TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2022-01-21, n. 202200018
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Testo completo
Pubblicato il 21/01/2022
N. 00018/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00139/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di LZ
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 139 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Ferrari e Benedetta Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultima in Catania, viale Raffaello Sanzio, n. 60;
contro
Provincia Autonoma di LZ, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Renate von Guggenberg, Alexandra Roilo, Laura Fadanelli, Cristina Bernardi e Michele Purrello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura della Provincia in LZ, piazza Silvius Magnago, n. 1;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
A) Quanto al ricorso introduttivo:
1) della nota del -OMISSIS-, con cui la Provincia autonoma di LZ, ai sensi dell'art. 14, punto 2), del decreto del Presidente della Provincia (D.P.P.) n. 22 del 2 settembre 2013, recante il Regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego provinciale, ha comminato all'odierno ricorrente la -OMISSIS-;
2) del decreto n. -OMISSIS-, con cui il Direttore di Ripartizione ha corretto, con decorrenza immediata, la graduatoria definitiva per l'assunzione a tempo determinato del personale docente delle -OMISSIS-- anno scolastico 2020/2021, approvata con decreto n. -OMISSIS-e modificata con decreto n. -OMISSIS-, escludendo l'odierno ricorrente dalla graduatoria del personale docente della -OMISSIS-per l'anno scolastico 2020/2021;
e di ogni altro provvedimento antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o consequenziale;
nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento nella graduatoria definitiva per l'assunzione a tempo determinato del personale docente delle -OMISSIS-- anno scolastico 2020/2021, approvata con decreto n. -OMISSIS-, come modificata con decreto n. -OMISSIS-;
e per il risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell'illegittima esclusione, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante.
B) Quanto al primo atto recante motivi aggiunti, presentato il 21.1.2021:
1) del provvedimento del -OMISSIS-, con il quale la Provincia Autonoma di LZ ha confermato l’esclusione del ricorrente dalla graduatoria per l’assunzione a tempo determinato del personale docente delle -OMISSIS-- anno scolastico 2020/2021;
nonché per il risarcimento di tutti i danni subiti a causa della suddetta esclusione, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante.
C) Quanto al secondo atto per motivi aggiunti, presentato il 6.8.2021:
1) della nota del 26 maggio 2021 dell'Ufficio Assunzioni personale con il quale si assegna termine fino al 15 giugno 2021 al -OMISSIS-per presentare elementi nuovi, pena l'esclusione dalla graduatoria provinciale per l'anno scolastico 2021/2022;
2) della graduatoria definitiva per l'assunzione a tempo determinato del personale docente delle -OMISSIS-- anno scolastico 2021/2022, ove non risulta presente il -OMISSIS-;
e di ogni altro provvedimento antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o consequenziale.
nonché per l'accertamento del diritto all'inserimento nella graduatoria definitiva per l'assunzione a tempo determinato del personale docente delle -OMISSIS-- anno scolastico 2021/2022
e per il risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell'illegittima esclusione, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante.
Visti il ricorso, gli atti recanti motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di LZ;
Visti i decreti presidenziali n.-OMISSIS-;
Viste le ordinanze cautelari n.-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 la consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
(I documenti di seguito citati si riferiscono - salva diversa specificazione - alla produzione della Provincia autonoma di LZ)
Il ricorrente ha presentato in data 20 gennaio 2017, per l’anno scolastico 2017-2018, la sua prima domanda di inserimento nelle graduatorie delle -OMISSIS-, quale docente nella materia “-OMISSIS-” (doc. 5).
La deliberazione della Giunta provinciale n. 130 del 3 febbraio 2015, al punto 3.1., stabilisce che le graduatorie sono formate una volta l’anno e sono valide per l’anno scolastico successivo (doc. 3).
I requisiti specifici di accesso al profilo di insegnamento cui aspira il ricorrente sono invece regolati dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 115 del 6 febbraio 2018, che, nell’allegato A della stessa delibera prevede per la materia “-OMISSIS-”, quale “requisito di accesso”, “l’esame di stato della -OMISSIS-nel settore -OMISSIS-, unito a-OMISSIS-per il settore” (allegato al doc. 4).
In occasione della domanda del 2017 il ricorrente, nel modulo di iscrizione, alla sezione riferita alla “Esperienza professionale/di insegnamento”, ha dichiarato di aver svolto le seguenti attività:
- dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 attività di “-OMISSIS-” presso l’-OMISSIS-per 40 ore settimanali;
- dal 24 marzo 2011 al 30 settembre 2014: attività di “-OMISSIS-” presso -OMISSIS-per 30 ore settimanali;
- dal 5 dicembre 2016 al giorno della domanda: attività di “-OMISSIS-” presso la -OMISSIS-non sono indicate le ore settimanali).
