TAR Salerno, sez. I, sentenza 2024-03-12, n. 202400639

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2024-03-12, n. 202400639
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202400639
Data del deposito : 12 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/03/2024

N. 00639/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01606/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di ER (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1606 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Euroappalti S.r.l. e Avallone ZI S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , in relazione alla procedura CIG 99615188B3, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio La Marca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Commissario Straordinario del Governo della Zes Campania, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale ER, domiciliataria ex lege in ER, c.so Vittorio Emanuele, 58;



nei confronti

FE Consorzio Stabile s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Melucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero per gli Affari Europei di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale ER, domiciliataria ex lege in ER, c.so Vittorio Emanuele, 58;



per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

dell'aggiudicazione, disposta dal Commissario straordinario del Governo della ZES Campania con determina n. 38 del 27/09/2023 e comunicata il 28/09/2023, all''operatore economico FE Consorzio Stabile Scarl dell'appalto integrato del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori relativi all''intervento di « BATTIPAGLIA- Potenziamento area della logistica e riqualificazione della viabilità » — sub-intervento denominato « potenziamento delle infrastrutture a servizio dell''area della logistica » – Articolo 60 comma 3 del d. lgs. 50/2016 - CIG. 99615188B3; importo complessivo a base di gara € 5. 525.454,02.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Euroappalti S.r.l. il 18/1/2024:

1) Annullare l'aggiudicazione disposta dal Commissario straordinario del Governo della ZES Campania con determina n. 38 del 27/09/2023 e comunicata il 28/09/2023, all'operatore economico FE Consorzio Stabile Scarl dell'appalto integrato del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori relativi all'intervento di « BATTIPAGLIA- Potenziamento area della logistica e riqualificazione della viabilità » — sub-intervento denominato « potenziamento delle infrastrutture a servizio dell'area della logistica » – Articolo 60 comma 3 del d. lgs. 50/2016 - CIG. 99615188B3, e ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso.

2) Dichiarare l'inefficacia del contratto di appalto stipulato il 28 dicembre 2023 tra Commissario straordinario del Governo della ZES Campania e il FE Consorzio Stabile Scarl e, per l'effetto, disporre il subentro dell'Euroappalti s.r.l. e dell'Avallone ZI s.r.l. nel contratto sopra richiamato o, in via subordinata, la condanna del resistente al pagamento in favore di Euroappalti s.r.l. e di Avallone ZI s.r.l. di € 216.402,92 (duecentosedicimilaquattrocentodue/92 euro), quale risarcimento del danno per il mancato profitto relativo all'esecuzione dei lavori, e di € 108. 201, 46 (centoottomiladuecentouno/46 euro), quale risarcimento del danno curricolare, nonché € 21.582,46 (ventunomilacinquecentoottantadue/46 euro), quale risarcimento danno per il mancato affidamento della progettazione esecutiva, ed € 10.791,63 (diecimilasettecentonovantuno/23 euro), quale risarcimento del danno curricolare per i progettisti.

3) Con vittoria di spese e competenze legali.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario Straordinario del Governo della Zes Campania, di FE Consorzio Stabile s.c. a r.l., del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero per Gli Affari Europei di Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2024 la dott.ssa Rosa Anna Capozzi e uditi per le parti i difensori Melucci Antonio e La Marca Antonio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con ricorso notificato in data 25 ottobre 2023 e depositato in data 27 ottobre 2023, la società ricorrente Euroappalti s.r.l., insieme all’Avallone ZI s.r.l., hanno esposto che:

- in data 20 luglio 2023 il Commissario Straordinario del Governo della ZES Campania ha pubblicato il bando di gara afferente procedura aperta telematica ai sensi degli articoli 48 e 58 d.lgs. 50/2016 per l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa dell’appalto integrato del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori relativi all’intervento di « Battipaglia- Potenziamento area della logistica e riqualificazione della viabilità » — subintervento denominato « potenziamento delle infrastrutture a servizio dell’area della logistica »;

- l’appalto è finanziato da fondi unionali- Next Generation UE e rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

- hanno preso parte alla procedura di gara quale mandante del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, unitamente all’Avallone ZI s.r.l., quale impresa capogruppo;

- la procedura si è conclusa in data 28 settembre 2023 con l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico FE Consorzio Stabile s.c.ar.l., che sin dalla domanda di partecipazione ha indicato quali consorziate designate la IA ZI di IA US e la Vie sotterranee s.r.l.

