TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2021-12-21, n. 202113322

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2021-12-21, n. 202113322
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202113322
Data del deposito : 21 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/12/2021

N. 13322/2021 REG.PROV.COLL.

N. 09408/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 9408 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
ID RO, CH NO, RI IN, DI AC, DA BO, RC CE, IL PA CO, RO OL, FI De AL, RI IO Di UI, AB Di RO, RI CO IL, ES AS FU, AR LL, BI LE, AO GI, DA GR, NC MP, MA RI LU, EL MA, RU TT, EL IC, Espedito RC LI, DI NA, GI AS, CO SO, RInna EN, EM EL TO RA, LA ER, RI MO, OL DA, VI SI, WA AN, NA MI, LA IL, WA IN, rappresentati e difesi dagli avvocati Annalisa Di GI, Eugenio Picozza, Loredana Martinez e Andrea Carafa, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. Eugenio Picozza in Roma, via di San Basilio n. 61;



contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro p.t., Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

ZI LL, AN ER, FF RC, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Foti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
SE PO, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- di tutti i provvedimenti con i quali le Amministrazioni resistenti hanno rideterminato negativamente l'anzianità degli ufficiali ricorrenti, fissando la decorrenza giuridica dell'anzianità assoluta all’1.8.2009 e disponendo l'avanzamento al grado di Capitano soltanto a partire dal 1.8.2010, con particolare ma non esclusivo riferimento:

- alla comunicazione M_DGMIL REG2017 0286536 del 5.5.2017 (notificata a far data dal 20.6.2017), avente ad oggetto: “Procedure speciali per la stabilizzazione di 38 tenenti in servizio permanente del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri, anno 2008”, con la quale il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare - II reparto – IV Divisione ha comunicato l'avvio del procedimento teso all'annullamento dei seguenti atti: Determinazione Dirigenziale 12.7.2011, concernente, tra l'altro, la formazione dell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di capitano dei Tenenti del ruolo tecnico-logistico appartenenti alla II aliquota stabilizzati, formata per il 2009; Decreto Dirigenziale 12.4.2011, concernente la rideterminazione dell'anzianità relativa dei suddetti ufficiali; Verbale n. 6 della Commissione Ordinaria di Avanzamento dell'11.10.2011, riguardante la valutazione per l'avanzamento al grado di capitano, per il 2009, dei Tenenti del ruolo tecnico-logistico appartenenti alla II aliquota stabilizzati; Determinazione Dirigenziale 24.11.2011, relativa alla formazione del quadro di avanzamento al grado di Capitano del ruolo tecnico logistico dell'Arma dei Carabinieri in servizio permanente effettivo, formato per il 2009; Decreto Dirigenziale 30.11.2011, concernente la promozione al grado di Capitano dei Tenenti del ruolo Tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri in servizio permanente effettivo iscritti nel quadro di avanzamento per il 2009;

- al Decreto M_DGMIL REG2017 0360988 del 19.6.2017 (notificato a far data dal 26.6.2017), avente ad oggetto: “Procedure speciali per la stabilizzazione di 38 tenenti in servizio permanente del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri, anno 2008”, con cui il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare - II reparto – IV Divisione ha comunicato l'adozione del Decreto Dirigenziale M_D GMIL REG2017 0353982 del 13.6.2017;

- al Decreto Dirigenziale M_D GMIL REG2017 0353982 del 13.6.2017 (notificato a far data dal 26.6.2017), con il quale il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare, in asserita esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato, Sez. IV nn. 2722/2012, 4400/2015 e 2017/2017, ha, per quanto qui di interesse, definitivamente annullato la Determinazione Dirigenziale 12.7.2011, il Decreto Dirigenziale 12.4.2011, il Verbale n. 6 della Commissione Ordinaria di Avanzamento dell'11.10.2011, la Determinazione Dirigenziale 24.11.2011 e il Decreto Dirigenziale 30.11.2009, per l'effetto disponendo la promozione degli ufficiali ricorrenti al grado di Capitano con anzianità assoluta decorrente soltanto a partire dal 1.8.2010;

- al D.P.R. del 7.1 2016 (notificato solamente a far data dal 20.6.2017, con la suindicata comunicazione M_DGMIL REG2017 0286536 del 5.5.2017), vistato dall'Ufficio centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa in data 4.4.2016 e relativo allegato “B”, con cui, in asserita esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato, Sez. IV nn. 2722/2012 e 4400/2015, è stata decretata la rideterminazione dell'anzianità assoluta dei ricorrenti, fissata, ai fini della decorrenza giuridica, solamente al 1.8.2009;

