per mancato adeguamento del vigente strumento urbanistico del Comune di Vasto alle prescrizioni in tema di pianificazione territoriale. Violazione e falsa applicazione delle misure “sito-specifiche” di cui alla deliberazione Regione Abruzzo n. 494/17 del 15.09.2017 (all. 1, pagg. 1-27).
Lo stabilimento, come dal parere impugnato, ricade in zona industriale D1 del vigente p.r.g., all’interno del p.r.t. del Consorzio dell’Area di Sviluppo del Vastese, in zona industriale di ristrutturazione e completamento, e ricade anche nel Piano di Assetto Naturalistico della Riserva regionale naturale guidata PU RC in zona R2 all’interno della fascia di protezione in cui sono obbligatori gli interventi atti a ridurre l’impatto paesaggistico e gli interventi antinquinamento. Ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. n. 357/1997 in sede di pianificazione territoriale si deve tener conto della valenza naturalistico ambientale dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone Speciali di Conservazione, ma, nella specie, il p.r.g. approvato con delibera n. 10 del 28.03.2001 dopo la istituzione della Riserva con legge regionale n.9/1998, non è stato adeguato alla pubblicazione del S.i.c. con d.m. Ministero Ambiente 25.03.2005 (cfr parere integrativo 14.01.2018 consulente comunale dr Colangeli secondo cui “gli strumenti di gestione del territorio devono necessariamente essere adeguati al fine di recepire quanto approvato dalla Regione Abruzzo).
A sua volta la Regione con la delibera n.494 del 15.09.2017 ha approvato una serie di misure sito specifiche richiamando l’invito del Ministro dell’Ambiente rivolto alle Regioni in riferimento ad una procedura di infrazione pendente innanzi alla Commissione, prescrivendone altresì l’obbligatorietà ed inderogabilità nell’espletamento della procedura di valutazione di incidenza, e la prevalenza se più restrittive, rispetto alle previsioni definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti.
Il parere favorevole è stato motivato unicamente sulla circostanza