TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-03-31, n. 202302049
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Testo completo
Pubblicato il 31/03/2023
N. 02049/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01683/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1683 del 2021, proposto da
UG NU, OC LO, CH MP RO, rappresentati e difesi dagli avvocati OC LO, CH MP RO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
al decreto di condanna Legge Pinto della Corte di Appello di Napoli RGVG 1292-2017
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella camera di consiglio del 30 marzo 2023 la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in esame parte ricorrente agisce per l’esecuzione del decreto della Corte di Appello di Napoli, depositato in data 27.9.2017 (R.G. 1292/2017, n. 2022/2017), a definizione di un giudizio per violazione del principio di cui all’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo - ragionevole durata del processo – a titolo di equa riparazione ex artt 2 e 3 della Legge n. 89/2001 (Legge Pinto), nella parte in cui il Ministero intimato è stato condannato al pagamento in favore di UG NU della somma di €6.000,00, oltre interessi legali dalla domanda, ed in favore di OC LO e CH PO RO, quali procuratori distrattari, della somma di € 27,00 per spese, €540,00 per compensi, oltre maggiorazione del 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
In particolare lamentano che, pur avendo ritualmente notificato il decreto in questione al Ministero della Giustizia, questo non avrebbe provveduto al pagamento delle somme liquidate.
1.1 Chiedono, pertanto, la nomina di un Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inadempimento.
1.2 Si è costituito in giudizio il Ministero intimato.
Alla camera di consiglio del 30 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini e limiti che seguono.
2.1 Il Collegio