NONCHE', PER QUANTO OCCORER POSSA,

- alla comunicazione f. n. M_D GMIL REG 2016 0586074 del 3 ottobre 2016 del I Reparto e alla comunicazione f. n. M_D GMIL REG 2016 0641403 del 3 novembre 2016 del I Reparto (ancorché non conosciute);

- alla comunicazione M_DGMIL REG2017 0286535 del 5.5.2017 (ancorché non cognita);

- ad ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli fin qui elencati, ancorché non cognito

E ACCERTAMENTO

del diritto dei ricorrenti:

- al riconoscimento dell'anzianità assoluta a far data dal 1.7.2008;

- ad essere inquadrato nel grado di Capitano a decorrere dal 1.7.2009,

B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RO GU e dagli altri ricorrenti in epigrafe il 13.11.2020:

- del decreto del Ministero della Difesa del 28.7.2020 che all'art. 1, in esecuzione della sentenza n. 14709/2019 del 21.12.2019 del Tribunale amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Prima Stralcio, nelle more della definizione del merito dell'appello avverso la citata sentenza, annulla i Decreti del Presidente della Repubblica del 24.2.2010, 15.7.2010 e 29.3.2012 nella parte in cui viene fissata la decorrenza dell'anzianità assoluta al 1.7.2008 e, all'art. 2, fissa l'anzianità assoluta al 1° agosto 2009, ai soli fini della decorrenza giuridica (doc. 1 impugnato con i motivi aggiunti);

- della Comunicazione GMIL REG2020 0307234 del 6.8.2020 del Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare, I Reparto Reclutamento e disciplina avente ad oggetto: “Procedure speciali per la stabilizzazione dei Tenenti in servizio permanente del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri, anno 2008. Esecuzione sentenza n. 14709/2019 del 21 dicembre 2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio” (all. 2 impugnata con i presenti motivi aggiunti);

- di tutti i provvedimenti con i quali le Amministrazioni resistenti hanno rideterminato negativamente l'anzianità degli ufficiali ricorrenti, fissando la decorrenza giuridica dell'anzianità assoluta al 1.8.2009 e disponendo l'avanzamento al Grado di Capitano soltanto a partire dal 1.8.2010 (tutti impugnati con il ricorso introduttivo);

- per la nullità in parte qua del Ministero della Difesa del 28.7.2020 nella parte in cui estende gli effetti a tutta l'aliquota;

di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli fin qui elencati, ancorché non cogniti

PER L'ACCERTAMENTO

del diritto dei ricorrenti:

- al riconoscimento dell'anzianità assoluta a far data dal 1.7.2008;

- ad essere inquadrati nel grado di Capitano a decorrere dal 1.7.2009;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di ZI LL e di AN ER e di FF RC e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2021 il dott. DI Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. - I ricorrenti hanno tutti superato risalenti concorsi pubblici per l’ammissione ai corsi allievi ufficiali in ferma prefissata dell’Arma dei Carabinieri.

Si trattava di selezioni bandite ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 215/2001, secondo cui “a decorrere dal 1° gennaio 2003 […] l’Arma dei Carabinieri […]” può “arruolare, nei rispettivi ruoli, ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi”, ai quali, a mente del comma 3 del medesimo articolo, si accede segnatamente per “l’Arma dei Carabinieri […] tramite pubblico concorso […]”.

Attraverso la sopradescritta modalità di reclutamento di ufficiali in ferma prefissata si consentiva all’Arma dei Carabinieri di reclutare, con pubblico concorso e, quindi, in ossequio all’art. 97, comma 3, Cost., personale specializzato, da destinare per un determinato periodo di tempo allo svolgimento di delicate mansioni proprie degli ufficiali dell’Arma.

Gli ufficiali in epigrafe hanno tutti svolto il loro servizio per un periodo pari alla ferma prefissata predetta venendo poi ammessi ad ulteriore ferma di 1 anno, a seguito del superamento di un’ulteriore procedura selettiva.

Successivamente entrava in vigore l’art. 1, comma 519 della L. n. 296/2006 che introduceva la possibilità, per le Pubbliche Amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale, assunto a tempo determinato, in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi alla data di entrata in vigore della legge medesima (o che avesse maturato tre anni, anche dopo l’entrata in vigore della legge, in virtù di contratti

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