TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-06-28, n. 202401654
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Testo completo
Pubblicato il 28/06/2024
N. 01654/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01080/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1080 del 2019, proposto da
EP TE, AR TE, NN LI TE, rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Borella, Piero Borella, Marina Perona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alberto Borella in Treviso, viale Cairoli 15;
contro
Comune di Treviso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonello Coniglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 20 maggio 2019 e di tutti gli atti presupposti e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Treviso;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, del codice del processo amministrativo;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2024 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno agito dinanzi a questo Tar per l’annullamento, nella parte di interesse, della deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 20 maggio 2019, con cui il Comune di Treviso ha approvato il Piano degli interventi.
2. In particolare, i ricorrenti hanno riferito le seguenti circostanze:
- i sig.ri EP TE, AR TE e NN LI TE “sono proprietari di una casa di civile abitazione … sita in zona A, sottozona A2, individuata dal previgente PRG-P.I. vigente, ed allora normata dall’art. 28 delle n.t.a., tra le “ parti extra moenia di formazione post unitaria ”, priva di qualsiasi grado di protezione”;
- l’art. 46 delle n.t.o. del PI adottato il 14 marzo 2018 ha “sostanzialmente confermato la disciplina contenuta nell’art. 28 del vigente PRG-P.I. quanto a individuazione, destinazione d’uso, modalità di intervento”, con la rilevante eccezione introdotta dal comma 3.6. del medesimo articolo secondo cui: “ Per gli edifici privi di grado di protezione sono consentiti gli interventi di cui all’art. 44 comma 3.6. ””;
- “l’art. 44 comma 3.6. al quale rinvia l’art. 46.3.6. dispone: “ …per gli edifici privi di grado di protezione, sono consentiti gli interventi di cui all’art. 3