TAR Torino, sez. I, sentenza 2014-12-22, n. 201402087

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2014-12-22, n. 201402087
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201402087
Data del deposito : 22 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00570/2014 REG.RIC.

N. 02087/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00570/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 570 del 2014, proposto da:
So.Ge.Si S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Zanetti, con domicilio eletto presso CA AN in Torino, Via Pietro Micca, 21;



contro

Azienda Sanitaria Locale di Biella, rappresentata e difesa dagli avv.ti CA Angeletti, Lelia Capozza e Luigi M. Angeletti, con domicilio eletto presso CA Angeletti in Torino, Via Bertola, 2;



nei confronti di

BI S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Pizzetti e Anna Laura Ferrario, con domicilio eletto presso Marco Pizzetti in Torino, Via Mercantini, 6;



per l'annullamento

- della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella n. 239 dell'uno aprile 2014, comunicata, a mezzo pec, a SO.GE.SI. il 7 aprile 2014 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della BI S.p.A. del servizio di ricondizionamento, sterilizzazione e alta disinfezione dello strumento chirurgico ed endoscopico dell'ASL Biella;

- del verbale di gara rep. n. 2440;

- della delibera del Direttore Generale dell'Asl Bi n. 604 del 4 dicembre 2013 di nomina della "Commissione tecnica";

- verbali delle sedute della Commissione tecnica del 10, 16 e 18 dicembre 2013;

- del verbale di gara rep. 2468 relativo alla seduta del 28 gennaio 2014;

- della nota prot. 2329/14 del 31 gennaio 2014 dell'Asl Biella;

- del verbale relativo alla verifica dell'anomalia dell'offerta presentata dalla BI S.p.A. del 3 marzo 2014;

- del bando di gara, del capitolato speciale di gara;

- della deliberazione del Direttore Generale dell'Asl Biella n. 585 del 18 novembre 2013;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale di Biella e di BI S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2014 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. in data 27 settembre 2013, l'Azienda Sanitaria Locale di Biella ha indetto una gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di ricondizionamento, sterilizzazione e alta disinfezione dello strumentario chirurgico ed endoscopico dell'Asl Biella, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. n. 163/06, per un importo a base d'asta - per la durata complessiva di sei anni (3 anni più eventuale rinnovo di 3 anni) - di € 3.393.000,00.

2. Alla gara hanno presentato offerta quattro imprese (Adapta S.p.a.; BI S.p.a.; SO.GE.SI. S.p.a.; Hospital Service S.r.l.).

La ditta Adapta S.p.a. è stata esclusa dalla gara e al termine delle operazioni di valutazione delle offerte è risultata prima in graduatoria la ditta BI S.p.a., mentre al secondo posto si è classificata la ricorrente SO.GE.SI. S.p.a..

3. Con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Biella n. 239 dell'1 aprile 2014 la gara è stata aggiudicata definitivamente alla ditta BI S.p.a..

4. La seconda classificata ha impugnato l’atto di aggiudicazione - e gli ulteriori atti indicati in epigrafe - formulando in via principale due motivi di doglianza.

I) Violazione del Capitolato speciale di gara. Violazione di legge per violazione ed omessa applicazione degli art. 87, comma 4°, e 46, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 163/2006. Violazione di legge per violazione ed omessa applicazione dell'art. 26 D. Lgs. n. 8112008. Violazione della par condicio tra i concorrenti. Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza, per travisamento dei fatti, contraddittorietà, sviamento ed ingiustizia manifesta.

La ricorrente lamenta la mancata indicazione da parte dell’aggiudicataria BI, nella propria offerta economica, dei costi relativi alla sicurezza inerenti all’attività di impresa (cd. “rischio specifico”), e quindi la mancata esclusione dalla gara della controinteressata per effetto di tale omissione. Richiama a tal fine l’art. 3.6 del capitolato speciale il quale prevede che " i costi della sicurezza connessi con l'oggetto della presente procedura di gara, propri della Ditta appaltatrice, dovranno essere ricompresi nell'importo complessivo del servizio ed evidenziati a parte nell'offerta economica".

II) Violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000. Violazione del Capitolato speciale di gara. Violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell'art. 38, 1° comma, lett. f) del D. Lgs. n. 163/2006. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, per illogicità e per sviamento di potere. Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità di cui all'art. 97 Cost. Violazione della par condicio.

Parte ricorrente si duole inoltre dell’omessa dichiarazione da parte di BI dell’esistenza di un provvedimento di revoca di un precedente affidamento ad opera di altra stazione appaltante, motivato da un grave inadempimento nella esecuzione della commessa.

L’aggiudicataria, dichiarando di essere in possesso del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. f) del codice dei contratti pubblici, avrebbe così reso una dichiarazione oggettivamente non veritiera e, pertanto, tale da determinarne l’esclusione dalla gara, in virtù sia dell’art. 75 del DPR 445/2000, sia della lex specialis (allegato 2 e art. 3.12 del capitolato). L’omessa dichiarazione, inoltre, rileverebbe sotto il profilo dell’insussistenza in concreto del requisito di cui all’art. 38 comma 1 lett. f) cit., che prevede l’esclusione dalla partecipazione alle gare dei soggetti che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività.

In via subordinata è stato dedotto il seguente ulteriore motivo di censura.

III) Violazione di legge per violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 82 e 83 del D. Lgs. n. 163/2006. Eccesso di potere per sviamento, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà. Violazione dei principi di imparzialità e par condicio tra i concorrenti. Violazione dell'art. 97 Cost..

La ricorrente deduce che, nonostante il criterio di aggiudicazione fosse quello del prezzo più basso, l'amministrazione, in maniera del tutto illegittima e in spregio del principio di par condicio, avrebbe richiesto ai concorrenti di presentare anche una vera e propria offerta tecnica, oggetto di esame da parte di apposita commissione, permettendo quindi a ciascuna offerta di differenziarsi non solo rispetto al prezzo ma anche rispetto ad aspetti qualitativi.

5. Si sono costituite in giudizio la stazione appaltante e la controinteressata, formulando entrambe deduzioni in replica a quelle della ricorrente.

6. Con ordinanza del 23 maggio 2014 l’istanza cautelare è stata respinta.

7. Il giudice d’appello ha riformato la decisione ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di discussione, ex art. 55, comma 10, c.p.a..

8. La causa è stata quindi discussa e trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 6 novembre 2014.



DIRITTO

Il Collegio non ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

1. Il primo motivo di censura si sviluppa sulla scorta della previsione contenuta all’art. 3.6 del capitolato speciale, che così recita: "i costi della sicurezza connessi con l'oggetto della presente procedura di gara, propri della Ditta appaltatrice, dovranno essere ricompresi nell'importo complessivo del servizio ed evidenziati a parte nell'offerta economica".

Da questa disposizione, letta alla luce dell’art. 87 comma 4 d.lgs. 163/2006, parte ricorrente desume il carattere inderogabile - a pena di esclusione - della separata indicazione dei costi della sicurezza inerenti all’attività di impresa (da cd. “rischio specifico”).

1.1 Ad integrazione della prospettazione contenuta in ricorso vanno tuttavia formulate tre essenziali puntualizzazioni.

1.1.1 La prima. L’appalto di cui si discute rientra, per concorde ammissione delle parti, tra quelli di cui all’allegato II B del Codice dei Contratti, esclusi dall’applicazione delle norme di dettaglio dello stesso Codice, fatta eccezione per quelle specificamente richiamate dall’art. 20 ma non conferenti al caso in esame (art. 68, specifiche tecniche; art. 65, avviso sui risultati della procedura di affidamento; art. 225, avvisi relativi agli appalti aggiudicati).

- Le norme del Codice dei Contratti Pubblici che prevedono l’obbligo per le stazioni appaltanti di specificare i c.d. “oneri da interferenza” nei bandi di gara e l’obbligo per

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