1.1. Con l'odierno ricorso, la Euroappalti s.r.l. e l’Avallone ZI s.r.l. hanno, quindi, agito al fine di far dichiarare l'illegittimità dell’aggiudicazione della gara, previa sospensione della sua efficacia, deducendo i seguenti motivi di ricorso:

1) Violazione di legge (articoli 80, comma 5, lett. c) e f- bis ), e 85 d. lgs. 50/2016 e articolo 7 disciplinare di gara), per non aver la IA ZI, consorziata designata dal FE Consorzio Stabile S.c.a r.l., fornito una autodichiarazione aggiornata in relazione ai procedimenti penali in corso;

2) Violazione di legge (articolo 80, comma, lett. f- bis ) e i), d. lgs. 50/2016), per aver IA US, titolare della consorziata designata dal FE Consorzio Stabile S.c.a r.l., affermato di non essere tenuto alla presentazione della certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, stante un numero di dipendenti inferiore a 15, in contrasto con quanto risulta dalla visura camerale storica;

3) Violazione di legge (articoli 46, 80, comma 5, lett. f- bis ), d. lgs. 50/2016, linee guida ANAC n. 1/2016 e articolo 6, punto 3 e 3.3., lettera d), del disciplinare di gara) per l’insussistenza in capo all’aggiudicatario e al suo raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) dei requisiti tecnici professionali;

4) Violazione di legge (articolo 48, comma 4, d.lgs. 50/2016), per non aver il controinteressato Consorzio specificato nella propria offerta le categorie dei lavori che sarebbero dovute essere eseguite dalle singole consorziate designate, ossia IA ZI di IA US e Vie sotterranee s.r.l.;

5) Violazione di legge (articolo 47 d.lgs. 50/2016, articoli 6, comma 3.1, e 2, comma 3, del disciplinare di gara), in quanto la IA ZI di IA US non sarebbe titolare delle attestazioni SOA richieste dalla Stazione appaltante;

6) Violazione di legge (articoli 80, comma 5, lett. c), c- ter ) e f- bis ) d. lgs. 50/2016) e/o eccesso di potere per illogicità o irragionevolezza manifesta per aver l’aggiudicatario Consorzio dichiarato nel proprio DGUE di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali e di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento, nonostante sia stata destinataria di diversi provvedimenti amministrativi per gravi illeciti professionali;

7) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 80, comma 5, lett. c), c- bis ) e c- ter ) del d.lgs. n. 50/2016; eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, dell’erronea valutazione dei presupposti, della carenza di motivazione; violazione dell’articolo 3 della legge n. 241/1990; violazione dei principi di buon andamento, trasparenza e imparzialità, anche ai sensi dell’articolo 97 Cost., in quanto la stazione appaltante ha omesso qualsiasi valutazione in ordine alla gravità degli illeciti professionali.

1.2. Si sono costituiti in giudizio, con memoria formale, il Ministero delle Infrastrutture e trasporti e il Ministero per gli Affari Europei, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario del Governo della ZES Campania e il controinteressato Consorzio che hanno resistito al ricorso, depositando documenti attinenti alla procedura di gara oggetto del presente giudizio.

1.3. All’esito dell’udienza in camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare con ordinanza n. 432, pubblicata in data 9 novembre 2023, il Collegio ha « rilevato che le censure contenute nel ricorso, pur necessitando di un più approfondito esame in fase di merito, sono state oggetto di puntuale replica da parte del controinteressato Consorzio, nonché da parte del resistente Commissario Straordinario del Governo della Zes Campania, non apparendo, quindi, al sommario esame proprio della fase cautelare, idonee ad integrare gli estremi del requisito di fumus boni iuris del gravame » e ha ritenuto che « nel contrapposto interesse delle parti, sia allo stato prevalente l’interesse del soggetto aggiudicatore ad iniziare celermente i lavori, di indubbio rilievo pubblico, come da cronoprogramma previsto dall’articolo

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