Nell’ambito dei controlli sull’attività professionale dichiarata, la Provincia autonoma di LZ ha appurato che il rapporto di lavoro presso -OMISSIS-non risultava nel database della Ripartizione provinciale Lavoro relativo alle comunicazioni obbligatorie di assunzione dei lavoratori. Inoltre la gestione del-OMISSIS-non era stata in grado di dare informazioni utili al riguardo (doc.ti 8 e 9).
L’Amministrazione provinciale, in data 4 luglio 2017, ha quindi chiesto chiarimenti al ricorrente (doc. 10), il quale ha reagito presentando una dichiarazione della -OMISSIS-di data 17 luglio 2017, asseritamente sottoscritta dalla-OMISSIS-, in cui si dichiara che il ricorrente “ha collaborato e lavorato presso il -OMISSIS-nel periodo dal 13.12.2010 al 31.12.2013 con mansioni di -OMISSIS-” (doc. 11).
Il ricorrente, nella mail del 18 luglio 2017, ha inoltre dichiarato all’Amministrazione provinciale “che il rapporto e la collaborazione di lavoro con l’-OMISSIS-era regolamentato mediante P. IVA, essendo in quel periodo anche titolare di -OMISSIS-con a carico una dipendente” (doc. 12).
Sulla base delle suddette dichiarazioni, l’Ufficio Assunzioni personale ha inserito il ricorrente in graduatoria.
Con nota del 25 febbraio 2018 il ricorrente ha chiesto alla Provincia autonoma di LZ (di seguito solo Provincia) l’aggiornamento della propria esperienza professionale, rilevante ai fini del punteggio in graduatoria. Nell’apposito modulo il ricorrente ha dichiarato di aver lavorato dal 7 agosto 2016 al 10 febbraio 2018, a tempo parziale (4 ore settimanali), per la ditta -OMISSIS- (-OMISSIS-), svolgendo -OMISSIS-, nonché vari periodi quale -OMISSIS- per la Provincia autonoma di LZ (doc. 6). Alla domanda di aggiornamento il ricorrente ha allegato la dichiarazione della -OMISSIS-, sottoscritta dalla -OMISSIS-, in cui la stessa ha dichiarato che il ricorrente “ha collaborato presso la -OMISSIS-, sito in-OMISSIS-(BZ), -OMISSIS-, denominato ‘-OMISSIS-’ nel periodo dal 7.8.2016 al 10.2.2018, con mansioni di -OMISSIS-” (allegato al doc. 6).
In sede di trattazione della pratica, l’Amministrazione ha effettuato delle verifiche, dalle quali è emerso che:
- nella domanda del 2017 il ricorrente non aveva dichiarato la suddetta attività svolta presso lo “-OMISSIS-;
- che la partita IVA dallo stesso ricorrente addotta all’atto della prima domanda come “cornice fiscale” era risultata in realtà chiusa nel 2014 (doc. 13), che il Fondo Assistenza per il personale della Polizia di Stato aveva deliberato, in data 5 maggio 2016, di procedere all’affidamento dei -OMISSIS-della struttura chiamata “-OMISSIS-” per la durata di 4 anni, mediante gara pubblica, che il relativo bando era stato pubblicato solo nel febbraio 2017 e l’aggiudicazione alla -OMISSIS-era avvenuta solo il 4 aprile 2017 (doc.ti 15 e 16). L’apertura della struttura era poi avvenuta solo il 19 giugno 2017 (doc. 30), sicché il ricorrente non poteva aver lavorato presso quella struttura almeno dal 10 febbraio 2016 al 18 giugno 2017.
Il ricorrente, informato con nota del 21 agosto 2018 (doc. 17) delle risultanze negative degli accertamenti eseguiti, in data 21 agosto 2018 ha replicato che “la società -OMISSIS-, la cui sede legale non è quella del -OMISSIS-denominato ‘-OMISSIS-’, ha in gestione-OMISSIS-ed acquisisce collaboratori in loco per le strutture alle quali necessitano di personale per brevi periodi ed ha forte turn over di personale” (doc. 18).
In data 31 agosto 2018 il ricorrente ha inviato alla Provincia una copia semplice di una scrittura privata denominata “contratto di collaborazione occasionale”, datata 1° agosto 2016, relativa ad un periodo di collaborazione dal 7 agosto 2016 al 10 febbraio 2018 con la -OMISSIS-, in persona della -OMISSIS- quale legale rappresentante, avente ad oggetto un’attività di “-OMISSIS-” (doc. 19).
Da ulteriori verifiche effettuate dall’Amministrazione e, in particolare, dalla visura camerale della Camera di Commercio di -OMISSIS-, è poi risultato anche che la -OMISSIS- era diventata amministratrice unica con atto del 7 agosto 2017, iscritto in data 30 agosto 2017 e che la stessa, essendo nata il [...], era ancora minorenne quando aveva firmato il suddetto