TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2018-03-23, n. 201803293

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2018-03-23, n. 201803293
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201803293
Data del deposito : 23 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/03/2018

N. 03293/2018 REG.PROV.COLL.

N. 06228/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6228 del 2012, proposto da:
ME Ez OU, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Mazzoni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Flaminia, 441;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del decreto di rifiuto di naturalizzazione italiana prot. k10/131538 emesso dal Ministero dell'Interno in data 6 aprile 2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2018 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe ME El OU ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno ha respinto la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana, sulla base della difficoltà di espressione nella lingua italiana, della mancata conoscenza dei principi fondamentali dell’ordinamento italiano e dello scarso inserimento nella comunità di residenza.

Avverso tale provvedimento sono state proposte le censure di violazione dell’art 10 bis della legge n. 241 del 1990, per la difformità tra i motivi di diniego comunicati con il preavviso di diniego e quelli posti a fondamento del provvedimento finale, eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza ed illogicità della motivazione.

Si è costituito il Ministero dell’Interno contestando la fondatezza del ricorso.

Con ordinanza del 30.8.2012 è stata respinta l’istanza cautelare, per l’insussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile.

All’udienza pubblica del 13 febbraio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso

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